Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, promosso con ordinanza

emessa il 12 aprile 1984 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi

riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il

Comune di Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione

Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 91 dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato per la

Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha

sollevato, con ordinanza 12 aprile 1984 (G.U. 17 aprile 1985),

questione di costituzionalità avverso l'art. 11 della legge

regionale della Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in quanto, riducendo

la partecipazione del Comune, in ordine all'esercizio della potestà

autorizzatoria di estrazione nelle cave, alla comunicazione di

osservazioni, violerebbe gli artt. 5, 117 e 128 Cost., in riferimento

al principio fondamentale contenuto nell'art. 1, legge 28 gennaio

1977, n. 10, per cui l'esecuzione delle opere comportanti

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è

subordinata alla concessione da parte del sindaco.

Secondo il giudice a quo, poiché nel regime transitorio previsto

dalle disposizioni impugnate l'autorizzazione regionale alla

prosecuzione di attività estrattive in corso assorbe ogni competenza

del comune, non si può non dubitare della compatibilità di tali

norme con il principio fondamentale, di cui all'art. 1, l. n. 10 del

1977, per il quale l'assetto e l'uso del territorio comunale è

sottoposto, in fase gestionale, al potere di controllo comunale in

ordine all'attuazione del proprio strumento urbanistico generale

mediante la concessione edilizia.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva

che il presente incidente di costituzionalità si riferisce a giudizi

amministrativi riuniti, che sono stati promossi, l'uno, dalla s.p.a.

Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere per l'annullamento di

un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di coltivazione e,

l'altro, dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria, e nei

confronti della controinteressata s.p.a. Edilcave Mare, per

l'annullamento di un provvedimento della Giunta regionale della

Liguria, con cui si autorizzava la detta s.p.a. a proseguire

l'attività estrattiva medesima. Sicché, conclude il giudice

rimettente, la decisione della Corte costituzionale appare

determinante per decidere in un senso o nell'altro i giudizi a

quibus.

2. - Costituitasi il 7 maggio 1985 in rappresentanza della Regione

Liguria, l'Avvocatura dello Stato osserva che la concessione edilizia

è l'ordinario mezzo di attuazione delle previsioni dei piani

urbanistici. Per questo suo valore strumentale, pertanto, essa può

essere sostituita da diverse forme di controllo o di coinvolgimento

del Comune in tutti i casi, come quello di specie, nei quali si verta

in una materia che esige il contemperamento fra le scelte attinenti

all'uso del territorio e lo sfruttamento di risorse indispensabili

all'esercizio di attività economiche di primaria importanza. Per

l'Avvocatura, proprio quest'ultimo, e non già quello enunciato dal

giudice a quo, è il vero principio fondamentale inerente alla

materia in contestazione: un principio, desumibile dall'art. 10 della

legge n. 1150 del 1942, che sarebbe rispettato dalla disposizione

impugnata, la quale prevede il previo parere comunale in ordine alla

deliberazione regionale sulle domande di autorizzazione provvisoria. Considerato in diritto La questione posta dal giudice a quo - per il quale la previsione

da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile

1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della)

coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio

fondamentale della riserva al Comune del correlativo provvedimento

(artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio

1977, n. 10) - è infondata.

Come questa Corte ha già affermato nel corso di giudizi sulla

legittimità costituzionale dell'assoggettamento ad autorizzazione

regionale delle attività di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia

"cave e torbiere" è autonomamente prevista dall'art. 117, comma

primo, Cost., tra quelle rientranti nella competenza legislativa

ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come del

resto ritiene pure la prevalente giurisprudenza di merito, non può

essere confusa con la distinta materia dell'urbanistica e delle

relative forme di controllo, cui si riferisce invece la legge 28

gennaio 1977, n. 10.

Da ciò consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in

materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei

relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, non sarebbe in

alcun modo possibile estendere tale principio alla distinta materia

delle "cave e torbiere". Il che non significa - è opportuno

sottolineare - che tra Regioni e Comuni non possano realizzarsi

intese o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive

competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al

fine di realizzare una coordinata politica del territorio.

Su tale premessa, viene meno ogni possibilità di configurare un

contrasto fra la disciplina posta in materia di cave dall'art. 11,

legge reg. Liguria n. 12 del 1979, e il principio che il giudice a

quo ha ritenuto di individuare nella distinta materia

dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti

trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 11

della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione

agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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