Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1978 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

citata

  • art. 68legge 15/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

legge 3 febbraio 1975, n. 15, recante: "Autorizzazione a trasferire in

proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al

patrimonio dello Stato, siti in detta città", promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e con l'intervento del

Comune di Bolzano, notificato il 21 marzo 1975, depositato in

cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1975.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bolzano e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una controversia insorta innanzi al tribunale di

Trento tra il Comune di Bolzano ed il Ministero delle finanze, avente

ad oggetto la validità della donazione di alcuni immobili effettuata

dal Comune predetto in favore dello Stato nel 1938, si prospettava tra

le parti una soluzione transattiva della lite, mediante trasferimento

di alcuni immobili di proprietà dello Stato al Comune di Bolzano,

parte dei quali compresi nella originaria donazione e parte estranei.

A seguito di ciò e per poter dare esecuzione alla transazione era

emanata la legge 3 febbraio 1975, n. 15, recante "autorizzazione a

trasferire in proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili

appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città".

Con atto del 21 marzo 1975 la Provincia di Bolzano ha impugnato, in

via principale, la legge indicata, deducendo la violazione dell'art. 68

dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Con la legge impugnata sarebbe stato, infatti, autorizzato il

trasferimento al Comune di Bolzano di alcuni immobili, ubicati nel

territorio del capoluogo alto-atesino, di pertinenza del patrimonio

dello Stato. Ciò, nonostante che tali immobili rientrassero, per il

combinato disposto dell'art. 68 dello Statuto e dell'art. 8 delle norme

di attuazione, tra quelli devoluti in proprietà alla Provincia. I beni

cui si riferisce la legge sarebbero, quindi, da considerare sottratti

alla disponibilità dello Stato, con conseguente illegittimità della

legge stessa.

Interveniva in giudizio il Comune di Bolzano e si costituiva, a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio

dei ministri, deducendo entrambi la infondatezza della questione

proposta.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato rilevava che l'articolo 68

dello Statuto escluderebbe dal trasferimento alla Provincia i beni

relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale. Nel

caso di specie, i beni contemplati dalla legge impugnata sarebbero

stati tutti inerenti al patrimonio dello Stato, siccome in uso

governativo, e, quindi, non interessanti servizi relativi a materie

trasferite alla Provincia. Di qui la piena legittimità della

disciplina impugnata.

Del resto, gli immobili cui si riferisce tale normativa sarebbero

già stati esclusi dal trasferimento alla Regione, facendo parte del

patrimonio indisponibile dello Stato anche alla data di entrata in

vigore dello Statuto regionale (14 marzo 1948).

La questione, già fissata per l'udienza del 23 marzo 1977, era poi

discussa all'udienza del successivo 15 giugno. Con ordinanza letta in

udienza la Corte dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio e

la domanda di intervento del Comune di Bolzano, non potendo partecipare

nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale

soggetti non titolari di potestà legislativa. La Corte, inoltre, con

ordinanza n. 130 del 14 luglio 1977, disponeva il deposito presso la

cancelleria, a cura della Provincia di Bolzano e del Presidente del

Consiglio dei ministri, degli atti e documenti idonei a provare la

situazione di fatto e di diritto dei beni cui si riferisce il giudizio.

Sia la Provincia di Bolzano che il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno prodotto la richiesta documentazione. Considerato in diritto :

1. - La Provincia di Bolzano impugna, in via principale, la legge 3

febbraio 1975, n. 15, "Autorizzazione a trasferire in proprietà al

Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello

Stato, siti in detta città", deducendo violazione dell'art. 68 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di

attuazione, approvate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. Si assume nel

ricorso che gli immobili elencati alle lettere a, b, c, d dell'articolo

unico di detta legge rientrerebbero tra i beni patrimoniali dello Stato

devoluti alla Provincia e trasferiti al suo patrimonio in base alle

disposizioni dell'art. 68 dello Statuto e dell'art. 8 delle norme di

attuazione; autorizzandone la cessione al Comune di Bolzano, il

legislatore statale avrebbe illegittimamente disposto di beni ormai

sottratti al suo potere di disposizione.

Essendo contestate tra le parti la natura e la destinazione dei

diversi immobili sopraindicati, questa Corte, con ordinanza 14 luglio

1977, n. 130, ha disposto il deposito degli atti e documenti idonei a

provare la situazione di diritto e di fatto degli immobili stessi, nel

tempo in cui, secondo l'assunto della Provincia, avrebbe dovuto esserne

effettuato il trasferimento.

Eseguito tale deposito da entrambe le parti, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha osservato che gli immobili oggetto della

legge n. 15 del 1975 "non erano e non sono adibiti a servizi attinenti

alle materie trasferite alla Provincia, ed erano restati anche esclusi

dal trasferimento alla Regione, in quanto, alla data di entrata in

vigore dello Statuto regionale, essi facevano parte del patrimonio

indisponibile dello Stato, perché in uso governativo".

La Provincia ha ribadito che gli immobili in questione sono di sua

pertinenza, risultando con certezza dalla documentazione prodotta che

essi non facevano parte del demanio militare, né erano destinati a

servizi di carattere nazionale.

2. - La questione non è fondata. Presupposto in diritto della

pretesa della Provincia è l'asserita successione, nell'ambito del

proprio territorio, in tutti i beni e diritti demaniali e patrimoniali

di natura immobiliare dello Stato, ad esclusione soltanto di quelli

relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale. Ma la

disposizione dell'art. 68 dello Statuto speciale non autorizza una

così ampia interpretazione. A differenza dall'art. 67 dello Statuto

del 1948 (che nel secondo comma disponeva, in via generale: "i beni

immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti

al patrimonio della Regione"), l'art. 68 ha stabilito che le Province

succedono nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato "in

corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza",

ossia delle materie elencate negli artt. 8 e 9 dello Statuto, in cui le

due Province autonome possono emanare norme legislative ed esercitare

le corrispondenti potestà amministrative, già spettanti allo Stato o

alla Regione nell'ordinamento preesistente. Questa oggettiva

limitazione è confermata puntualmente dalle disposizioni del d.P.R. 20

gennaio 1973, n. 115: il capo I (art. 1 e seguenti) e il capo IV (art.

8 e seguenti) delle norme di attuazione regolano precisamente il

trasferimento dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura

immobiliare dello Stato, con espresso riferimento alle categorie ivi

elencate, che corrispondono alle materie attribuite alla competenza

legislativa ed amministrativa delle Province autonome di Trento e

Bolzano. Occorre pertanto accertare sia la condizione giuridica

attuale (senza esclusivo riguardo alla formale classificazione nei

registri di consistenza o nei catasti), sia la effettiva destinazione,

dei diversi immobili analiticamente indicati nella legge n. 15 del

1975, per stabilire se essi appartengano alle categorie previste

dall'art. 8 delle norme di attuazione, e se eventualmente sussista per

taluno di essi una delle cause di esclusione dal trasferimento, ai

sensi dell'art. 68 dello Statuto speciale.

3. - Dagli atti e documenti prodotti in giudizio risulta con

certezza la situazione seguente:

a) "ex circolo ufficiali (già sale civiche)": trattasi dell'area

su cui insisteva l'edificio, distrutto durante l'ultimo conflitto

mondiale; formalmente dismessa dalla Amministrazione militare in data 3

maggio 1956, da tale data ha cessato di far parte dei beni in uso

governativo, ed è attualmente oggetto di concessione precaria al

comune di Bolzano, per uso di pubblico parcheggio, con un canone annuo

ricognitivo di lire 5.000 (eccettuata una superficie di circa mq. 8,

concessa del pari in via precaria ad un privato, per un banco di

vendita di prodotti ortofrutticoli).

b) "Area di mq. 809 circa, da escorporare dalla p.ed. 748/2 in c.c.

Bolzano, facente parte del compendio denominato padiglione Donato".

L'area di mq. 809 risulta già scorporata dalla particella 748/2, in

base a piano di frazionamento del 10 febbraio 1958: contraddistinta

come p. 748/3, l'area è tuttora in consegna all'Amministrazione

militare e classificata tra i beni in uso governativo, ma risulta

attualmente in concessione a due ditte private, che vi hanno costruito

piccoli edifici in muratura di carattere precario. (La Provincia, nella

descrizione prodotta, considera inesattamente l'intero padiglione

Donato, ossia la p. 748/2, su cui insiste un edificio di quattro

piani, adibito ad alloggi e circolo sottufficiali, con antistante

cortile).

c) "Ex Hotel Schgraffer": è un edificio di antica costruzione, a

più piani, acquistato dall'Amministrazione poste e telegrafi per atto

di compravendita 3 luglio 1930, e intavolato nel 1931 al demanio dello

Stato; nei locali del piano terreno sono da tempo installati un

ristorante ed un bar; i locali dei piani superiori sono affittati a

privati ed enti per uso di abitazione ed uffici. Due locali del primo

piano risultano adibiti fino al 26 aprile 1976 ad uso governativo, come

sede della Commissione distrettuale imposte dirette, e quindi della

Commissione tributaria di primo grado.

d) "Appezzamenti di terreno destinati ed utilizzati a sedime della

rete stradale urbana di Bolzano, della complessiva superficie di mq.

5.120 circa, contraddistinti in catasto con le pp.ed. 1150/4, 194,

1035, 737/11, 737/3 c.c. Gries". La particella 1150/4, cortile del

complesso ex-GIL, risulta trasferita dallo Stato alla Regione

Trentino-Alto Adige, in base a d.P.R. 2 giugno 1969, e dalla Regione al

Comune di Bolzano in base ad atto di vendita 27 ottobre 1972; oggetto

della autorizzata cessione è solo una parte di detta part. 1150/4,

della superficie di mq. 825, già attualmente inserita nel sedime della

strada urbana denominata viale Trieste. La particella 194 in c.c. Gries

è un complesso rurale con edifici sito in località S. Giorgio,

intavolato dal 1937 come proprietà privata Pircher: il testo della

legge contiene un'indicazione catastale probabilmente erronea, che

peraltro le parti non hanno rettificato. La particella 1035,

comprendente edifici e cortili, risulta intavolata dal 1936 al demanio

dello Stato (ramo guerra): oggetto di cessione è solo una striscia

laterale di mq. 1087, già attualmente inserita nel sedime della strada

urbana denominata viale Cadorna. Le particelle 737/11 e 737/3, cedute

nel 1938 dal Comune di Bolzano allo Stato, sono oggi anch'esse parte

della rete viaria di quella città, essendo la prima inserita nel

sedime del corso Italia, e la seconda, adiacente, adibita a pubblico

parcheggio.

4. - L'esame analitico dei dati forniti dalla documentazione

prodotta in causa consente conclusioni sicure sulla condizione di

diritto e di fatto dei diversi beni elencati nell'articolo unico della

legge 3 febbraio 1975, n. 15 (salvo rettifica della individuazione

catastale della part. 149, che negli atti tavolari risulta di

proprietà privata). Trattasi di beni appartenenti al patrimonio

immobiliare dello Stato, ed è esatto che, sebbene siano tuttora in

parte classificati "in uso governativo", essi non rientrano tra quelli

relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale; ma è

tuttavia certo ed incontestabile, considerata la loro attuale

destinazione ad usi pubblici o privati, che essi non possono comunque

ritenersi compresi, come la Provincia pretende, in alcuna delle

categorie elencate nell'art. 8 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. In

particolare, le aree già incluse di fatto nel sedime di vie urbane di

Bolzano non possono sicuramente qualificarsi come "beni appartenenti al

demanio o patrimonio stradale dello Stato" (art. 8, lett. a); né gli

immobili concessi in uso precario o in locazione a privati rientrano

solo per ciò tra gli "edifici destinati ad alloggi economici e

popolari di proprietà dello Stato" (art. 8, lett. b); non pertinente

è infine il richiamo della Provincia ricorrente alla categoria

indicata dall'art. 8 lett. f, non essendovi nella specie alcun bene

inerente ad attività sportive o ricreative.

Gli immobili di cui si contende non rientrano dunque tra i beni

patrimoniali dello Stato devoluti alla Provincia di Bolzano a norma

dell'art. 68 dello Statuto, in corrispondenza delle nuove materie

attribuite alla sua competenza. Come beni tuttora appartenenti al

patrimonio dello Stato, (e non occorre qui indagare le ragioni per cui

non furono a suo tempo, almeno in parte, trasferiti alla Regione a

norma dell'art. 67 dello Statuto del 1948), legittimamente ne è stata

autorizzata la cessione al Comune di Bolzano, senza lesione dei diritti

statutariamente garantiti alla Provincia autonoma di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 3 febbraio 1975, n. 15, sollevata in

via principale dalla Provincia di Bolzano, in rifemento all'art. 68

dello Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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