Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato il 21 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 7

settembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n.

957/3 dell'11 giugno 1992, recante "Approvazione di diversi moduli e

registri per le scuole in lingua tedesca", ed iscritto al n. 33 del

registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del

Consiglio dei ministri e gli avvocatI Roland Riz e Sergio Panunzio

per la Provincia autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in

relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11

giugno 1992, n. 957/3, pubblicato nel Bollettino ufficiale della

Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 23 giugno 1992, n. 26,

supplemento ordinario n. 2, in materia di "approvazione di diversi

moduli e registri per le scuole in lingua tedesca".

Con tale decreto, pubblicato in lingua italiana e in lingua

tedesca, sono stati approvati i moduli ed i registri che dovranno

essere utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno

scolastico 1992/93. Gli allegati, che fanno parte integrante del

decreto e sono redatti soltanto in lingua tedesca, risultano

formulati in termini che il ricorrente ritiene illegittimi.

L'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca è indicata

senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt fu'r die

deutsche Schule), e la scuola elementare in lingua tedesca come

scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule).

Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670, art. 19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento

scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10 febbraio 1983, n.

89), nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 del citato

d.P.R. n. 89 del 1983), è obbligatorio l'insegnamento della lingua

tedesca; la funzione ispettiva è svolta distintamente per la scuola

in lingua italiana e per quella in lingua tedesca.

Ora, i moduli allegati al decreto, destinati a capillare

diffusione, sottendono - ad avviso del ricorrente - l'intendimento di

contrapporre una "scuola tedesca", con un suo apparato organizzativo,

a una "scuola italiana", che è cosa ben diversa dal distinguere,

nell'ambito di una istituzione scolastica unitaria, l'insegnamento

nell'una o nell'altra lingua. Non può dunque dirsi che la variazione

terminologica sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano

convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato come

quello etnico-linguistico.

Richiamato l'art. 117 della Costituzione, il Presidente del

Consiglio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia

travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni e, conseguentemente,

chiede l'annullamento nelle parti censurate del decreto menzionato,

in quanto adottato in violazione dello Statuto e delle norme di

attuazione.

2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo

l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Essa ricorda come l'istruzione elementare e secondaria nel suo

territorio abbia "carattere statale" (art. 3, primo comma, del citato

d.P.R. n. 89/1983), e non sia statale tout court. In materia, vale

l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19 dello

Statuto pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante

eccezioni alla regola generale in base a cui le attribuzioni in

materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso

cade dunque nell'equivoco di considerare senz'altro come statali

attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della

Provincia autonoma di Bolzano.

La resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso,

che denunzia non tanto la lesione di attribuzioni statali

costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli

allegati al decreto del Presidente della Giunta. Perché vi sia

conflitto di attribuzione, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte, non basta lamentare l'esercizio per qualche aspetto

illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre che l'atto

risulti invasivo delle competenze costituzionalmente ad esso

riservate. Non ci si trova, altrimenti, innanzi a un conflitto

costituzionale di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha

per oggetto la legittimità di un atto amministrativo.

3. - Prima dell'udienza, hanno presentato memorie la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocatura generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Osserva la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri

allegate al decreto del Presidente della Giunta provinciale, le

pagine censurate sono soltanto tre: quella con il frontespizio del

"registro di classe" delle scuole elementari, e quelle con il

frontespizio del "registro delle valutazioni di fine anno e degli

esami finali e di idoneità". D'altra parte, negli allegati si

richiama, a pié di pagina, l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n.

89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole elementari e

secondarie della provincia di Bolzano: il che elimina ogni dubbio

circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia autonoma, di un

intento lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si

palesa la inidoneità dell'atto impugnato a determinare un conflitto

costituzionale di attribuzione.

La resistente chiede, perciò, che sia dichiarata

l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza: la

dizione adottata negli allegati ("scuola tedesca" in luogo di "scuola

in lingua tedesca") nulla ha infatti a che vedere con la natura

giuridica delle scuole nella provincia di Bolzano e con la

titolarità (statale o provinciale) delle relative attribuzioni.

L'Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello

Statuto speciale che fissa regole molto dettagliate per

l'insegnamento nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come

l'autonomia normativa ed amministrativa riconosciuta alle province

autonome dagli articoli 8 e 9 dello Statuto stesso risulti

circoscritta, oltre che dal già citato art. 19, dalle norme di

attuazione introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il

testo del decreto è corretto sia nell'intitolazione sia nell'art. 1

(ove, a differenza degli allegati, si usa la legittima dicitura di

"scuole in lingua tedesca"); mentre sono gli allegati, nelle parti

denunziate, che testimoniano come la Provincia abbia travalicato

dall'ambito delle sue attribuzioni, e non sia incorsa in un mero

vizio di legittimità denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di

Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta

provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, che approva moduli e registri

per le scuole in lingua tedesca.

Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto, ma

sugli allegati che, a suo avviso, sono formulati in termini

illegittimi, contenendo un riferimento terminologico alla "scuola

tedesca" (anziché alla "scuola in lingua tedesca"), in tal modo

toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.

2. - Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del conflitto

di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto

impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente

riservate, del ricorrente. Secondo quanto chiarito dalla

giurisprudenza di questa Corte, per promuovere il conflitto di

attribuzione non basta che il "cattivo esercizio" del potere si

manifesti nell'illegittimità dell'atto, sindacabile innanzi al

giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela

giurisdizionale, ma occorre che esso configuri una lesione o

menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto

ricorrente (sentt. nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559

del 1988, 152/1986).

Il Presidente del Consiglio denunzia la scorretta formulazione

terminologica di alcuni allegati al decreto emanato dal Presidente

della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che lo Statuto

speciale pone sull'insegnamento nelle scuole materne, elementari e

secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ritenendo che

siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia.

Si tratta, invero, di un'occasionale imprecisione, che ha

carattere meramente formale e non intacca il principio del

bilinguismo, né si rivela idonea ad incidere nella sfera delle

attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e

secondaria. Negli stessi allegati, la nota a pié di pagina conferma

il carattere statale dell'istruzione elementare e secondaria nella

Provincia autonoma, richiamando espressamente il disposto l'art. 3

del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

La questione sollevata dal Presidente del Consiglio si risolve

dunque in un problema di legittimità degli allegati al decreto del

Presidente della Giunta provinciale e non assume, al presente,

rilievo costituzionale, sotto il profilo della "invasività" delle

attribuzioni riservate allo Stato.

Conseguentemente, il conflitto di attribuzione sollevato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti

della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del

Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in

materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole

in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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