Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio

1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A. del

13 ottobre 1983), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1984

dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca Antonino,

iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte di Cassazione, nel procedimento per l'estradizione

del minore Antonino Sciacca, cittadino italiano, imputato di omicidio a

scopo di rapina, richiesta dagli Stati Uniti d'America per

sollecitazione dello Stato di New York, ha sollevato, con ordinanza 26

novembre 1984, questione di legittimità costituzionale della legge 26

maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13

ottobre 1983, nella parte in cui ammette l'estradizione senza riserve

nei confronti dei minori: e ciò anche riguardo agli Stati dell'Unione

nei quali la condizione minorile non è tutelata nelle forme e con le

guarentigie del sistema italiano, ovvero è fissata in diversi limiti

temporali.

Il giudice a quo dubita, infatti, della compatibilità della legge

con gli artt. 27, terzo comma, e 31 della Costituzione, ritenendo che

la protezione dell'infanzia e della gioventù, in armonia con le

finalità di rieducazione del minore, costituiscano beni protetti da

disposizioni precettive tali da viziare, in modo insanabile, qualsiasi

norma ordinaria che direttamente o indirettamente le leda.

Richiama al riguardo la sentenza n. 222 del 1983 della Corte

costituzionale, in tema di competenza del giudice minorile.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile

per omessa motivazione sulla rilevanza o, in subordine, infondata.

A sostegno della prima richiesta osserva come il giudice a quo

abbia omesso di accertare quale sia la normativa sostanziale e

processuale applicabile in concreto al minore nello Stato di New York

che ha sollecitato la richiesta, e quali le peculiarità che si

assumono incompatibili con i diritti garantiti dall'ordinamento

italiano.

Non a caso l'ordine di esecuzione del Trattato di estradizione

italo-francese del 1870 fu dichiarato incostituzionale con riferimento

alla normativa dello Stato francese (richiedente) relativa alla pena di

morte (Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54).

Nel merito l'Avvocatura ritiene che il precetto enucleabile dal

combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 27, terzo comma, si risolva

nella affermazione di un principio - sulla tutela del minore e sulla

specificità della giustizia minorile - suscettibile di essere attuato

secondo le modalità più svariate, rimesse alla discrezionalità

politica del legislatore. Questi, infatti, così come è libero, nel

rispetto della Costituzione, di aumentare o diminuire la soglia della

maggiore età, di modificare le età penalmente rilevanti, di innovare

sulla procedura della giustizia minorile, così è libero di introdurre

nell'ordinamento interno norme attuative di impegni assunti con Stati

il cui ordinamento differisce da quello italiano in punto di giustizia

minorile. Unico limite astrattamente concepibile - con riferimento

anche al principio di ragionevolezza - sarebbe quello relativo

all'ordinamento straniero, non solo diverso dal nostro, ma informato,

in parte qua, a principi con esso incompatibili: un ordinamento, cioè,

inidoneo a fornire quella equivalenza di garanzie sostanziali e

processuali che viene previamente valutata nella negoziazione di ogni

trattato di estradizione. Ma tale "diversità" non sarebbe nella

specie imputabile (né è stata imputata dal giudice a quo) allo Stato

richiedente. Considerato in diritto :

La sollevata questione dev'essere dichiarata inammmissibile.

Effettivamente con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha

sollevato un astratto quesito di compatibilità costituzionale della

legge di ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A., senza

darsi carico di dimostrare, agli effetti della rilevanza, che la

decisione sul caso di specie, concernente una richiesta di estradizione

sollecitata dallo Stato di New York, non sarebbe possibile senza la

previa risoluzione della proposta impugnazione.

Per dimostrarlo, avrebbe dovuto la Corte prendere in esame la

disciplina del processo penale minorile nello Stato di New York, ed

eventualmente anche quella parte di diritto penale sostanziale che

riguarda i minorenni, in relazione al delitto commesso dall'estradando;

indicando le specifiche disposizioni ritenute incompatibili colla

tutela che l'ordinamento italiano appresta a favore dei minori, in

funzione del loro recupero sociale.

Ciò avrebbe anche consentito di valutare se le asserite

incompatibilità non rappresentassero invece semplici variazioni nelle

modalità attuative dei precetti costituzionali, che lo stesso nostro

legislatore ordinario avrebbe potuto disporre in dipendenza della sua

discrezionalità politica, o se, al contrario, si trattasse

effettivamente di gravi carenze nelle garenzie processuali e

sostanziali, inconciliabili con i principi della nostra legge

fondamentale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della l. 26 maggio 1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione

Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983), sollevata dalla Corte di Cassazione

con ordinanza 26 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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