Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della

legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza

emessa il 13 giugno 1970 dall'Ufficio centrale circoscrizionale di

Benevento per l'elezione del Consiglio regionale della Campania sul

ricorso di Tibaldi Antonio, iscritta al n. 230 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del

16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 13 giugno 1970 l'Ufficio centrale

circoscrizionale di Benevento per l'elezione del Consiglio regionale

della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

per contrasto con gli artt. 3 (anche con riferimento all'eguaglianza di

fatto) e 48, comma secondo (specificatamente sotto il riflesso

dell'eguaglianza del voto) della Costituzione, della norma di cui

all'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui

essa dispone l'attribuzione di seggi nel Collegio unico regionale, in

contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna

provincia della regione, in base alle rispettive popolazioni,

consentendo - al limite - che una provincia possa addirittura rimanere

senza propri rappresentanti.

Ritenuta la propria competenza a denunciare la questione di

legittimità costituzionale, l'Ufficio rileva che nella specie, per

effetto della norma in esame, la Provincia di Benevento risulterebbe

avere solo tre consiglieri, invece dei quattro preventivamente

assegnatile in base al numero dei suoi abitanti, rimanendo così senza

effetto il voto di 80.000 elettori.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 6 ottobre 1970 nelle quali con argomenti

tratti sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella costituzionale

contesta la natura giurisdizionale dell'ufficio elettorale come pure la

sua appartenenza all'organizzazione giudiziaria, deducendone la

mancanza di legittimazione ad adire la Corte.

Nel merito la questione sarebbe infondata, in quanto il principio

costituzionale dell'eguaglianza del voto concernerebbe soltanto la pari

efficacia potenziale, ma non anche i risultati concreti della volontà

espressa dall'elettore, i quali dipendono esclusivamente dal sistema

adottato dal legislatore ordinario nel suo discrezionale apprezzamento

delle mutevoli esigenze connesse alle consultazioni popolari (cfr.

sentenze n. 43 del 1961 e 6 e 60 del 1963). Nella specie, del resto, la

scelta del legislatore, senza incidere sui diritti costituzionali dei

cittadini, avrebbe ritenuto prevalente l'esigenza di assicurare, a

tutela delle minoranze, una proporzionale rappresentanza politica per

tutti gli elettori nel Consiglio regionale, rispetto all'altra di

garantire una proporzionale rappresentanza territoriale a ciascuna

provincia.

Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato sono, perciò, per

l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione

proposta.

3. - Alla pubblica udienza l'Avvocatura ha insistito nelle sue

conclusioni, con particolare riguardo alla inammissibilità della

questione. Considerato in diritto :

Come riferito in narrativa, l'Ufficio circoscrizionale elettorale

di Benevento si è posto preliminarmente il quesito circa la propria

qualificazione come giudice, ai fini della idoneità a sollevare

questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge che è

chiamato ad applicare e lo ha risolto in senso affermativo, ravvisando

il ricorrere di entrambi i criteri - soggettivo ed oggettivo - che,

alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, permettono, ai fini

predetti, di riconoscere ad un organo il carattere di giudice ed al

procedimento davanti ad esso svolgentesi natura di giudizio. La difesa

dello Stato contesta, invece, tali conclusioni, richiamando anche

argomenti di ordine pratico, inerenti alla particolare celerità che la

legge ha voluto imprimere alle operazioni dirette al risultato della

proclamazione degli eletti, e chiede pertanto che la questione proposta

sia dichiarata inammissibile.

L'eccezione pregiudiziale è fondata.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, gli uffici elettorali

circoscrizionali sono organi temporanei, costituiti di volta in volta

"presso il tribunale" nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di

provincia, i quali, mentre non si identificano con lo stesso tribunale,

nemmeno danno vita ad altrettante sezioni o particolari articolazioni

del medesimo, e non sono perciò istituzionalmente incardinati nel

potere giurisdizionale dello Stato. La legge prescrive, bensì, che

siano composti di tre "magistrati", designati dal presidente del

tribunale, ma non dice anche che debbano necessariamente essere formati

da "giudici ad esso appartenenti" (che anzi, gli analoghi uffici

elettorali centrali previsti, per le elezioni comunali nei comuni con

più di diecimila abitanti, dall'art. 71 del testo unico 16 maggio

1960, n. 570, sono soltanto presieduti dal presidente del tribunale o

da altro magistrato da questo delegato e costituiti, per il rimanente,

dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, i quali non

sono affatto magistrati; mentre, per l'art. 67, nei comuni con

popolazione inferiore, in luogo degli uffici elettorali

circoscrizionali, funzionano speciali collegi comprendenti i presidenti

delle varie sezioni). D'altronde, a differenza da quanto per regola

generale avviene per gli organi giurisdizionali, ordinari o speciali

che siano, gli uffici circoscrizionali constano, in realtà, di un

numero variabile di membri, essendo attribuita al presidente del

tribunale facoltà di aggregarvi, a richiesta dei rispettivi

presidenti, "altri magistrati, nel numero necessario per il più

sollecito espletamento delle operazioni".

Sotto il profilo oggettivo, poi, e cioè avendo riguardo alla

funzione esplicata, è da rilevare, anzitutto, che questa si inserisce,

come una sua fase particolare e strettamente delimitata nei compiti e

nel tempo, entro l'arco di un complesso procedimento - al quale, nel

suo insieme, non potrebbe in alcun modo riconoscersi natura

giurisdizionale né a questa assimilabile - che muove dalla formazione

delle liste e dalla presentazione e verifica delle candidature, per

sfociare nel procedimento di convalida degli eletti, di competenza -

per quanto qui interessa - dei consigli regionali. Procedimento

nettamente distinto e diverso da quelli, senza dubbio giurisdizionali,

che potranno svolgersi, in seguito a ricorsi contro le operazioni

elettorali, davanti ai tribunali amministrativi regionali, quali organi

di giustizia amministrativa di primo grado, e poi, in sede di appello,

davanti al Consiglio di Stato, ovvero, per questioni relative alla

eleggibilità, successivamente alla intervenuta convalida, dinanzi alla

autorità giudiziaria ordinaria, attraverso ben tre gradi di

giurisdizione.

Il fine, cui la funzione degli uffici elettorali chiaramente è

preordinata, non è già di dichiarare o attuare nel caso concreto la

volontà della legge, ma consiste piuttosto nel dare soddisfazione al

pubblico interesse alla pronta costituzione, sia pure in una formazione

provvisoria, che potrà in seguito subire dei mutamenti, delle

Assemblee elettive degli enti regionali; ed a tale scopo essi

pervengono - in esecuzione vincolata delle norme di legge - compiendo

una serie di attività materiali e di conteggio, che, com'è stato

anche recentemente ritenuto dalla Corte di cassazione, in relazione

agli analoghi uffici istituiti per le elezioni politiche, sono semplici

operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di

configurarsi come propriamente decisorio. Potrebbe sembrare, a prima

vista, fare eccezione quel riesame delle schede contenenti voti

contestati e provvisoriamente non assegnati, a conclusione del quale

"l'ufficio... tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le

proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della

proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi". Ma - anche

a prescindere dal rilievo che, nella specie, la questione di

costituzionalità è stata sollevata nel corso della fase terminale,

prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge del 1968, che è

di mera e stretta esecuzione di operazioni già effettuate dall'ufficio

regionale - l'eccezione è soltanto apparente. Infatti, il compito di

decidere per intanto ed in linea provvisoria, sulle schede contestate e

non assegnate, è attribuito agli uffici elettorali all'unico scopo di

pervenire al più presto alla proclamazione (a sua volta, provvisoria

anch'essa) degli eletti, affinché i consigli siano posti in grado di

insediarsi ed iniziare il proprio funzionamento Ed è superfluo

soffermarsi a sottolineare quanto circoscritto sia anche siffatto

compito, eventuale e puramente strumentale, spettante agli uffici

elettorali circoscrizionali, dal momento che rimangono sottratte al

riesame le schede contenenti voti del pari contestati, ma -

diversamente da quelli - tuttavia assegnati dagli uffici di sezione.

Né può trascurarsi, infine, la considerazione, sulla quale ha

insistito, specie nella discussione orale, la difesa dello Stato, che

le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella

proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire

sospensioni di più o meno lunga durata, né il loro compimento può

essere procrastinato a volontà dagli uffici elettorali, come

accadrebbe ove questi fossero - in contrasto con tutti i rilievi che

precedono - considerati giudici, legittimati pertanto a porre questioni

di legittimità costituzionale a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "nella parte in cui

dispone l'attribuzione di seggi nel collegio unico regionale, in

contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna

provincia della regione", sollevata dall'Ufficio elettorale

circoscrizionale di Benevento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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