Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1972

Altra decisione · depositata il 30/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato

il 22 marzo 1972, depositato in cancelleria l'11 aprile successivo ed

iscritto al n. 10 del registro conflitti 1972, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per l'agricoltura

e le foreste 28 dicembre 1971 mediante il quale varie località della

Toscana sono state costituite in "riserve forestali di utilizzazione".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 1972 il Presidente della

Giunta regionale della Toscana ha sollevato un conflitto di

attribuzione con lo Stato in relazione al decreto del Ministro per

l'agricoltura 28 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

19 del 22 gennaio 1972, col quale varie località, comprese nell'ambito

delle foreste demaniali, sono state costituite in "riserve forestali di

utilizzazione" ed affidate alla tutela e gestione dell'Azienda statale

per le foreste demaniali.

La Regione - nel dedurre la violazione degli artt. 117, 118 e 119

della Costituzione in relazione all'art. 11, quinto e sesto comma,

della legge 16 maggio 1970, n. 281 - sostiene che le foreste in

questione sarebbero state trasferite da questa legge, con effetto

immediato, al suo patrimonio indisponibile: di conseguenza allo Stato

sarebbero rimasti, fino al trasferimento delle funzioni amministrative,

solo poteri inerenti ad una "gestione per conto" e non si sarebbero

potuti adottare provvedimenti a contenuto dispositivo. La ricorrente

assume, altresì, che se con la costituzione in "riserva di

utilizzazione" il Ministro avesse inteso esercitare il potere di

imporre vincoli atti a garantire la destinazione di beni, il decreto

sarebbe ciononostante illegittimo, giacché quei vincoli avrebbero

dovuto esser imposti o con legge o con atto collegiale del Governo, in

conformità di un principio già desumibile dalla legge n. 281 del 1970

e successivamente ribadito dall'art. 8, quinto comma, del d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 11. A proposito di quest'ultimo la Regione assume,

infine, che se si ritenesse che con gli artt. 1, lett. n), e 8, quarto

comma, si siano voluti sanare i vincoli illegittimamente posti con

decreti ministeriali, quelle disposizioni risulterebbero in contrasto

con l'art. 76 Cost. e dovrebbero essere annullate previo giudizio

incidentale di legittimità costituzionale.

La ricorrente conclude per l'annullamento dell'impugnato decreto

ministeriale.

2. - Innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri - atto dell'11 aprile 1972 - rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni si sostiene che l'art. 11, quinto comma, della

legge n. 281 del 1970 non ha operato l'immediato trasferimento delle

foreste al patrimonio regionale e che, comunque, prima del passaggio

delle funzioni amministrative sarebbe stato pur sempre conservato alle

autorità statali l'esercizio di tutti i poteri concernenti le foreste

demaniali. L'Avvocatura aggiunge che le censure subordinatamente

proposte dalla Regione, sul presupposto che sarebbe stata necessaria

una legge od un atto governativo collegiale, sono inammissibili perché

propongono questioni inerenti alla distribuzione interna di competenze

statali e che manifestamente infondata è la questione concernente

l'art. 8 e l'art. 1, lett. n), del decreto delegato n. 11 del 1972,

atteso che con queste norme si è voluto solo assicurare il permanere

di effetti ad atti legittimamente emanati prima dell'effettivo

passaggio delle funzioni.

La difesa dello Stato conclude chiedendo che il ricorso venga

dichiarato inammissibile o infondato nel merito.

3. - Nell'udienza pubblica la difesa della Regione, pur rilevando

la sostanziale identità della presente controversia con quella decisa

con la sentenza n. 79 del 1972, ha particolarmente richiamato

l'attenzione sulla documentazione esibita in ordine all'elaborazione

dell'elenco dei beni forestali da trasferire e sul proposito dello

Stato, da tale documentazione desumibile, di escludere dal

trasferimento le foreste che medio tempore sono state assoggettate a

vincoli di riserva. L'Avvocatura dello Stato ha invece escluso che la

problematica inerente al concreto trasferimento dei beni forestali

possa avere una qualsiasi incidenza sulla risoluzione dell'attuale

conflitto. Considerato in diritto :

1. - Col presente conflitto di attribuzione la Regione della

Toscana - nel chiedere l'annullamento del decreto 28 dicembre 1971, col

quale il Ministro per l'agricoltura sottopose a particolare regime di

tutela alcune foreste site nel territorio regionale - sostiene che per

i beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, lo Stato avrebbe potuto esercitare, prima

del passaggio delle funzioni amministrative alle regioni, solo quei

poteri che fossero compatibili con la "gestione per conto" delle

regioni interessate.

2. - Questione del tutto analoga fu decisa con la sentenza n. 79

del 1972, con la quale questa Corte accertò che, pur dopo l'entrata in

vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento

delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni di cui

si discute, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di

vincoli di tutela e di destinazione.

Da tale precedente e dalle ragioni esposte nella sentenza citata

non vi è motivo di discostarsi. Giova solo aggiungere che - una volta

accertato che la legittimità dei provvedimenti adottati nell'esercizio

dei suddetti poteri trova fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca

della loro emanazione - diventa irrilevante la questione di

legittimità costituzionale di alcune disposizioni del sopravvenuto

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 11, secondo comma, lett. n), ed

art. 8, quarto comma), che la ricorrente subordinatamente solleva sul

presupposto di una illegittima retroattiva sanatoria di atti emanati

contra legem.

3. - Nella precedente, ricordata decisione questa Corte ebbe ad

affermare che l'imposizione di vincoli forestali da parte dello Stato

non esprime la determinazione di escludere dal trasferimento le foreste

sulle quali quei vincoli vengono a ricadere. Nel ribadire questa

affermazione, la Corte, in relazione alla esibizione da parte della

ricorrente di una documentazione concernente l'elaborazione dell'elenco

dei beni da trasferire, osserva che nessuna influenza sul presente

giudizio può spiegare il successivo comportamento dello Stato in

ordine al trasferimento di singole foreste, fermo restando, ovviamente,

che in relazione ad eventuali esclusioni di cui si dovesse lamentare

l'illegittimità, la Regione potrà esperire i rimedi giurisdizionali

consentiti dall'ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alla

data in cui fu emanato il decreto ministeriale indicato in epigrafe,

che spetta allo Stato disporre vincoli di riserva sui beni forestali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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