Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n.

604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della

carriera dei segretari comunali e provinciali); del decreto del

Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento

dei segretari comunali e provinciali); dell'articolo 52 e

dell'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del

segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità",

comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e

provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative

delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario

preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali), iscritto al n. 90 del registro referendum.

Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con

ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari,

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei

Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle

d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali

delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e

Puglia, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati:

la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato

giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e

provinciali);

il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.

749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);

l'art. 52 e l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole

"nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della

legittimità", comma 4, limitatamente alle parole "I segretari

comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure

attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al

funzionario preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento

delle autonomie locali)?".

2. - Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale

per il referendum presso la Corte di cassazione, verificata la

regolarità della suddetta richiesta di referendum abrogativo di

iniziativa regionale, ne ha dichiarato la legittimità.

Successivamente, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, il

predetto Ufficio, ritenuta la necessità di correggere l'errore

materiale esistente nel testo del quesito referendario, ha disposto

che lo stesso, nella parte relativa all'art. 53, comma 1, della

legge 8 giugno 1990, n. 142, in luogo delle parole "nonché del

segretario comunale o provinciale sotto il profilo della

legittimità", si deve leggere: "nonché del segretario comunale o

provinciale sotto il profilo di legittimità".

3. - In esito ai cennati adempimenti il Presidente ha convocato la

Corte in camera di consiglio per l'8 gennaio 1997, disponendone la

comunicazione ai delegati dei Consigli regionali promotori della

richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.

352.

4. - In prossimità della camera di consiglio, i delegati dei

Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta,

Calabria, Veneto e Puglia hanno depositato una memoria per sostenere

l'ammissibilità della richiesta referendaria.

Si precisa che la predetta richiesta tende ad ottenere la

soppressione della figura organizzativa del segretario comunale, per

consentire agli enti locali di "svolgere la propria attività

organizzativa e funzionale in una dimensione priva di condizionamenti

di provenienza statale".

Le leggi che disciplinano detta figura, non riferendosi ad organo o

istituto presupposto dalla Costituzione, o coessenziale al

funzionamento di organi o enti costituzionali, non trovano alcuna

preclusione alla loro abrogazione nei principi affermati dalla

giurisprudenza costituzionale.

Infine si evidenzia l'omogeneità del quesito referendario proprio

in quanto i proponenti mirano a sopprimere l'organo statale, per

consentire alla disciplina successiva di identificare un diverso

modulo organizzativo di svolgimento delle funzioni ora ad esso

affidate: nella volontà di far venir meno tale figura organizzativa

si rintraccia la matrice razionalmente unitaria della richiesta. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte

è chiamata a pronunziarsi riguarda un complesso di disposizioni

concernenti lo stato giuridico e le funzioni dei segretari comunali e

provinciali, rappresentato, anzitutto, dall'intero testo sia della

legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e

all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali),

che del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.

749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

Il quesito investe, altresì, l'art. 52 della legge 8 giugno 1990,

n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), disposizione che

definisce, in via di principio, la posizione dei soggetti qui

considerati nell'ambito delle amministrazioni locali, prevedendo, al

comma 1, che il comune e la provincia hanno un segretario titolare,

funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale

territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il

sindaco e con il presidente della provincia.

Lo stesso articolo, nel rinviare ad una futura legge la disciplina

del menzionato albo (comma 2), specifica l'ambito delle competenze

affidate al segretario stabilendo che questi, nel rispetto delle

direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia,

sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti,

coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è

responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai

relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del

consiglio (comma 3). Il citato articolo dà, altresì, facoltà allo

statuto ed al regolamento dell'ente locale di prevedere un

vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del

segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,

assenza o impedimento (comma 4).

Il quesito referendario investe, infine, i commi 1 e 4 dell'art.

53: il primo solo in parte, e cioè là dove prevede il parere, sotto

il profilo di legittimità, del segretario per ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio; il secondo nel

suo intero contenuto che stabilisce la responsabilità dei segretari

comunali e provinciali per gli atti e le procedure attuative delle

deliberazioni di cui al comma 1.

2. - Ciò premesso, nessun dubbio sussiste circa l'ammissibilità

del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art.

75, secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle

disposizioni in ordine alle quali si sollecita il responso popolare

può ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel

novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto

ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene

al requisito della chiarezza del quesito, giacché dal complesso

delle disposizioni sopra richiamate si evince che esso verte

sull'abolizione ovvero sul mantenimento della figura organizzativa

del segretario comunale e provinciale, considerata non solo nei suoi

profili ordinamentali e di stato giuridico, ma anche in quelli delle

competenze e responsabilità. Né all'ammissibilità della richiesta

osta la circostanza che venga prospettata anche la soppressione della

figura del vice segretario, giacché tale eventuale effetto, lungi

dal pregiudicare l'omogeneità del quesito, ne rappresenta un profilo

di coerenza, trattandosi di una figura vicaria, con compiti

collaborativi ed ausiliari, che, quindi, concettualmente presuppone

l'esistenza della figura del segretario comunale e provinciale.

Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del

quesito, specie trattandosi di materia connotata da un composito e

stratificato quadro normativo, neppure la mancata inclusione di

talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico o ad

alcuni compiti di rilievo marginale.

Non è dubbio, infatti, che il quesito, per il fatto stesso di

investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e sulle

competenze dei segretari medesimi, presenta il necessario carattere

di omogeneità, proponendo un'unica e puntuale alternativa

all'elettore: la soppressione ovvero il mantenimento della figura

qui considerata come caratterizzata dalle sue fondamentali

connotazioni di stato e funzionali.

Sarà, ovviamente, compito dell'interprete apprezzare le

conseguenze che, dall'eventuale esito positivo della consultazione,

potranno derivare sulla normativa di contorno non inclusa nel

quesito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione:

della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato

giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e

provinciali);

del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.

749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);

dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali);

dell'art. 53, comma 1, della medesima legge, limitatamente alle

parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il

profilo di legittimità" e comma 4, limitatamente alle parole: "I

segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle

procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente

al funzionario preposto", richiesta dichiarata legittima, con

ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in

data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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