Corte costituzionale

Sentenza n. 225/2000

Altra decisione · depositata il 22/06/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 16 ottobre 1998, recante

"Interventi urgenti per il settore della pesca", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il

23 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo ed

iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1998;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il

successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma,

della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante

"Interventi urgenti per il settore della pesca" (disegno di legge nn.

368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998.

L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari

delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei

compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare

ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del

naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4),

stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata

la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.

Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio

regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due

naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore

regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel

quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura

finanziaria.

Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non

investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una

modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il

ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato

comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero

errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso

si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le

parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7".

2. - La Regione Siciliana non si è costituita.

3. - Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario

ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5

dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi"

che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è

stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi

dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre

1998, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana del 12 dicembre 1998).

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata

la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato

limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata

successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9

dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto

dell'impugnazione.

Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude

definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle

disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va

dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione

della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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