Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega legislativa

al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione

delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed

esercizio di magazzini generali e delega ad adottare un testo unico),

promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato

il 24 novembre 1989, depositato in cancelleria il 30 successivo ed

iscritto al n. 100 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia

autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale nei confronti degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della

legge 10 ottobre 1989, n. 349, ritenendoli contrari agli artt. 52,

ultimo comma, 89, 100 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo

unico delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto

Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26

luglio 1976, n. 752.

Nel prevedere all'art. 1, primo comma, una delega al Governo "ad

adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per

l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni

legislative in materia doganale (...) e di quelle sulla

organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle

dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale"

secondo i principi e i criteri direttivi rispettivamente indicati

negli artt. 2 e 3, la legge impugnata, a giudizio della ricorrente,

pur esercitando un potere di indubbia spettanza dello Stato,

ignorerebbe del tutto la speciale disciplina posta dallo statuto per

il Trentino-Alto Adige a tutela delle minoranze linguistiche

esistenti nella Provincia.

In particolare, una prima violazione concernerebbe l'art. 107

dello statuto, il quale esige che le norme di attuazione dello stesso

statuto siano emanate o modificate con decreti legislativi dopo che

sia stato espresso il parere obbligatorio, ma non vincolante, della

speciale "Commissione paritetica".

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, lo statuto risulterebbe

violato dagli artt. 1, primo comma, 3 e 7, secondo comma, della legge

n. 349 del 1989, che, nel prevedere l'eliminazione del ruolo locale

attualmente stabilito dalla tabella n. 5, allegata al d.P.R. n. 752

del 1976, in ordine alla determinazione dei posti

dell'amministrazione periferica del Ministero delle finanze, e, in

particolare, nel prevedere la riduzione delle direzioni

compartimentali da 45 a 15 violerebbe gli obblighi stabiliti dagli

artt. 89 e 100 dello statuto e dalle connesse norme di attuazione

(d.P.R. n. 752 del 1976), relativi alla c.d. proporzionale etnica e

alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca negli uffici

pubblici.

Un'ulteriore violazione statutaria è individuata dalla ricorrente

nell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, che prevede la possibilità

di deroghe ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in alcune

zone del territorio al fine di favorire la mobilità del personale.

Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe con

l'art. 89, quinto comma, dello statuto (che garantisce la stabilità

di sede nella provincia del personale), nonché con le norme di

attuazione contenute degli artt. 1, primo comma (che stabilisce un

vincolo decennale per i trasferimenti a domanda dai ruoli locali al

ruolo generale), 11, secondo comma (che prevede il divieto assoluto

di trasferimenti dal ruolo generale a quello locale), e 15 (che

ammette la possibilità di deroga al principio della stabilità della

sede solo sulla base di "gravi e motivate esigenze di servizio" e al

fine di consentire una "destinazione temporanea" del personale dei

ruoli locali fuori dalla Provincia di Bolzano, e non già

trasferimenti) del d.P.R. n. 752 del 1976.

Infine, l'art. 3, primo comma, lett. h), della legge impugnata,

nel prevedere che per la copertura dei posti vacanti saranno adottate

"procedure rapide (...) anche mediante concorsi basati sulla

valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di

procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni

generali sul pubblico impiego", contrasterebbe con l'art. 89 dello

statuto, come attuato dagli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del

1976, che, nel disciplinare le procedure concorsuali per la copertura

dei posti dei ruoli locali nel rispetto dei principi statutari della

proporzionale etnica e del bilinguismo, non prevede semplificazioni o

abbreviazioni delle procedure concorsuali, ma consente espressamente

soltanto che nelle more dell'espletamento dei concorsi possa essere

temporaneamente "comandato" presso gli uffici della Provincia di

Bolzano personale dei ruoli generali.

2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, il quale eccepisce, innanzitutto,

l'inammissibilità del ricorso.

A sostegno della propria richiesta, il resistente osserva che il

carattere non-astratto del giudizio di costituzionalità comporta che

il ricorso alla Corte possa ammettersi soltanto in presenza di

lesioni concrete e attuali, lesioni che potrebbero riscontrarsi

unicamente a seguito dell'emanazione dei decreti delegati, e non già

di fronte a leggi di delega che si limitano a indicare le linee

generali per la futura normazione che il Governo è tenuto ad

adottare. Inoltre, un secondo motivo di inammissibilità deriverebbe

dal fatto che il legislatore delegante non potrebbe indicare tra i

principi e i criteri direttivi della delega anche norme di rango

costituzionale, sicché la mancata previsione del rispetto dei

principi della c.d. proporzionale etnica e del bilinguismo non

pregiudicherebbe l'applicabilità dei medesimi.

In ogni caso, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

le questioni sollevate sarebbero infondate.

Innanzitutto, nulla autorizzerebbe a ritenere, sulla base delle

disposizioni impugnate, che la modifica delle piante organiche dei

singoli uffici, da attuarsi con decreti ministeriali secondo le norme

generali sul pubblico impiego, possa contrastare con lo statuto per

il Trentino-Alto Adige, considerato che la stessa legge delega, con

il limitare il numero dei compartimenti doganali a 15, non ne

implicherebbe la riduzione del numero, poiché attualmente esso è

fissato a 13 (e non a 45) in base al d.m. 18 dicembre 1972.

Inoltre, l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 89

dello statuto deriverebbe, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato,

dalla errata contrapposizione tra "ruolo unico" e "ruoli locali", nel

senso che questi ultimi dovrebbero essere più correttamente definiti

come "piante organiche locali", poiché gli impiegati statali

insediati in Alto Adige continuano ad appartenere ai ruoli di

inquadramento in base al testo unico del pubblico impiego. In altri

termini, l'accezione del termine "ruolo" data dalla legge impugnata

sarebbe quella di inquadramento giuridico-funzionale, non già di

collocazione nella sede di servizio.

Anche la censura relativa alla mobilità del personale

presupporrebbe, ad avviso del resistente, una lettura scorretta della

norma, in quanto la possibilità di deroga alla permanenza minima

prevista dall'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, si riferirebbe,

non già alla situazione alto-atesina, ma ai casi per i quali vale

l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di

prima immissione (art. 12, terzo comma, del t.u. del 23 gennaio 1973,

n. 43).

Infine, quanto alle censure sulle modalità di copertura dei posti

vacanti, l'Avvocatura dello Stato osserva che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, la mancata previsione della

proporzionale etnica e del bilinguismo non impedisce l'applicazione

di tali principi.

3. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia la

Provincia autonoma di Bolzano, sia il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

La ricorrente, nel contestare l'eccezione d'inammissibilità del

resistente, concorda con quest'ultimo che alla Corte costituzionale

non possono essere poste questioni astratte, ma, nello stesso tempo,

nega che non possa configurarsi una lesione concreta e immediata

delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia

nell'ipotesi di una legge che delega al Governo l'istituzione di

nuovi uffici periferici, la revisione dell'ordinamento e della

ripartizione territoriale degli uffici esistenti, l'introduzione di

un ruolo unico e una disciplina unitaria sulla mobilità del

personale. In altre parole, la mancata salvezza nella legge di delega

delle competenze della Provincia costituirebbe di per sé stessa una

violazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e

vincolerebbe il Governo a una legislazione delegata per tale aspetto

incostituzionale. Il carattere dell'immediatezza e della concretezza

della lesione sarebbe, poi, evidente nel caso di vizi formali della

legge delega e, in particolare, in relazione alla violazione

dell'art. 52, u.c. (obbligo del Consiglio dei Ministri di sentire il

Presidente della Giunta provinciale quando si trattino questioni

riguardanti la Provincia), e dell'art. 107 (obbligo di richiedere il

parere della Commissione paritetica per l'emanazione o la modifica

delle norme di attuazione) dello statuto per il Trentino-Alto Adige.

Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri insiste

sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, adducendo che il

giudizio di costituzionalità non può concernere atti, come la legge

di delega, che sono ritenuti insuscettibili di produrre immediati

effetti innovativi sull'ordinamento prima che sia esercitata la

funzione delegata. Così ha, del resto, già ritenuto questa Corte

nelle sentenze nn. 111 del 1972 e 91 del 1974, con le quali, partendo

dalla premessa che la legge di delegazione abbia un valore solo

"preliminare" e sia una fonte unicamente per il potere governativo di

normazione, ha affermato che il controllo di legittimità sulla legge

delega è strumentale a quello sul decreto delegato e non può essere

pertanto promosso come fine a sé stante, tanto più che non si può

escludere che il termine della delegazione trascorra inutilmente. In

altre parole, i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge

delega sarebbero precetti "per" una legislazione statale, ma non

principi "della" stessa legislazione. Queste affermazioni, secondo

l'Avvocatura dello Stato, sarebbero in sintonia con la prevalente

dottrina, per la quale la legge di delegazione nasce con i caratteri

di mera legge formale sulla produzione, i cui effetti ricadono

soltanto all'interno del rapporto tra Parlamento e Governo, e si

trasforma in legge sostanziale di produzione allorché venga emanata

la legge delegata.

Per quanto attiene al merito, il Presidente del Consiglio dei

Ministri osserva, in ordine alla pretesa violazione dell'art. 107

dello statuto, che la determinazione dei "principi e criteri

direttivi" lascerebbe al Governo un'ampia discrezionalità di scelta

sia sul piano normativo che su quello procedimentale, sicché ben

potrebbe il Governo avvalersi, nell'esercizio della delega, del

parere della "Commissione paritetica". Del resto, come ha già

affermato questa Corte (v. ad es. sent. n. 156 del 1987), la mancata

previsione di quel parere nella legge di delega non esclude che il

delegato sia, comunque, tenuto al rispetto di procedure e di garanzie

previste da altre fonti, specie se di rango costituzionale. In

secondo luogo, il resistente, oltre a insistere sul rilievo che il

"ruolo unico" potrebbe coesistere con il "ruolo locale" (istituito ai

soli fini dell'art. 89 dello statuto), osserva che quest'ultimo è di

tipo "derivato" e, perciò, modificabile per effetto di una revisione

dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici

statali, previa richiesta del parere di cui all'art. 107 dello

statuto, allorché saranno stabilite le piante organiche. Infine,

quanto al rispetto della c.d. proporzionale etnica, il resistente,

oltre a ribadire che questa si applica anche in mancanza di una

espressa previsione legislativa, ricorda che questa Corte ha già

affermato che quel principio debba essere applicato con la dovuta

"progressività".

4. - Nel corso della pubblica udienza le parti hanno approfondito

ulteriormente il punto dell'ammissibilità. Mentre la difesa della

Provincia ha affermato che la ricostruzione della legge di

delegazione operata dalla Avvocatura generale dello Stato, oltre ad

essere contestata dalla più recente dottrina, porterebbe all'assurdo

di ritenere che una stessa legge si trasformi, per effetto di

accadimenti ad essa esterni (approvazione del decreto delegato), da

legge meramente formale a legge materiale, la difesa del Presidente

del Consiglio dei Ministri, invece, ha insistito sulla configurazione

della legge di delegazione come atto produttivo di effetti riferibili

unicamente alla sfera dell'organizzazione e dei rapporti tra

delegante e delegato e, pertanto, ha rinnovato la richiesta di una

dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per mancanza di

interesse attuale della Provincia ricorrente. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in

epigrafe, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei

confronti degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre

1989, n. 349, contenente una delega al Governo ad adottare norme

volte, fra l'altro, alla riorganizzazione dell'amministrazione delle

dogane e delle imposte indirette. I predetti articoli sono impugnati

per violazione degli artt. 52, ultimo comma, 89, 100 e 107 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali sullo

statuto del Trentino Alto-Adige), e, in connessione con questi, degli

artt. 11, primo e secondo comma, e 15 del d.P.R. 26 luglio 1976, n.

752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali

siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel

pubblico impiego).

Contro il ricorso della Provincia di Bolzano ha preliminarmente

proposto un'eccezione d'inammissibilità il Presidente del Consiglio

dei Ministri, il quale, sul presupposto che la legge di delegazione

debba esser configurata come un atto preliminare o preparatorio della

concreta disciplina legislativa successivamente posta dal decreto

delegato e debba essere quindi concepita come un atto regolante

esclusivamente i rapporti ("interni") tra Parlamento e Governo,

contesta che la ricorrente possa fondatamente lamentare una lesione

concreta ed attuale delle sue competenze costituzionali e possa

quindi avere un interesse al giudizio di legittimità costituzionale

prima dell'adozione dei decreti delegati.

2. - Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità.

In base agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la

delegazione al Governo della funzione legislativa può avvenire, per

oggetti definiti e per tempo limitato, attraverso una legge ordinaria

contenente i "principi" e i "criteri direttivi" cui dovrà attenersi

lo stesso Governo nell'esercizio della funzione delegata. Tuttavia,

mentre nell'ordinamento anteriore alla Costituzione la legge di

delegazione, in coerenza con la "flessibilità" della Carta

costituzionale allora vigente e con il conseguente ordine delle fonti

normative basato sulla legge (ordinaria), costituiva la fonte del

potere di legislazione delegata del Governo (per la qual cosa essa

era definita dalla dottrina come legge meramente "formale", diretta a

regolare esclusivamente i rapporti "interni" fra delegante e

delegato), nell'ordinamento costituzionale attuale, invece, in

armonia con la "rigidità" della Costituzione e con il conseguente

principio che ogni atto normativo con valore di legge può avere la

propria fonte soltanto in norme di rango costituzionale, costituisce,

più semplicemente, il presupposto che condiziona l'esercizio dei

poteri delegati del Governo e ne delimita lo svolgimento della

relativa funzione, come riconosciuta e determinata dalla Costituzione

stessa.

In conseguenza di ciò la legge di delega, pur se rappresenta una

deroga costituzionalmente stabilita al principio per il quale "la

funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"

(art. 70) e pur se è attribuita alla competenza riservata delle

assemblee parlamentari (art. 72, u.c.), non contiene, nella sua

qualità di atto-fonte, caratteri differenziali tali da comportare un

regime d'impugnazione diverso da quello proprio delle altre leggi.

Sotto il profilo formale, infatti, la legge delega è il prodotto di

un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé

compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un

vincolo strutturale che possa indurre a collocarla, rispetto a questi

ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale.

Sotto il profilo del contenuto, essa è un vero e proprio atto

normativo, nel senso che è un atto diretto a porre, con efficacia

erga omnes, norme (legislative) costitutive dell'ordinamento

giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l'efficacia

proprie dei "principi" e dei "criteri direttivi", ma che, per ciò

stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme

legislative (come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a

fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare

applicazione alle leggi). Pertanto, come non può essere contestata

l'idoneità delle disposizioni contenute nella legge delega a

concorrere a formare, quali norme interposte, il parametro di

costituzionalità dei decreti legislativi delegati (v., ad esempio,

sentt. nn. 243 del 1976, 158 del 1985, 48 e 128 del 1986), così non

può essere negata, in linea di principio, l'impugnabilità ex se

della legge di delegazione.

Più in particolare, occorre precisare che i "principi e criteri

direttivi" presentano nella prassi una fenomenologia estremamente

variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone

finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla

determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa

legge fissa "principi" a basso livello di astrattezza, finalità

specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite

o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di

dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente

attributive di precise competenze. Nelle ipotesi da ultimo menzionate

non si può negare che la legge di delegazione possa contenere un

principio di disciplina sostanziale della materia o una

regolamentazione parziale della stessa ovvero possa stabilire norme

attributive di competenza, da cui potrebbe derivare una diretta e

immediata incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite

alle regioni o alle province autonome. In altre parole, ai fini della

valutazione della ricorrenza dell'interesse ad agire delle regioni (o

delle province autonome) nei giudizi di costituzionalità in via

principale, decisivo è il particolare contenuto normativo dei

"principi e criteri direttivi" di volta in volta considerati, nel

senso che non può escludersi che, in ragione del loro grado di

determinatezza e di inequivocità, ricorrano ipotesi normative

sufficientemente precise e tali da poter dar luogo ad effettive

lesioni delle competenze regionali (o provinciali). In casi del

genere, come non si può contestare che le regioni (o le province

autonome) abbiano interesse a ottenere una pronuncia d'illegittimità

costituzionale delle norme di delegazione e a impedire, quindi, che

siano adottati

decreti legislativi conseguentemente invalidi e ulteriormente lesivi

delle proprie competenze, così non si può non sottolineare che

sarebbe profondamente irragionevole ritenere che questa Corte non

possa eliminare tempestivamente eventuali illegittimità

costituzionali, ma debba attendere che i relativi vizi siano

riprodotti o, addirittura, ampliati nei successivi decreti delegati.

Pur se questa conclusione non collima con le motivazioni addotte

in alcuni lontani precedenti di questa Corte (v. sentt. nn. 3 del

1957, 13 del 1964, 11 del 1972, 91 del 1974), non di meno essa

risponde all'orientamento complessivo risultante dall'insieme delle

decisioni della stessa Corte, la quale, mentre in alcuni casi, in

conseguenza della precisione e univocità dei principi e dei criteri

in esse contenuti, non ha esitato a giudicare direttamente della

legittimità costituzionale delle norme di delegazione (v. sentt. nn.

37 del 1966, 39 del 1971 e 242 del 1989), in altre occasioni, invece,

ha ritenuto che non vi fosse nella legge delega una manifestazione di

volontà sufficientemente determinata o definitiva e, pertanto, ha

dichiarato inammissibili le relative questioni (v. sent. n. 111 del

1972). In altri termini, i limiti di ammissibilità di un ricorso di

costituzionalità proposto dalle regioni (o dalle province autonome)

avverso disposizioni di delegazione legislativa coincidono con i più

generali limiti posti a garanzia della "non-astrattezza" del giudizio

di legittimità costituzionale. Di modo che, ove il ricorso riguardi

una certa disposizione di legge ordinaria esistente nell'ordinamento,

il cui significato sia sufficientemente determinato e plausibile in

ordine alla prospettazione di un puntuale contrasto con parametri

costituzionali precisamente indicati, non si dovrebbe dubitare, sotto

il profilo considerato, della ricorrenza dei requisiti di

ammissibilità del giudizio.

Del resto, in senso contrario non si potrebbe affermare che i

principi, gli indirizzi, i criteri e le disposizioni di cui consta la

legge di delegazione, essendo principalmente diretti a orientare e

delimitare l'attività decisionale del legislatore delegato, debbano

essere configurati come norme ad efficacia differita, dalle quali, si

asserisce, non potrebbero derivare lesioni attuali delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni (o alle province

autonome). In realtà, diversamente da quanto accade nei giudizi di

legittimità sui provvedimenti amministrativi o nei conflitti di

attribuzione aventi per oggetto i medesimi, l'attualità

dell'interesse a ricorrere nei giudizi di legittimità costituzionale

sulle leggi dev'esser valutata, non già in relazione alla effettiva

producibilità di effetti delle singole disposizioni e, tantomeno,

alla concreta applicabilità delle stesse nei rapporti della vita,

ma, piuttosto, in relazione all'esistenza giuridica delle

disposizioni impugnate nell'ordinamento giuridico. Ed è perciò che

l'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.

1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie

d'indipendenza della Corte), e l'art. 32, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte), fanno decorrere il termine per la promozione

dell'azione di legittimità costituzionale "dalla pubblicazione della

legge o dell'atto avente forza di legge", e non già dal momento in

cui le disposizioni in esse contenute diventano concretamente

efficaci nei rapporti della vita (v. in tal senso, in relazione alla

legge delega, sentt. nn. 75 del 1957, 37 del 1966, 242 del 1989,

nonché, a contrario, sent. n. 39 del 1971).

3. - Sulla base dei principi enunciati non si può dubitare

dell'ammissibilità del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

nei confronti della legge di delega n. 349 del 1989. Tutte le

disposizioni impugnate contengono principi e criteri direttivi dotati

di un grado di determinatezza tale da non poter escludere, a una

valutazione ex-ante operata in limine litis, la prefigurabilità di

un possibile contrasto con le norme statutarie invocate e con le

relative norme di attuazione (v. sent. n. 1012 del 1988).

Non v'è dubbio, infatti, che il principio della proporzionale

etnica (art. 89 dello statuto speciale) potrebbe essere

plausibilmente ritenuto violato dalla norma di delegazione che

demanda al Governo la riduzione su scala nazionale delle direzioni

compartimentali delle dogane da 45 a 15 (art. 3, primo comma, lett.

b, n. 1), allo stesso modo in cui potrebbero contrastare con le norme

di attuazione esistenti in materia sia le deroghe che il legislatore

delegato dovrà disporre ai vincoli di permanenza minima degli

impiegati in determinate zone del territorio nazionale (art. 3, primo

comma, lett. b, n. 6), sia la previsione di un ruolo unico del

personale addetto ai servizi centrali e periferici dei dipartimenti

da istituire con i decreti delegati (art. 3, primo comma, lett. f),

sia, infine, la previsione che i posti vacanti saranno coperti con

procedure rapide "anche mediante concorsi basati sulla valutazione

dei titoli professionali e di cultura" (art. 3, primo comma, lett.

h). A fortiori, poi, è, ipotizzabile un contrasto della legge

impugnata con le disposizioni statutarie e di attuazione che esigono

la richiesta del parere della c.d. Commissione paritetica nel caso di

modificazione delle norme di attuazione e che impongono l'obbligo di

sentire il presidente provinciale in occasione delle deliberazioni

del Consiglio dei Ministri relative ad atti riguardanti la Provincia

di Bolzano.

4. - Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione

di legittimità costituzionale concernente l'art. 3, primo comma,

lett. b), n. 1, nella parte in cui vincola il Governo a istituire

"non più di quindici direzioni compartimentali".

Secondo la ricorrente, la predetta riduzione dei compartimenti

doganali a non più di quindici, dai quarantacinque oggi esistenti,

comporterebbe la eliminazione del compartimento di Bolzano, con

conseguente lesione dell'art. 89 dello statuto, relativo al principio

della proporzionale etnica, nell'attuazione datane dalla tabella n.

5, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. In realtà, questa

interpretazione non può essere condivisa, poiché il principio

costituzionale della proporzionale etnica, come ha più volte

affermato questa Corte (sentt. nn. 571, 768 e 1145 del 1988, 85 del

1990), trova applicazione indipendentemente dal fatto che sia

richiamato dalle singole leggi che regolano un certo settore, tanto

più se si tratta di leggi che stabiliscono una disciplina generale.

La stessa Corte, anzi, in un caso che presenta significative analogie

con quello esaminato, ha ammessa l'applicabilità del medesimo

principio anche in relazione a leggi di riorganizzazione generale di

un certo settore che comportano una ridefinizione sul piano nazionale

del numero degli uffici e, quindi, una potenziale alterazione della

ripartizione dei posti stabilita nelle tabelle annesse alle citate

"norme di attuazione" (v. sent. n. 585 del 1989). In altre parole, in

mancanza di una chiara manifestazione di volontà diretta a escludere

l'applicazione del principio della proporzionale etnica, non si può

interpretare una norma volta a stabilire una disciplina generale come

se fosse rivolta a derogare a quel principio. L'applicabilità di

quest'ultimo s'impone da sé, mentre le modalità e l'estensione di

tale applicazione sono stabilite, finché non sono modificate con il

procedimento costituzionalmente richiesto, dalle tabelle allegate

alle ricordate "norme di attuazione" e, in particolare, per quanto

riguarda gli uffici doganali, dalla tabella n. 5. E, poiché questa

prevede tuttora che vi sia un ufficio compartimentale doganale a

Bolzano, la norma impugnata, finché la tabella resterà in vigore in

tali termini, dovrà essere interpretata e attuata in modo da

escludere che Bolzano resti priva di un ufficio di quel tipo.

Questa interpretazione, proprio perché non è direttamente

contraddetta dalla legge delega impugnata, si impone anche al

legislatore delegato, dal momento che non è ipotizzabile che

quest'ultimo possa validamente derogare a norme di attuazione dello

statuto speciale, espressione di una competenza legislativa atipica

il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a

queste equiparati.

5. - Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è, inoltre, la

questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con

l'art. 89, quinto comma, dello statuto, con gli artt. 11, 14 e 15 del

d.P.R. n. 752 del 1976 e con la tabella n. 5 allegata allo stesso

decreto, nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6,

nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessarie per

la copertura delle nuove piante organiche "anche in deroga ai vincoli

di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del

territorio nazionale".

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata

contrasterebbe con una serie di norme statutarie e di attuazione che

stabiliscono, a favore dei dipendenti statali nella Provincia di

Bolzano, garanzie particolari concernenti la stabilità di sede e i

limiti al trasferimento. In realtà le disposizioni impugnate, come

ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, si riferiscono a

ipotesi diverse da quelle disciplinate dalle norme invocate come

parametro di questo giudizio e, in particolare, riguardano i casi per

i quali vale l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella

sede di prima immissione (v. art. 12, terzo comma, del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43, contenente il testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale). Pertanto, la questione va rigettata

in quanto le norme impugnate non si applicano alla Provincia di

Bolzano.

6. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale

sollevata, per contrasto con gli stessi parametri indicati nel

paragrafo n. 4, nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. f),

nella parte in cui dispone che "sarà previsto un ruolo unico del

personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento".

Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe il principio

della proporzionale etnica (art. 89 dello statuto), come attuato

dalla citata tabella n. 5, in quanto quest'ultima risulterebbe

illegittimamente derogata dall'istituzione del ruolo unico nazionale

e dalla conseguente eliminazione del ruolo locale stabilito

dall'anzidetta tabella. In realtà, come ha correttamente

sottolineato l'Avvocatura Generale dello Stato, le tabelle allegate

al d.P.R. n. 752 del 1976 non prevedono un vero e proprio ruolo

locale, cioè un particolare inquadramento giuridico-funzionale del

personale addetto agli uffici statali siti nella Provincia di

Bolzano, ma, seppure quel termine sia contenuto nel d.P.R. n. 752 del

1976, con esso si vuol indicare, piuttosto, le piante organiche

locali, vale a dire la distribuzione dei posti di ruolo negli uffici

statali della dogana localizzati a Bolzano. Da ciò risulta con tutta

evidenza che l'istituzione di un ruolo unico nazionale non può

collidere in alcun modo con i parametri invocati.

7. - Parimenti infondata è la questione di legittimità

costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, primo comma,

lett. h), nella parte in cui dispone che "saranno previste procedure

rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati

sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi

di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni

generali sul pubblico impiego".

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con

l'art. 89 dello statuto, come attuato dagli artt. 12 e segg. del

d.P.R. n. 752 del 1976, i quali, nello stabilire la disciplina delle

procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella

provincia di Bolzano, non prevederebbero semplificazioni o

abbreviazioni delle procedure stesse. Anche in tal caso non può

condividersi l'interpretazione che delle "norme di attuazione"

fornisce la ricorrente, poiché tali norme pongono alcune

prescrizioni a salvaguardia della proporzionale etnica e della

peculiarità dell'autonomia di Bolzano senza precludere

l'applicabilità nella stessa provincia di procedure concorsuali

semplificate o abbreviate. Naturalmente resta fermo, come ha ammesso

la stessa Avvocatura dello Stato, che anche a queste ultime procedure

si applicano le norme particolari predisposte, a tutela della

proporzionale etnica, dagli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del

1976.

8. - Non fondata è, altresì, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, 3 (nelle disposizioni

indicate nelle censure esaminate nei paragrafi precedenti) e 7, i

quali mirerebbero ad arrecare modifiche o deroghe alle norme di

attuazione dello statuto precedentemente ricordate senza che sia

stata sentita, in occasione della loro approvazione, la speciale

commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige. Come si è precisato nei paragrafi

precedenti, nessuna delle disposizioni impugnate è diretta a

modificare le citate norme di attuazione o ad apportarvi

implicitamente deroghe. Sicché non può riconoscersi alcun

fondamento alla richiesta della ricorrente.

9. - Non fondata è, infine, la questione di legittimità

costituzionale relativa agli articoli della legge n. 349 del 1989

citati nel numero immediatamente precedente per violazione dell'art.

52, ultimo comma, dello statuto, il quale dispone che il Presidente

della Giunta provinciale "interviene alle sedute del Consiglio dei

Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".

Come questa Corte ha affermato (v. sentt. nn. 544 e 545 del 1989,

ma anche sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988), la ricordata

partecipazione del Presidente provinciale alle sedute del Consiglio

dei Ministri, anche in occasione della deliberazione di disegni di

legge, si rende necessaria soltanto nelle ipotesi in cui "l'interesse

regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in

discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato

di una particolare rilevanza o intensità". Poiché nel caso si

tratta di una legge che mira a una riorganizzazione generale degli

uffici doganali su tutto il territorio nazionale, manca evidentemente

il presupposto principale (interesse differenziato) per

l'applicazione al caso di specie della norma statutaria invocata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), n.

1, della legge 10 ottobre 1989, n. 49, contenente, fra l'altro,

delega al Governo ad adottare norme per la riorganizzazione

dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, nella parte in

cui vincola il Governo a istituire "non più di quindici direzioni

compartimentali", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con

il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89 e 100 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali

sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di

attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, Tabella n. 5;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

lett. b), n. 6, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in

cui prevede procedure di trasferimento necessarie per la copertura

delle nuove piante organiche "anche in deroga ai vincoli di

permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio

nazionale", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il

ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89, quinto

comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle

relative norme di attuazione contenute negli artt. 11, 14 e 15 del

d.P.R. n. 752 del 1976 e nella tabella 5 allegata al suddetto

decreto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, lett. f), della legge 10 ottobre 1989, n.

349, nella parte in cui dispone che "sarà previsto un ruolo unico

del personale addetto ai servizi centrali e periferici del

dipartimento", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il

ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative

norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 752 del 1976, Tabella n.

5;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, lett. h), della legge 10 ottobre 1989, n.

349, nella parte in cui dispone che "saranno previste procedure

rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati

sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi

di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni

generali sul pubblico impiego", sollevata dalla Provincia autonoma di

Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli

artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e

alle norme di attuazione contenute negli artt. 12 e segg. del d.P.R.

n. 752 del 1976;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, lett. b) nn. 1 e 6, lett.

f) e lett. h), e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sollevata

dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in

epigrafe, in riferimento all'art. 107 dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli indicati nel capoverso precedente della legge 10

ottobre 1989, n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano,

con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 52,

ultimo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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