Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento

delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28

settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea,

e dell'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive

modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Monza nel

procedimento penale a carico di Panarotto Faustino, iscritte al n. 179

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanze emesse l'8 gennaio 1973 dal pretore di Valle della

Lucania nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ruocco

Antonio e di Avallone Salvatore, iscritte ai nn. 196 e 197 del registro

ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Panarotto Faustino,

autista della soc. S.A.S. - indiziato, in seguito a rapporto dei

carabinieri di Cernusco sul Naviglio, della contravvenzione prevista

dall'art.20 legge 28 settembre 1939, n. 1822, e punita ai sensi

dell'art. 1 legge 29 ottobre 1949, n. 826, per non avere effettuato, il

18 dicembre 1971, il servizio di linea, con autobus da Cernusco sul

Naviglio a Sesto San Giovanni - il pretore di Monza, con ordinanza 25

febbraio 1972, ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 112

Cost., la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del

citato art. 1 legge n. 826 del 1949. Ha rilevato che la norma citata

è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che

l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della menzionata

legge n. 1822 del 1939 è di competenza esclusiva dei funzionari

dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, e, quindi,

qualora - il fatto sia stato accertato e denunziato da autorità

diversa, deve essere necessariamente dichiarata l'improcedibilità

dell'azione penale. Ha affermato che sussiste violazione del principio

dell'art. 112 Cost., dato che in base a tale principio il pubblico

ministero ha l'obbligo incondizionato di esercitare l'azione penale per

tutti i reati di cui venga a conoscenza, quale che sia la fonte della

notitia criminis.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del

21 giugno 1972. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è

costituita la parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Nel corso dei due procedimenti penali a carico rispettivamente di

Ruocco Antonio, autista della ditta "La Veloce", e Avallone Salvatore,

autista della soc. per az. "Sometra" - imputati, in seguito a rapporto

dei carabinieri di Castelnuovo Cilento, della contravvenzione prevista

dagli artt. 10 e 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, per avere

trasportato, su autocorriera di linea, un numero di passeggeri

superiore a quello prescritto - il pretore di Vallo della Lucania, con

due ordinanze, dal contenuto identico, emesse l'8 gennaio 1973 - ha

sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 36 legge 28 settembre 1939, n.

1822, e successive modifiche. Ha affermato che le norme citate sono in

contrasto con il principio costituzionale dell'obbligatorietà

dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, dato

che questa azione non può essere promossa qualora le infrazioni alle

disposizioni della menzionata legge n. 1822 del 1939 non siano state

accertate da funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione e la notitia criminis non sia

stata trasmessa dai medesimi funzionari.

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.

176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.

Nei giudizi davanti a questa Corte le parti non si sono costituite

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze sollevano questioni identiche che, pertanto,

possono essere decise con unica sentenza.

2. - Secondo le ordinanze sarebbe illegittimo, per violazione

dell'art. 112 Cost., l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n.

826, che sostituì l'art. 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla

disciplina degli autoservizi di linea, in quanto dispone che

"l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai

funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione". Tale esclusiva competenza violerebbe il

principio dell'art. 112 Cost., secondo il quale il pubblico ministero

ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui

attinga la notitia criminis, laddove, secondo la giurisprudenza della

Corte di cassazione, anche nel caso in cui l'accertamento

dell'infrazione contravvenzionale risulti essere stato effettuato dai

carabinieri e riferito al pubblico ministero, l'azione sarebbe

improcedibile. Né, è posto in risalto nell'ordinanza del pretore di

Monza, il pubblico ministero potrebbe "richiedere l'Ispettorato della

motorizzazione per sanare l'aspetto formale della sua investitura".

Tale organo, "agendo nell'ambito dei suoi poteri discrezionali,

potrebbe correttamente ritenere l'insussistenza dell'infrazione. In tal

caso la delibazione sull'eventuale configurabilità del reato,

spetterebbe, in definitiva, non già al pretore, sibbene ad

un'autorità amministrativa che illegittimamente verrebbe ad

interferire nell'esercizio di una funzione giurisdizionale".

3. - La questione non è fondata.

L'art. 1, terzo comma, legge n. 826 del 1949 cit., che prevede

l'esclusiva competenza dei funzionari dell'Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, concerne, come è

precisato nel primo comma dello stesso articolo, che stabilisce la

sanzione dell'ammenda da un minimo ad un massimo, soltanto le

contravvenzioni "alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n.

1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea". E in ordine ad esse

l'art. 20 del Capo V intitolato "Vigilanza e facoltà governative"

dispone: "Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale

delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni

necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio

dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto

Ispettorato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi. I

funzionari dell'Ispettorato hanno la facoltà di chiedere in visione e

di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti

dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre

libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle

officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata

dall'Ispettorato medesimo. Il concessionario ha l'obbligo di

ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a

questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di

fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il

proprio mandato".

I successivi artt. 21, 22, 23 della stessa legge disciplinano in

particolare i provvedimenti che il Ministero, "ove il concessionario

non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite

dall'autorità di vigilanza" può adottare, indipendentemente da quelli

stabiliti dall'art. 19 (sospensione del pagamento del sussidio) e

dall'art. 36 (accertamento delle contravvenzioni, ora art. 1 legge n.

826 del 1949 cit.).

4. - Tanto premesso, può affermarsi che le contravvenzioni

previste dalla norma impugnata concernono la violazione di

provvedimenti dell'autorità amministrativa (Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei

confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere

disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico

delimitato e precisato nell'articolo 20 legge n. 1822 del 1939 citata e

successive disposizioni della legge medesima.

Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt.

20,21,22,23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto è bensì

di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile,

tuttavia non è escluso che le contravvenzioni possano essere

contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando

peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i

necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione

penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle

sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28

settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea,

sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della

legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di

linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata

dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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