Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Toscana notificato il 13 dicembre 1980, depositato in Cancelleria il 30

successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1980, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della nota n. 1897/24/3 Gab. del 15

ottobre 1980 della Prefettura di Livorno in cui veniva affermata

l'illegittimità dell'ordinanza n. 42/80 del 7 ottobre 1980 del Sindaco

di Livorno, disponente la sospensione dei lavori di ristrutturazione in

corso presso l'Istituto penale dell'isola della Gorgona.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

uditi nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja e l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 13 dicembre 1980 (reg. confl. n. 36

del 1980) la Regione Toscana esponeva che il Sindaco di Livorno aveva

ordinato la sospensione dei lavori di ampliamento dello stabilimento

carcerario sito nell'isola della Gorgona, in quanto non autorizzati e

contrastanti col piano regolatore della detta città. Il Prefetto, con

lettera del 15 ottobre 1980 aveva eccepito l'illegittimità del

provvedimento del Sindaco e - secondo la ricorrente - aveva dedotto che

l'accertamento della conformità dell'opera al piano regolatore

spettava al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 29 e 32

l. 17 agosto 1942 n. 1150, con esclusione di ogni collaborazione

regionale.

Tanto esposto, la Regione affermava che il detto accertamento di

conformità competeva, ai sensi dell'art. 81 secondo comma d.P.R. n.

616 del 1977, allo Stato "di intesa con la regione interessata". La

ricorrente riteneva pertanto che il sopra detto atto prefettizio

invadesse le attribuzioni regionali e chiedeva che questa Corte lo

annullasse.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva che la Corte dichiarasse legittimo l'atto prefettizio in

questione in quanto non lesivo delle attribuzioni regionali di cui

all'art. 81 d.P.R. cit. Essa osservava che per le opere delle

amministrazioni statali era da escludere ogni funzione urbanistica di

vigilanza, cautelare e repressiva, da parte del Sindaco, il quale,

constatata la difformità di esse dal piano regolatore, doveva

limitarsi ad informare il Ministero dei lavori pubblici ai sensi

dell'art. 29 l. 1150 del 1942 cit.

3. - La Regione Toscana in una memoria presentata nell'imminenza

dell'udienza illustra ulteriormente gli argomenti già svolti nel

ricorso, insistendo particolarmente nell'attribuzione spettante ad essa

in subiecta materia. Considerato in diritto :

1. - Osserva anzitutto la Corte che la Giunta regionale, nel

proporre il conflitto di attribuzione, avrebbe dovuto informare - il

che non risulta abbia fatto - il Consiglio regionale (art. 46 lett. h

Statuto Regione Toscana); l'incorsa omissione non costituisce però

motivo di inammissibilità, ma si risolve in una mera irregolarità, in

quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni tra i due

organi regionali, non può considerarsi come requisito indispensabile

per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del

giudizio.

Va rilevato poi che il conflitto deve ritenersi ammissibile anche

se è dedotta la violazione di un'attribuzione regionale non

direttamente prevista da una norma costituzionale, potendo il parametro

dei giudizi sui conflitti essere integrato, com'è ormai giurisprudenza

costante di questa Corte (v. sentt. n. 82 del 1958; 120 del 1966; 81

del 1973), anche da norme esecutive o integrative di disposizioni

formalmente costituzionali. È il caso di quelle contenute nel cit.

d.P.R. n. 616 del 1977, che ha disciplinato il trasferimento alle

regioni ordinarie delle funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione:

e nella specie si fa appunto riferimento all'art. 81, secondo comma,

d.P.R. cit., perché non vi sarebbe stata l'intesa tra Stato e regione,

prevista dalla detta norma per l'accertamento della conformità

dell'opera statale alle prescrizioni edilizie e dei piani regolatori.

2. - Il proposto conflitto risulta invece inammissibile sotto altro

profilo e precisamente perché difetta nella fattispecie un atto

invasivo della competenza regionale da parte dello Stato.

La ricorrente ha posto a base della doglianza la nota in data 15

ottobre 1980 del Prefetto di Livorno, ma tale atto, osserva la Corte,

non è affatto idoneo a dare vita a un conflitto tra Stato e Regione.

In esso, per vero, il Prefetto definisce viziata da assoluta

carenza di potere l'ordinanza n. 42/1980 del 7 ottobre 1980, con cui il

Sindaco della stessa città sospese i lavori di ristrutturazione e

ampliamento del carcere giudiziario dell'isola della Gorgona. Ed in

proposito la nota richiama correttamente l'art. 32 della legge

urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, che, per le opere

dell'Amministrazione statale eseguite senza l'osservanza della

disciplina urbanistica, attribuisce al Sindaco soltanto il potere di

informare il Ministro dei lavori pubblici, ma non gli conferisce la

potestà di adottare il provvedimento cautelare della sospensione.

Né può rilevare la circostanza che nella menzionata nota sono

indicate altre disposizioni di legge, tra cui il cit. art. 81, secondo

comma, d.P.R. n. 616 del 1977. È infatti evidente che tale norma è

stata richiamata in contrapposizione al contenuto dell'ordinanza del

Sindaco, che aveva pure fatto riferimento ad essa considerandola

attributiva del potere di sospensione, mentre l'organo governativo nega

la legittimità del provvedimento cautelare, appunto in base

all'interpretazione opposta (sulla mancanza del potere del Sindaco di

sospendere le opere statali, si veda ora anche l'art. 5 l. 28 febbraio

1985 n. 47).

Della posizione della Regione non è alcun cenno nella nota

indicata, ove, per contro, il Prefetto espressamente afferma di non

voler esaminare il merito della vicenda, contestando soltanto il

provvedimento adottato dal Sindaco. E appunto perciò - il che è

molto significativo - la nota è indirizzata a quest'ultimo, quale

unico destinatario dell'invito ad annullare il provvedimento stesso,

mentre viene inviata ad altre autorità (Ministeri di grazia e

giustizia e dei lavori pubblici, Avvocatura dello Stato, Procura della

Repubblica di Livorno, Regione Toscana) soltanto per conoscenza.

Stante la mancanza di un contrasto con la Regione, deve escludersi

nella specie la configurabilità di un conflitto tra enti, le cui

attribuzioni siano costituzionalmente garantite, essendo invece in

discussione soltanto la legittimità della disposta sospensione, il cui

accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Toscana nei confronti dello Stato col ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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