Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1976

Altra decisione · depositata il 03/08/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, notificato il 7 settembre 1974, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 17 del registro 1974,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 34

del Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) del 6 luglio 1974,

recante "Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e

successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia

elettrica".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 7 settembre 1974 il Presidente della

Provincia autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avvocato

Giuseppe Guarino, ha proposto regolamento di competenza con lo Stato in

relazione al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.

34 del 6 luglio 1974, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 dell'11

successivo, con il quale sono state apportate "modifiche al

provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi

riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica".

Sostiene la ricorrente Provincia che, in base all'art. 13, comma

secondo, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, spetterebbe alle province autonome stabilire, nel

proprio territorio, le tariffe dell'energia elettrica, con l'unica

limitazione che esse non possono superare quelle fissate dal C.I.P. -

Proprio in virtù di tale competenza essa ha emanato la legge 30 agosto

1972, n. 18, che demanda al Presidente della Giunta provinciale il

compito di approvare le tariffe di utenza valide per il territorio

provinciale (art. 7); ed un primo atto di esercizio concreto di questo

potere si è avuto col decreto del Presidente della Giunta n. 1 del 16

gennaio 1973 di "approvazione delle tariffe elettriche da applicarsi

nella Provincia di Bolzano".

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe

quindi applicabile nel territorio provinciale.

Per l'eventualità, comunque, che - sulla base della dizione, in

esso contenuta, relativa all'entrata in vigore delle sue disposizioni

in tutto il territorio nazionale - dovesse ritenersi che le nuove

tariffe valgano anche nel territorio provinciale, la ricorrente chiede

che la Corte voglia riconoscere la sua competenza a determinare nel suo

territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica, e

conseguentemente annullare in parte qua il provvedimento impugnato.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, il quale, nel proprio atto di costituzione

depositato in cancelleria il 27 settembre 1974, conclude per il rigetto

del ricorso della Provincia, osservando che la competenza legislativa e

amministrativa ex adverso invocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

ha una portata limitata a settori espressamente indicati. La norma,

infatti, dopo aver previsto l'obbligo per le imprese concessionarie

produttrici di fornire annualmente e gratuitamente alle due Province

autonome un certo quantitativo di energia elettrica (220 KWh per ogni

KW di potenza), attribuisce loro la competenza a determinare - prima

con legge, per quanto attiene ai criteri generali, e poi con atto

amministrativo, in sede di concreta applicazione - le tariffe di utenza

soltanto per l'energia elettrica ceduta dalle imprese produttrici; ed

anche in questo specifico settore l'autonomia provinciale è limitata

dalla competenza generale spettante agli organi statali, giacché

queste tariffe particolari non possono superare quelle determinate dal

C.I.P. - La conferma di siffatta competenza generale e prioritaria

degli organi statali in materia sarebbe desumibile dalla stessa legge

provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (art. 7) che assegna un periodo di

validità non inferiore a tre anni alle tariffe stabilite dalla

Provincia "salvo modifica delle tariffe C.I.P.".

Precisa, inoltre, l'Avvocatura che in esecuzione di tale legge sono

state approvate tariffe provinciali col decreto 16 gennaio 1973, n. 1,

le quali, però, sono state poi revocate con successivo decreto 25

luglio 1974, n. 55, senza sostituzione di altre tariffe "a partire

dall'applicazione delle nuove tariffe elettriche nazionali di cui al

provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974, n. 34"; comportamento della

Provincia questo che sembra possa interpretarsi come riconoscimento

della competenza generale degli organi dello Stato.

All'udienza la difesa della Provincia ha esibito una documentazione

(fotocopia della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n.

3733 del 3 settembre 1974 e conseguente decreto del Presidente della

Giunta n. 62 del 4 successivo) dalla quale risulta che il decreto del

Presidente della Giunta provinciale n. 55 del 25 luglio 1974 è stato

revocato, "cosicché rimangono in atto in Provincia di Bolzano le

tariffe di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 16

gennaio 1973, n. 1". Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia

autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione al provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale sono

state apportate "modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto

1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia

elettrica".

La ricorrente denuncia invasione della sfera di competenza

assegnatale dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ad opera dell'impugnato

provvedimento, nella parte in cui, prescrivendo che le disposizioni per

la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica con

esso adottate "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale",

estende la sua efficacia anche al territorio della Provincia di

Bolzano, nel quale, invece, sarebbero vigenti le tariffe elettriche di

utenza stabilite con decreto del Presidente della Giunta 16 gennaio

1973, n. 1, in applicazione della legge provinciale 30 agosto 1972, n.

18.

2. - Per la risoluzione del conflitto sottoposto all'esame della

Corte, giova ricordare che già l'art. 10 della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

poneva a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a

scopo idroelettrico l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una

determinata quantità di energia per servizi pubblici o qualsiasi altro

pubblico interesse, e di fornire altra quantità di energia al prezzo

di costo per usi domestici, per l'artigianato locale o per

l'agricoltura.

L'art. 14 delle Norme di attuazione (d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574)

attribuiva alla Regione il potere di determinare il prezzo di cessione

agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi del richiamato art.

10 dello Statuto, prescrivendo che il prezzo di cessione dovesse, di

regola, coincidere con il prezzo economico, non potendo in ogni caso

superare il prezzo eventualmente fissato dagli organi dello Stato per

le Regioni limitrofe.

Erano eccezionalmente consentiti prezzi di favore per le cessioni

di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato

locale e dell'agricoltura, dovendosi comunque evitare di creare

sperequazioni fra cittadini nella Regione. Restavano ferme le

disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla

fornitura dell'energia elettrica.

Vigendo tali norme, la Regione sollevò conflitto di attribuzione

in relazione al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, che

disponeva la unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in

tutto il territorio nazionale, affermando di avere essa la competenza

legislativa ed amministrativa in materia di fissazione dei prezzi

dell'energia elettrica nel suo ambito territoriale. Questa Corte, con

sentenza n. 46 del 1962, sancì la competenza dello Stato a disporre

l'unificazione delle tariffe in tutto il territorio nazionale, ed

affermò che la competenza della Regione era limitata alla disciplina

dei prezzi di cessione dei quantitativi di energia contemplati

nell'art. 10 dello Statuto.

3. - A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 11 della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, l'art. 13 del citato testo

unico dispone ora che, nelle concessioni di grande derivazione a scopo

idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e

gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi

pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale -

220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione; e che le

province stabiliscono altresì con legge i criteri per la

determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra, ceduta alle

imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le

quali non possono comunque superare quelle deliberate dat C.I.P.

La Provincia di Bolzano, con legge 30 agosto 1972, n. 18, ha

disciplinato gli obblighi dei concessionari idroelettrici e l'impiego

dell'energia per l'elettrificazione locale.

L'art. 6 di tale legge prevede che l'energia ritirata ai sensi

della richiamata norma statutaria, venga destinata

all'approvvigionamento delle zone non provviste o non sufficientemente

provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL:

deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse,

suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione dell'energia

in discorso e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire

un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività

agricole, industriali e turistiche.

Il successivo art. 7 demanda ad un decreto del Presidente della

Giunta provinciale, su conforme deliberazione di questa ultima, di

stabilire le tariffe di utenza da applicarsi nella provincia di

Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe C.I.P., per un periodo

non inferiore a tre anni. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione

provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.

e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per

determinati usi elencati, in ordine di precedenza, nello stesso

articolo. Proprio per tali categorie di utenti il decreto del

Presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1973, n. 1, ha approvato

le tariffe da applicarsi nella provincia. Tali tariffe sono state

revocate con un successivo decreto dello stesso presidente, 25 luglio

1974, n. 55, "a partire dall'applicazione delle nuove tariffe

elettriche nazionali di cui al provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974,

n. 34"; ma anche questo decreto è stato a sua volta revocato con un

nuovo decreto 5 settembre 1974, n. 62, in esecuzione di conforme

delibera della Giunta, nella quale si assume che in tal guisa sono in

atto vigenti nella provincia le tariffe di cui al primo decreto.

4. - Alla stregua di quanto si è fin qui esposto, deve

riconoscersi che legittimamente, nell'ambito della competenza ad essa

attribuita dalla norma statutaria, la Provincia di Bolzano ha

determinato con sua legge i servizi pubblici e le categorie di utenti

beneficiari dell'energia gratuitamente ceduta dai concessionari,

nonché i criteri per le tariffe di utenza relativamente a tali usi; e,

sempre nell'ambito della sua competenza, sono state stabilite, con

decreto del Presidente della Giunta, in applicazione della legge

provinciale all'uopo emanata, le tariffe per le categorie di utenti

specificate nella stessa legge.

Trattasi di una competenza che non ha - in analogia a quanto già

affermato dalla Corte con la ricordata sentenza, a proposito della

Regione, sulla base della normativa allora vigente - carattere

generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane

circoscritta a determinate categorie di utenti. In proposito va

precisato che le tariffe, con le consentite riduzioni rispetto a quelle

C.I.P., sono fissate per "categorie di utenti", indipendentemente dalla

provenienza dell'energia distribuita. Invero, la ratio della fornitura

gratuita alla Provincia, desumibile dal precetto statutario, è quella

di consentire una riduzione di tariffa per intere categorie omogenee di

utenti, non certo di instaurare ingiustificati privilegi in favore solo

di alcuni nella cerchia di una stessa categoria, mediante una

differenziata distribuzione. Questa sarebbe, sotto un profilo tecnico,

di impossibile attuazione pratica, dovendosi far coesistere due diverse

tariffe, entrambe destinate alla stessa categoria di utenti, a seconda

della provenienza dell'energia loro distribuita; ma, pur se attuabile,

riuscirebbe soprattutto contraria al principio di eguaglianza del

trattamento. Anche l'art. 14 delle citate norme di attuazione, nel

confermare che spettava (allora) alla Regione di determinare il prezzo

di cessione agli utenti dell'energia ad essa (allora) fornita, aveva

stabilito che ciò dovesse farsi "evitando comunque di creare

sperequazioni fra cittadini".

D'altronde, il legame tra le tariffe ridotte per determinate

categorie di utenti ed energia gratuitamente fornita alla Provincia è

reso palese dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge

provinciale n. 18 del 1972. Ivi, infatti, è previsto (art. 6, u.c.)

che l'energia gratuitamente acquisita dall'Amministrazione provinciale

è ceduta alle imprese distributrici, al prezzo stabilito dalle tariffe

C.I.P. ridotte fino al 20%; il ricavo affluisce ad un "fondo

elettrificazione zone montane" (art. 8, c. 1), al quale sono destinati

anche i "compensi" che i concessionari devono corrispondere per i

quantitativi di energia non ritirati dalla Provincia nella quota ad

essa spettante (art. 13, c. 3 testo unico statutario ed artt. 1 ed 11

citata legge provinciale n. 18 del 1972). Con tale fondo si rimborsa

(artt. 7, penultimo comma ed 8, c. 1, lett. b, legge provinciale n. 18

del 1972) alle imprese distributrici il minore introito risultante

dall'applicazione delle tariffe provinciali ridotte per le determinate

categorie di utenti, rispetto a quelle stabilite dal C.I.P. (ed inoltre

si finanzia l'onere per il vettoriamento dell'energia, nonché

l'esecuzione di piani di elettrificazione di zone montane).

Conclusivamente, i provvedimenti C.I.P riguardanti la disciplina

dei prezzi dell'energia elettrica, trovano applicazione nell'ambito del

territorio della provincia di Bolzano, innanzi tutto come parametro di

riferimento, ai sensi dell'art. 13, c. 2, del testo unico statutario,

nonché della stessa legge provinciale n. 18 del 1972; ed inoltre

devono essere osservati nei confronti di quegli utenti che non

rientrino nei servizi pubblici e nelle categorie, che spetta alla

Provincia determinare con sua legge, ai sensi del primo comma dello

stesso art. 13. Ma non possono estendere la loro efficacia oltre tali

limiti, dovendosi rispettare nella materia de qua la competenza della

Provincia statutariamente garantita.

Fondata è, dunque, la censura della Provincia ricorrente, la quale

si duole che l'impugnato provvedimento, nell'affermare la propria

vigenza "per tutto il territorio nazionale", non abbia esplicitamente

fatta salva la sua competenza in materia.

Va, pertanto, dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano

stabilire, nel suo ambito territoriale, le tariffe di utenza

dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti

determinati con sua legge, in applicazione dell'art. 13, c. 1 e 2, del

citato testo unico; e siffatta competenza deve essere rispettata dallo

Stato, allorché disciplina, mediante i provvedimenti C.I.P., i prezzi

e le tariffe dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire,

nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia

elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinati

con sua legge in applicazione dell'art. 13, primo e secondo comma, del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

ed in conseguenza annulla il provvedimento del Comitato

interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34 recante "modifiche al

provvedimento C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 e successivi riguardanti la

disciplina dei prezzi dell'energia elettrica" limitatamente alla parte

in cui, prescrivendo che le sue disposizioni "entrano in vigore per

tutto il territorio nazionale", non fa salve le tariffe di utenza come

sopra stabilite dalla Provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MTCHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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