Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1956 · relatore Mario Bracci

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 13d.P.R. 327/1950

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, rap,

presentata e difesa dagli avv. Pietro Gasparri ed Egidio Tosato, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.P.R.

19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Sardegna, notificato il 20 febbraio 1956 e depositato

in cancelleria il 28 successivo:

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei

Ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in cancelleria il 12

marzo 1956;

Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

Uditi gli avv. Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per la Regione

ricorrente ed il sostituto avvocato generale della Stato Luciano

Tracanna.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

La Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente

della Giunta regionale, ha proposto - con ricorso notificato il 20

febbraio 1956 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e depositato

nella cancelleria della Corte il 28 detto - la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n.

327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la

Sardegna.

Questo ricorso, autorizzato dalla Giunta regionale con

deliberazione 3 febbraio 1956, prospetta tre motivi d'illegittimità

costituzionale.

La Regione sostiene in primo luogo che lo Statuto è stato

modificato illegittimamente, cioè senza il rispetto del procedimento

costituzionale per la revisione delle norme statutarie, previsto

dall'art. 54 dello Statuto stesso. La competenza amministrativa del

Ministero dei LL.PP., "d'intesa con la Regione", nella materia delle

acque pubbliche e dell'energia elettrica sarebbe estranea, secondo la

ricorrente, allo Statuto sardo e sarebbe stata introdotta

illegittimamente dalla norma impugnata che fu approvata col

procedimento proprio delle leggi ordinarie.

In secondo luogo la Regione lamenta che sia stata invasa la

competenza legislativa della Regione. Difatti, secondo la ricorrente,

l'impugnato art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 disciplina

l'attività amministrativa della Regione, mentre la competenza a

legiferare in materia di competenza amministrativa sarebbe esclusiva

della Regione secondo l'art. 3, lett. a) dello Statuto sardo.

Infine la Regione sostiene che la norma dell'art. 13, con la quale

è disciplinata l'ingerenza del Ministero dei LL.PP. in materia di

acque pubbliche e d'energia elettrica, violerebbe l'art. 6, in

relazione all'art. 3, lett. e) dello Statuto perché la Regione

esercita in via esclusiva le funzioni amministrative nelle materie

nelle quali essa ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall'Avvocatura

dello Stato, ha resistito a questo ricorso con deduzioni depositate il

12 marzo 1956 e poi ampiamente illustrate con memoria 31 maggio 1956.

La difesa dello Stato sostiene anzitutto, in via preliminare, che

le norme d'attuazione dello Statuto, elaborate e proposte da una

Commissione paritetica per le esigenze di integrazione e d'esecuzione

dello Statuto e aventi particolare natura giuridica, possono essere

viziate d'incostituzionalità soltanto se siano in manifesto contrasto

con lo Statuto: nel caso la norma impugnata avrebbe invece una portata

puramente specificativa ed integrativa.

Sempre in via preliminare la difesa dello Stato contesta inoltre

che possa parlarsi d'invasione della competenza della Regione a

proposito dell'intervento legislativo statale nelle materie di

competenza regionale mediante norme d'attuazione perché queste non

potrebbero non investire, necessariamente e indistintamente, tutta la

materia statutaria ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dello

Statuto.

Quanto al merito del ricorso, la difesa dello Stato eccepisce che

"l'intesa" fra la Regione ed il Ministero dei LL.PP., predisposta dalla

norma impugnata, sarebbe giustificata dai principi dell'"ordinamento

giuridico" e del "rispetto degli interessi nazionali" che sono i limiti

della legislazione di cui all'art. 3 dello Statuto e, in conseguenza,

anche dell'Amministrazione regionale.

L'Avvocatura dello Stato rileva inoltre che se si tiene presente

che la materia dei diritti demaniali sulle acque pubbliche è

strettamente connessa con quella della produzione dell'energia

elettrica prevista dall'art. 4, lett. e) dello Statuto, l'intervento

del Ministero dei LL.PP., al quale è affidata la tutela dei generali

interessi nazionali, è da ritenersi conforme ai "principl stabiliti

dalle leggi dello Stato", che costituiscono appunto il limite

particolare della legislazione regionale dell'art. 4.

Del resto, secondo la difesa dello Stato, l'art. 13 impugnato poco

si discosterebbe dalla norma che fu proposta a suo tempo dalla

Commissione paritetica che conteneva un espresso richiamo al T.U. 11

dicembre 1933, n. 1775, che prevede una disciplina d'interesse

nazionale delle acque pubbliche. La necessaria "intesa" tra la Regione

e il Ministero dei LL.PP., predisposta dall'impugnato art. 13 per le

esigenze di tutela dei superiori interessi nazionali, terrebbe luogo di

quel controllo di merito sugli atti della Regione che è previsto

dall'art. 125 della Costituzione e che non sarebbe derogato dallo

Statuto speciale.

E poi da rilevare in fatto che il Consiglio regionale sardo ha

approvato, in data 24 febbraio 1956, una legge sulla disciplina delle

acque e degli impianti elettrici in Sardegna. Questa legge è stata

rinviata al Consiglio regionale dal Governo della Repubblica ai sensi

dell'art. 33 dello Statuto con la segnalazione dell'opportunità che

ogni nuova deliberazione al riguardo sia sospesa in attesa della

sentenza di questa Corte sul presente ricorso.Considerato, in diritto:

1. - Questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi sulle

questioni sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna col primo e

col secondo motivo del ricorso e non può che confermare i principi

espressi nella sentenza n. 20 del dì 29 giugno 1956 che sono validi

anche per questa fattispecie.

Conseguentemente il primo e il secondo motivo del ricorso della

Regione sarda sono da ritenersi infondati.

2. - La Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi con la

ricordata sentenza n. 20 del dì 29 giugno 1956 anche sul punto che i

decreti legislativi di attuazione dello Statuto sardo debbono essere

sempre conformi ai principi posti dalle norme statutarie rimanendo

altrimenti viziati da illegittimità costituzionale.

La Corte, confermando questo principio, rileva che nel caso in

esame l'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 è in evidente

contrasto con l'art. 6 dello Statuto.

Difatti la materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica

è di competenza legislativa regionale sia ex art. 3, lett. b), sia ex

art. 4, lett. c) dello Statuto.

Perciò l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia

spetta alla Regione ex art. 6 dello Statuto.

Invece la norma impugnata, facendo obbligo allo Stato e alla

Regione di "provvedere d'intesa" nell'esercizio delle funzioni

amministrative in materia d'acque pubbliche e d'energia elettrica,

attribuisce permanentemente tutte queste funzioni allo Stato e alla

Regione congiunte e non alla sola Regione, com'è sancito dallo

Statuto.

Sotto questo profilo l'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 è

certamente viziato d'illegittimità costituzionale e non giova

osservare in contrario che quest'intesa serve a coordinare l'attività

amministrativa della Regione con quella dello Stato e ad evitare che la

Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia

d'acque pubbliche e d'energia elettrica, possa violare i principi della

legislazione statale o turbare i superiori interessi nazionali.

Tale necessario coordinamento, assicurato del resto in via generale

dagli artt. 47 e 48 dello Statuto, deve avvenire in via legislativa,

sia con norme regionali, sia - ove occorra - con norme statali

d'attuazione e d'integrazione che pongano all'amministrazione regionale

obblighi e limiti specifici in funzione dei principi dell'ordinamento

giuridico o delle leggi statali relativamente ai quali si possa

controllare in sede giurisdizionale la correttezza costituzionale degli

obblighi e dei limiti stessi o in funzione d'interessi nazionali di cui

il Parlamento possa eventualmente dichiarare la giusta prevalenza su

quelli regionali. Ma in nessun caso la presunta e generica esistenza di

questi principi od interessi potrà giustificare una norma di

attuazione in virtù della quale una funzione attribuita

statutariamente alla sola Regione venga estesa anche allo Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto

del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente

norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

ECLI:IT:COST:1956:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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