Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,

ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia

residenziale pubblica), e dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115

(Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito

in legge 27 giugno 1974, n. 247, promossi con ordinanze emesse il 15

luglio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui

ricorsi della società Magazzini frigoriferi surgelo e di Pellizzoni

Dino contro la Regione Veneto e il Comune di San Martino Buon Albergo,

iscritte ai nn. 493 e 494 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il giudice relatore

Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze di identica motivazione, 15 luglio 1974, il

T.A.R. per il Veneto ha denunziato l'art. 13, ultimo comma, della legge

n. 865 del 1971 - secondo cui l'esecuzione delle dichiarazioni di

pubblica utilità, dei decreti di occupazione e dei provvedimenti

espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui

all'art. 9 della stessa legge "può essere sospesa nei soli casi di

errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero

nell'individuazione delle persone dei proprietari" - prospettandone

l'incostituzionalità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113, comma

secondo, ed, implicitamente, 3, della Costituzione in quanto non

sussisterebbero ragioni giustificative della limitazione apportata al

potere cautelare di sospensione quale, in via generale, disciplinato

dall'art. 39 del testo unico sul Consiglio di Stato ed ora dall'art. 21

della legge 1971 n. 1034 istitutiva dei T.A.R.

Ha denunziato, altresì, in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali superiormente indicati, l'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974,

n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale),

convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale apporta ulteriori

restrizioni alla sospensione prevista dall'art. 13 citato, escludendo

che possa aver luogo "quando il procedimento sia disposto nei confronti

dei proprietari risultanti dagli atti catastali".

2. - Innanzi alla Corte si è costituita la Regione veneta,

deducendo l'infondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :

1. - Con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del

principio di eguaglianza (sul terreno della difesa avverso atti

amministrativi) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre

1971, n. 865 - che consentiva la sospensione, in sede giurisdizionale,

dei provvedimenti espropriativi previsti dalla stessa legge "nei soli

casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili da

espropriare ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari" -

in quanto, senza ragionevole giustificazione (non individuabile nella

sola urgenza delle finalità cui adempiono gli atti espropriativi

anzidetti), limitava, nella materia dell'edilizia residenziale

pubblica, l'esercizio del potere di sospensione degli atti

amministrativi impugnati in via giurisdizionale: quale, in via

generale, disciplinato, dagli artt. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi sul

Consiglio di Stato) e 21 legge 1971, n. 1034 (legge sui T.A.R.), con

attribuzione, invece, al giudice amministrativo della facoltà di

valutare, caso per caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità

della misura cautelare.

2. - La questione di costituzionalità dell'art. 13 citato -

sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe - in quanto

puntualmente identica a quella, appunto, già decisa con la sentenza n.

284, va pertanto, ora, dichiarata manifestamente infondata.

3. - Le stesse ragioni che hanno indotto alla declaratoria di

illegittimità di cui alla sentenza n. 284 del 1974 citata sorreggono

ora analoga pronuncia rispetto all'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n.

115 (convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247), pure denunziato nelle

ordinanze superiormente menzionate; in quanto, invero, trattasi di

disposizione che, al pari dell'art. 13, ultimo comma, della legge 1971,

n. 865, difetta di giustificazione nel limitare - in forma, anzi,

ulteriormente accentuata (poiché esclude del tutto la misura cautelare

nei casi in cui il procedimento sia disposto nei confronti del

proprietario risultante dagli atti catastali) - l'esercizio del potere

di sospensione degli atti amministrativi in sede giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate,

dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme

sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre

1974;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2

maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia

residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, numero 247.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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