Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 (Revisione delle circoscrizioni

territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli

uffici del registro) in relazione agli artt. 10, nn. 3, 14 e 15, e 11,

n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, comma secondo, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile

1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera sul ricorso

proposto da Tancredi Vittorio, iscritta al n. 640 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Lucera, sono state sollevate le questioni di

legittimità costituzionale in oggetto, esponendosi quanto segue.

Con l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), fu

stabilito di procedere alla revisione della composizione e competenza

funzionale e territoriale delle Commissioni tributarie.

In esecuzione di tale delega, fu emanato il d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), il

cui art. 2, ai primi due commi, disciplina:

a) l'ambito di competenza territoriale delle Commissioni di primo

grado, reso identico a quello dei tribunali (comma primo);

b) il criterio determinativo della stessa competenza territoriale,

fissato (a preferenza di altri possibili, quali ad es. l'ubicazione

degli immobili fonte del reddito, il domicilio del ricorrente, ecc.)

"nel luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario nei cui confronti il

ricorso è proposto" (comma secondo).

Successivamente, con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione

delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle

imposte dirette e degli uffici del registro"), emanato anch'esso in

forza della delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 825 del 1971,

fu operata la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici

finanziari.

Gli artt. 1 e 2 di tale d.P.R. - secondo il giudice a quo -

avrebbero violato il principio del giudice naturale "tutte le volte che

un Comune sia stato ricompreso, per effetto di detta revisione, nella

circoscrizione territoriale di un ufficio finanziario avente sede in un

luogo posto al di fuori della circoscrizione giudiziaria (del

Tribunale) nel quale esso Comune è invece ricompreso".

Essi avrebbero violato, altresì, la delega contenuta nella legge

n. 825 del 1971, agli artt. 11, n. 2, 10, n. 3, n. 14 e n. 15.

Al riguardo il giudice a quo sottolinea che l'art. 10, n. 15, della

legge di delega risulterebbe in concreto violato dalle norme del d.P.R.

n. 644, ove si consideri che della Commissione di primo grado di Lucera

(giudicante nella fattispecie) "sono chiamati a far parte componenti

designati dai comuni di Sannicandro, di Serracapriola, di Troia,

compresi nell'ambito territoriale della Commissione medesima ma non

degli uffici finanziari impositori, ed altresì che i contribuenti

domiciliati nell'ambito territoriale di questa Commissione (nei comuni

suddetti ad es.) debbono adire, per le controversie tributarie cui

siano interessati, la Commissione tributaria di primo grado di Foggia

(Ufficio II.DD. di S. Severo in quel territorio ricadente) della quale

fanno parte i componenti designati dai suddetti comuni di residenza dei

contribuenti.

Secondo il giudice a quo, poi, "sotto altro profilo può ritenersi

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 636/1972 per

violazione del principio di immutabilità del giudice naturale

precostituito per legge (art. 25 Cost. e primo comma del medesimo

d.P.R. n. 636) nei limiti in cui, il rispetto del disposto di detto

secondo comma ("la competenza è determinata dal luogo ove ha sede

l'Ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso"),

impone al contribuente di adire una Commissione tributaria di primo

grado diversa da quella che, per ragioni di territorio (identità

dell'ambito territoriale del tribunale e della Commissione di primo

grado) e con riferimento al comune di residenza, si porrebbe come suo

giudice tributario naturale.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in

quanto la normativa impugnata non violerebbe il principio del giudice

naturale, non garantendo questo in alcun modo la coincidenza della

competenza territoriale delle Commissioni tributarie con quella dei

tribunali. Neppure violerebbe la delega contenuta nella legge n. 825

del 1971, in quanto questa non contiene indicazioni né sul numero né

sulle sedi delle commissioni tributarie. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita in primo luogo della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 134 e 25 Cost. - nonché

in relazione all'art. 10 nn. 3, 14 e 15 ed all'art. 11, n. 2, della

legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - degli artt. 1 e 2 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 644, nella parte in cui, a seguito della revisione

delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, comportano

la conseguenza che il contribuente avente domicilio in un comune

compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi,

della corrispondente commissione tributaria di primo grado, venga

sottratto alla giurisdizione di questa commissione per il fatto che

l'ufficio impositore competente è stato compreso nella circoscrizione

di altro tribunale.

Il giudice a quo dubita, in secondo luogo, della legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in

quanto attraverso la già cennata violazione della legge di delega n.

825 del 1971, il cittadino verrebbe sottratto al giudice naturale, con

violazione dell'art. 25 Cost.

Entrambe le questioni non sono fondate.

2. - Il giudice a quo procede dal presupposto che a norma della

legge 9 ottobre 1971, n. 825, la circoscrizione delle commissioni

tributarie di primo grado debba coincidere con quella dei tribunali

civili e di conseguenza è indotto a dubitare che il legislatore

delegato si è allontanato da queste disposizioni, perché ha violato

sia l'art. 76 della Costituzione, relativo alla attività legislativa

delegata, sia l'art. 25, sul principio del giudice naturale, in quanto

avrebbe consentito che un comune venga, ai fini tributari, compreso

nella circoscrizione di un ufficio finanziario che ha sede nella

circoscrizione giudiziaria di tribunale diverso da quello nel cui

ambito trovasi quel comune. In tal caso, infatti, il contribuente

dovrebbe rivolgersi a tribunale diverso da quello naturale a norma

della legge n. 825.

Ma tale presupposto non trova riscontro alcuno nelle disposizioni

di tale legge.

L'art. 10 di essa non contiene alcuna disposizione applicabile al

problema in questione, neppure nei punti invocati nella ordinanza del

giudice a quo.

Invero il n. 3 non ha alcuna attinenza con questo tema, perché si

riferisce alla fase dell'accertamento tributario; il n. 14 tratta della

competenza territoriale delle commissioni tributarie ma non pone alcuna

norma vincolante per il legislatore delegato, limitandosi ad affermare

che nel decreto delegato occorre procedere alla revisione, fra l'altro,

delle competenze territoriali delle commissioni predette; il n. 15,

infine, vuole soltanto che gli enti locali possano designare alcuni dei

componenti le commissioni in questione, cioè tocca il diverso problema

della composizione degli organi collegiali in parola.

L'art. 11, n. 2, a sua volta, prescrive la revisione delle

circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici

ma si limita a stabilire che la revisione si ispiri a criteri di

funzionalità e di riduzione dei servizi.

In queste condizioni, ovviamente, il legislatore delegato era

libero di fissare la competenza territoriale tanto degli uffici

finanziari (il che è stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972)

quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972) nel modo

ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarità della

materia.

Con l'art. 2 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito, al primo

comma, che le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale

e sedi identiche a quelle dei tribunali, ma con il secondo comma ha

risolto il diverso problema della individuazione del luogo nel quale

deve essere proposto il giudizio ed ha stabilito che la competenza

delle commissioni tributarie è determinata dal luogo nel quale ha sede

l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso viene proposto

richiamando così il criterio generale posto dall'art. 18, primo comma,

del c.p.c.

Se così stanno le cose, né il d.P.R. n. 644 né il d.P.R. n. 636

hanno in alcun modo violato l'art. 76 Cost., perché la legge di delega

non ha fissato alcun criterio sul punto in questione.

Ma ovviamente da ciò discende altresì che non è stato violato

neppure il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.): il giudice

precostituito per legge, in materia, non può essere altri che quello

indicato dallo stesso legislatore delegato.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 134 Cost. - che riguarda

le competenze della Corte costituzionale, rispetto alle quali la

normativa impugnata non ha alcuna incidenza - essa non è motivata dal

giudice a quo ed appare del tutto inconferente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione delle

circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte

dirette e degli Uffici del registro") nonché dell'art. 2, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina

del contenzioso tributario"), sollevate con ordinanza 26 aprile 1977

dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, in riferimento

agli artt. 25, 76 e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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