Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1990

Altra decisione · depositata il 19/04/1990 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

  • art. 120d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 3 gennaio 1990, depositato in Cancelleria il 5

successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1990, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 11 settembre

1989, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca

scientifica e tecnologica ha determinato un contingente di n. 3

docenti da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in

applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 382/80, e della lettera 27

ottobre 1989 n. 4061, con cui si invita la Regione a dar corso agli

adempimenti previsti per l'attuazione del trasferimento.

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO Con ricorso notificato il 3 gennaio 1990, la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in ordine al decreto dell'11 settembre 1989,

con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica

e tecnologica ha determinato il contingente - n. 3 docenti - da

trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382. Il detto decreto era stato trasmesso alla

ricorrente con nota del 27 ottobre 1989 - pervenuta il 6 novembre e

anch'essa impugnata -, con la quale si invitava la Regione a dar

corso agli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 120 del

d.P.R. n. 382 del 1980.

Dopo aver richiamato le vicende - sostanzialmente identiche a

quella oggetto del presente giudizio - che condussero alla sentenza

di questa Corte n. 747 del 1988, la ricorrente espone che con lettera

del 21 marzo 1989 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò al

Presidente della giunta regionale uno schema di decreto (da emanarsi

d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i

responsabili delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.

120 del d.P.R. n. 382/1980) con il quale venivano determinati i

contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna

amministrazione dei docenti universitari che non avevano superato o

non avevano inteso sottoporsi al giudizio di idoneità per

l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori.

Il contingente previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 3

unità.

Con la stessa lettera il Ministero invitava l'Amministrazione

regionale a far pervenire a mezzo telegramma il proprio avviso in

merito al provvedimento, con l'avvertenza che, qualora il parere non

fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio sarebbe stato

considerato come assenso.

Con telegramma del 31 marzo 1989 la Regione comunicò il proprio

dissenso in merito alla prospettata assegnazione dei 3 docenti.

Trascurando tale dissenso, il Ministero dell'Università e della

Ricerca scientifica e tecnologica (frattanto subentrato al Ministero

della Pubblica Istruzione) emanava il d.m. impugnato d'intesa con la

Presidenza del Consiglio e, asseritamente, con le Amministrazioni

interessate, con il quale veniva definitivamente determinato in 3

unità il contingente di personale da trasferire alla Regione

Friuli-Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude affermando che il

detto d.m., in quanto emanato senza previa intesa con la Regione ed

anzi con il suo formale dissenso, è costituzionalmente illegittimo

per violazione della competenza primaria della Regione stessa in

materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello Statuto

di autonomia), e richiama in tal senso la già citata sentenza n. 747

del 1988.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in

giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il presente conflitto di attribuzione trae origine da una vicenda

identica ad altra già esaminata da questa Corte e decisa, con

sentenza n. 747 del 1988, in senso favorevole alla Regione

ricorrente.

Anche nel caso ora in esame la Regione Friuli- Venezia Giulia

impugna (per violazione dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale) un

decreto dell'11 settembre 1989, con cui il Ministro competente, in

applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sulla

docenza universitaria, ha fra l'altro determinato il contingente (3

unità) relativo al passaggio effettuabile di personale docente alla

Regione stessa, in mancanza d'intesa con essa, ed anzi in presenza di

un suo formale dissenso, comunicato - in risposta alla nota

ministeriale del 21 marzo 1989 - con telegramma del 31 marzo 1989. È

anche impugnata la lettera ministeriale del 27 ottobre 1989, con la

quale il predetto d.m. è stato trasmesso alla ricorrente, con

l'invito a dar corso agli ulteriori adempimenti di legge.

Nel senso della fondatezza del ricorso basta ribadire, in sintesi,

quanto già affermato nella citata sentenza n. 747 del 1988: l'intesa

- meccanismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di

espressione del principio di cooperazione tra Stato e regioni - nel

caso in esame non soltanto è richiesta dall'art. 120 del d.P.R. n.

382 del 1980, ma appare come la condizione necessaria per

salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza

esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di

ordinamento degli uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed

economico del personale, ad essa garantita dall'invocato art. 4, n.

1, dello Statuto speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente

relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia

Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980,

n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa;

Annulla conseguentemente:

a) il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca

scientifica e tecnologica di cui in epigrafe nella parte che si

riferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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