Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi

primo, secondo e quinto della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante:

"Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per

il personale militare e disciplina delle relative concessioni",

promosso con ricorso del Presidente della Provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 30 settembre 1978, depositato in cancelleria il

10 ottobre successivo ed iscritto al n. 28 del reg. ric. 1978;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 30 settembre 1978 (reg. ric. n. 28

del 1978) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge statale 18

agosto 1978 n. 497, recante l'autorizzazione di spesa per la

costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e la

disciplina delle relative concessioni. E ciò per violazione degli

artt. 8 n. 5 e 16 dello Statuto del Trentino- Alto Adige, attribuenti

alla Provincia stessa la potestà legislativa primaria ed i conseguenti

poteri amministrativi nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia

residenziale pubblica e dei lavori pubblici di interesse provinciale

(nel ricorso sono indicati, quali parametri per il giudizio di

costituzionalità, anche gli artt. 10 e 17 Stat. cit., chiaramente non

pertinenti).

La ricorrente osserva che la norma impugnata permette allo Stato di

costruire gli alloggi di servizio anche in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 3 l. 21 dicembre 1955 n. 1357 e

succ. mod.; di acquisire aree comprese nei piani di zona di cui alla l.

18 aprile 1962 n. 167 o, in mancanza, ai sensi dell'art. 51 l. 22

ottobre 1971 n. 865, o comunque di procurarsi aree non comprese nei

detti piani, attraverso disposizioni speciali di altre leggi statali;

di effettuare le dichiarazioni di pubblica utilità, di

indifferibilità e di urgenza dei lavori, attraverso procedure

semplificate.

Secondo la Provincia di Bolzano la norma impugnata comporterebbe la

violazione delle citate norme statutarie, poiché lo Stato non potrebbe

costruire alloggi di servizio se non su aree di cui abbia già la

disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.P.R. 22 marzo

1974 n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto regionale in

materia urbanistica e di opere pubbliche.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

osserva che la competenza dello Stato a costruire propri alloggi non

può non presupporre la possibilità di acquisire le aree necessarie,

nel rispetto delle leggi urbanistiche statali.

3. - In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la

Provincia di Bolzano osserva che l'impugnato art. 4 della l. n.

497/1978 è stato sostituito dall'art. 1 l. 28 febbraio 1981 n. 47, che

peraltro non ne ha mutato il contenuto.

La Provincia nega che questa norma sopravvenuta comporti la

cessazione della materia del contendere e comunque afferma che essa,

come già la norma impugnata, deve ritenersi costituzionalmente

illegittima per le stesse ragioni già esposte nell'atto di ricorso.

Illegittima sarebbe anche la statuizione (art. 1) della l. n. 47

del 1981, secondo cui gli alloggi di servizio di cui alla l. n. 497

del 1978 debbono considerarsi opere destinate alla difesa nazionale,

ossia opere per le quali, ai sensi dell'art. 31 l. n. 1150 del 1942,

modif. dall'art. 10 l. n. 765 del 1967 (entrambi poi sostituiti, in

parte qua, dall'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977), non è prescritto

l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche, compiuto

d'intesa fra Stato ed enti locali.

Nella detta memoria la Provincia insiste nel rivendicare la sua

potestà primaria nella materia urbanistica e, conseguentemente,

sull'illegittimità dell'intervento normativo statale. Considerato in diritto :

1. - Con il proposto ricorso la Provincia autonoma di Bolzano ha

impugnato in via principale la legge statale 18 agosto 1978 n. 497

relativa alla "costruzione di alloggi di servizio per il personale

militare e disciplina delle relative concessioni".

La Provincia si duole di alcune disposizioni dell'art. 4 l. cit.,

che conferiscono al Ministero della difesa, in materia urbanistica,

specifiche attribuzioni, preordinate alla realizzazione delle

costruzioni suddette e precisamente i poteri: di utilizzare aree ed

immobili demaniali disponibili anche in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti; di acquisire aree comprese nei piani di zona ex l.

167/1962 o nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 l. 865/1971; di

acquisire, egualmente, aree non comprese nei piani di zona, attraverso

l'applicazione di disposizioni speciali di altre leggi statali; di

dichiarare la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed

urgenza dei lavori per gli interventi di cui alla stessa legge

impugnata.

Tali disposizioni - si deduce nel ricorso - violano le attribuzioni

della Provincia, la quale in materia urbanistica ha competenza

legislativa primaria ai sensi dell'art. 8 n. 5 del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670,

sicché risulterebbero viziate da illegittimità costituzionale.

La stessa ricorrente riconosce che - a norma dell'art. 24 d.P.R. 22

marzo 1974 n. 381, contenente le norme di attuazione dello statuto

predetto - spetta allo Stato la costruzione degli alloggi per i propri

dipendenti, ma eccepisce che la costruzione stessa deve avvenire

secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio provinciale,

onde non può ritenersi legittima l'attribuzione al Ministero della

difesa dei poteri sopra indicati (cfr. art. 16 Stat. cit.).

2. - Nella memoria illustrativa presentata in prossimità

dell'udienza la Provincia ricorda come il censurato art. 4 sia stato

sostituito dall'art. 1 l. 28 febbraio 1981 n. 47, che però, per quanto

qui interessa, non ne avrebbe sostanzialmente mutato il contenuto: nega

perciò la ricorrente che questa sostituzione abbia comportato la

cessazione della materia del contendere e comunque sostiene che anche

la nuova disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima per le

medesime ragioni già esposte in relazione a quella precedente. La

Provincia rileva ancora, nella detta memoria, che la legge sopravvenuta

contiene una disposizione, secondo cui "le infrastrutture di cui al

primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli

effetti quali opere destinate alla difesa nazionale" (art. 1, seconda

parte, del primo comma): ma anche tale norma - essa deduce -

risulterebbe illegittima perché arbitraria e in contrasto con lo

statuto regionale (art. 8 n. 5, cit. nonché artt. 10, 16, 17 e 22).

3. - Osserva preliminarmente la Corte come sia esatto il rilievo

della ricorrente, secondo cui la sopravvenuta legge 28 febbraio 1981 n.

47 non esclude la persistente ragion d'essere della proposta

impugnazione, pur avendo essa tacitamente abrogato l'art. 4 l. n.

497/1978 attraverso l'inserimento, in un diverso contesto normativo,

delle disposizioni ora censurate.

Invero, l'abrogazione, in quanto operativa ex nunc, non ha

eliminato gli effetti già prodotti dalla l. n. 497 del 1978 durante il

periodo (circa tre anni) dalla sua vigenza e pertanto, non potendosi

ritenere che sia cessata la materia del contendere, si deve esaminare

nel merito il ricorso della Provincia.

4. - Ciò posto, rileva la Corte, aderendo all'orientamento

espresso dal Consiglio di Stato, che gli edifici in oggetto debbono

considerarsi opere di difesa nazionale. Siffatta qualificazione

meritano, invero, non soltanto le costruzioni direttamente necessarie

alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle

strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del

Paese e a questo fine effettivamente utilizzate: tali sono, tra

l'altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla

soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste

strettamente collegate.

Ora, nella fattispecie è decisivo osservare che i fabbricati a cui

si riferisce la legge impugnata sono quelli realizzati, come

testualmente recita l'art. 5 della legge impugnata, "all'interno di

basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e

funzionale servizio".

Si tratta dunque inequivocabilmente di infrastrutture ricomprese

nell'ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno

stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso

sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente

ammissibile un regime differenziato.

Il che è stato riconosciuto esplicitamente dal legislatore con il

già citato art. 1, primo comma, seconda parte, della successiva legge

n. 47 del 1981, la quale ha appunto definito opere di difesa nazionale

le suddette infrastrutture (le due espressioni "difesa militare" e

"difesa nazionale" hanno qui chiaramente identico significato).

5. - Costituendo i fabbricati previsti dalla legge n. 497 del 1978,

per effetto delle rilevate caratteristiche, opere di difesa militare,

non può ravvisarsi la potestà legislativa invocata dalla Provincia,

stante il limite alla potestà medesima, costituito dalle materie

relative ad opere di interesse nazionale, previsto dall'art. 4 dello

Statuto del Trentino-Alto Adige: limite all'evidenza applicabile nella

fattispecie in esame, poiché le opere di difesa nazionale esorbitano,

per la loro intrinseca natura, dalle attribuzioni regionali e perciò

non possono non appartenere alla competenza statale. Esse, invero, non

sono preordinate alla soddisfazione di esigenze locali, suscettibili di

essere variamente soddisfatte attraverso il potere di normazione

regionale, ma richiedono per tutto il territorio nazionale una

disciplina unitaria riservata necessariamente allo Stato.

Ne consegue che correttamente la legge impugnata ha conferito ad un

organo centrale (Ministero della difesa) i poteri amministrativi sopra

indicati, che la Provincia erroneamente reclama con il proposto

ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 l. 18 agosto 1978 n. 497, sollevata con il ricorso indicato

in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8 n.

5 e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo

statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, approvato con d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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