Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1983

Altra decisione · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

promosso con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 25 giugno

1976, depositato in cancelleria il 5 luglio successivo ed iscritto al

n. 24 del registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna, e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 25 giugno 1976, la Regione Autonoma

della Sardegna ha impugnato la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, chiedendone

declaratoria, in via principale, di inapplicabilità nel territorio di

essa Regione e, in via subordinata, di illegittimità costituzionale

per violazione degli artt. 3, lett. i, 4, lett. i, e 6 dello Statuto di

autonomia.

L'inquinamento delle acque, disciplinato dalla legge statale

impugnata, rientra infatti, secondo la ricorrente, nella competenza

legislativa ed amministrativa ad essa attribuita nelle materie "pesca"

ed "igiene e sanità".

Nel quadro di tali attribuzioni, la Regione avrebbe ereditato dallo

Stato le funzioni amministrative concernenti "la sorveglianza ed i

permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali" (ex

art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). E, per di più, avrebbe

con legge regionale 1 agosto 1973, n. 16, già posto a protezione

delle acque pubbliche dall'inquinamento, una propria ed organica

disciplina legislativa.

Tale ultima normativa - dettata appunto in attuazione di specifiche

prerogative statutarie - dovrebbe, sempre ad avviso della ricorrente,

ritenersi sottratta all'abrogazione disposta dal primo comma dell'art.

26 legge n. 319 del 1976 e quindi tuttora operante nel territorio

sardo.

Qualora, però, il Parlamento avesse inteso assoggettare anche la

Regione Sardegna alla normativa introdotta dalla legge impugnata,

questa ultima sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione

degli artt. 3 (lett. i), 4 (lett. i) e 6 già indicati, concretando

un'arbitraria invasione della sfera di competenza legislativa ed

amministrativa della Regione.

Tale assunto troverebbe puntuale conferma in una recente pronunzia

della Corte: sentenza 4 luglio 1974 n. 204 (rectius 203), la quale -

nello stabilire che spetta allo Stato il potere di autorizzare

l'immissione nelle acque marine (al di là del mare territoriale) di

rifiuti di lavorazione industriale - avrebbe d'altra parte riconosciuto

che l'esercizio di tale potere rientra - fin dove investe la disciplina

della salubrità delle acque territoriali - nella sfera di competenza

della Regione.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere l'infondatezza del

ricorso.

La difesa dello Stato richiama all'uopo le precedenti pronunzie di

questa Corte nn. 203/1974 e 23/1957, dalle quali discenderebbe che la

disciplina delle immissioni nelle acque del mare di rifiuti

industriali, siano essi inquinanti o no, soddisfa un interesse che,

indirettamente connesso con quelli caratterizzanti la pesca, è da essi

pur sempre diverso; trattandosi in effetti - se si guarda alla materia

in questione - di industria, piuttosto che di pesca.

Aggiunge l'Avvocatura che - se è pur vero che con dd.PP.RR. 1965

n. 1627, 1975 n. 480 (art. 20) e 1972 n. 4 (art. 13) - sono state

trasferite alla Regione Sardegna le funzioni amministrative concernenti

i permessi per il versamento nelle acque (territoriali) dei rifiuti

industriali - ciò è avvenuto (come viene precisato nelle sentenze

citate) non in attuazione di una competenza statutaria, sibbene

attraverso un ampliamento della stessa. Ciò posto, si deduce che un

eventuale contrasto tra la legge n. 319 del 1976 ora impugnata ed i

precedenti dd.PP.RR. n. 480 del 1975, n. 4 del 1972 e n. 1627 del 1965

non potrebbe in alcun caso giustificare l'avvenuta proposizione, da

parte della Regione Sardegna, della questione di legittimità

costituzionale a norma dell'art. 32 della legge n. 87 del 1953: la

sfera di competenza che la Regione assume invasa risulterebbe, quindi,

"assegnata alla Regione stessa non dalla Costituzione e da leggi

costituzionali", bensì da leggi ordinarie.

Lo stesso contrasto, se esistente, dovrebbe invece "essere risolto

- dal giudice competente e da chiunque sarà chiamato a dare attuazione

alla legge - applicando i principi generali in materia di successione

delle leggi nel tempo".

3. - All'udienza pubblica del 10 maggio 1983 la difesa della

Regione ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia

del contendere, tenuto conto della sistemazione della materia, quale

risulta dalla normativa di attuazione dello Statuto sardo, sopravvenuta

alla legge statale dedotta in controversia. L'Avvocatura dello Stato

si è associata alla richiesta. Considerato in diritto :

Il patrocinio della Regione e l'Avvocatura dello Stato hanno, come

si precisa in narrativa, chiesto alla Corte di pronunziare la

cessazione della materia del contendere. L'istanza va accolta. Alla

normativa censurata è infatti seguito il d.P.R. 19 giugno 1979, n.

348, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la

Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Gli artt. 22

e ss. di tale decreto stabiliscono - direttamente o mediante il

richiamo di altra normativa, e sempre con riguardo ai vari possibili

aspetti del fenomeno dell'inquinamento - quali funzioni amministrative

residuano allo Stato e quali altre, invece, sono rimesse alle Regioni,

o agli enti territoriali minori. Queste disposizioni, prodotte in

attuazione dello speciale Statuto di autonomia attribuito alla

ricorrente, definiscono quindi l'assetto delle competenze, con

specifico ed espresso riguardo alla materia, della quale si occupava la

legge impugnata. Ciò basta per concludere che la materia del

contendere è venuta meno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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