Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge Reg.

Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 ("Disciplina delle tasse sulle

concessioni regionali") in relazione al n. 16 del titolo II della

tariffa allegata, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985

dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Forestieri Cesare Alberto ed altri contro Regione Emilia-Romagna

iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Forestieri Cesare Alberto ed

altri e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Francesco D'Audino per Forestieri ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da concessionari di aziende

faunistico-venatorie situate nella Regione Emilia-Romagna, per la

restituzione delle maggiori somme versate, a titolo di tassa di

concessione, rispetto agl'importi massimi determinabili dalla Regione

a norma della legge statale 16 marzo 1970, n. 281, il Tribunale di

Bologna, con ordinanza 22 ottobre 1985, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg.

dell'Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 in relazione al n. 16,

titolo II della tariffa allegata alla legge stessa, nella parte in

cui ha stabilito in lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione

per le aziende faunistico-venatorie.

Nell'ordinanza di rimessione si rileva che la legislazione

regionale e l'autonomia finanziaria delle regioni possono esplicarsi

- a norma degli artt. 117 e 119 Cost., nonché dell'art. 9 l. 10

febbraio 1953, n. 62 - solo nei limiti dei princi'pi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato. In materia di tasse sulle

concessioni regionali, detti limiti sono stati determinati prima

dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e poi dalla l. 23

novembre 1979, n. 594. Non avendo l'art. 1 della legge regionale n.

26 del 1979 (e relativa tariffa) rispettato i limiti previsti dalla

legislazione statale, esso sarebbe - secondo il giudice a quo -

costituzionalmente illegittimo, a nulla rilevando che le tasse in

questione riguardino aziende faunistico-venatorie e non riserve di

caccia (alle quali ultime soltanto si riferiva espressamente la

legislazione statale), tenuto conto che le aziende

faunistico-venatorie sono un istituto nuovo e la tassa di concessione

su di esse è legata agli stessi presupposti impositivi previsti per

le riserve di caccia.

Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione Emilia-Romagna

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

in quanto per le tasse di concessione sulle aziende

faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi

previsti per le riserve di caccia, trattandosi d'istituti diversi.

Si sono costituite pure le parti private che hanno chiesto che la

questione sollevata sia dichiarata fondata. Queste ultime hanno

insistito nelle loro deduzioni anche con memoria depositata fuori

termine. Considerato in diritto

2. - Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna

23 agosto 1979, n. 26, in relazione al n. 16 del titolo II della

tariffa allegata a tale legge, nella parte in cui ha stabilito in

lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione per le aziende

faunistico-venatorie. Ha dedotto in proposito la violazione degli

artt. 117 e 119 Cost., avendo la legge regionale ecceduto dai limiti

posti dalla Costituzione all'autonomia regionale in materia

tributaria, determinando la tassa in questione in misura superiore a

quella consentita dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n.

281 nonché, successivamente, dalla legge statale 23 novembre 1979,

n. 594.

La questione è fondata.

3. - Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i

provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto

ordinario - dopo avere disposto, in materia di tasse sulle

concessioni regionali, che esse debbono applicarsi agli atti e

provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro

funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato

assoggettati alle tasse sulle concessioni governative - stabilì che

"nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della

tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti

tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad

intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento

delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". In seguito

l'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 dispose che le

regioni a statuto ordinario potessero aumentare le tasse sulle

concessioni regionali in misura non superiore al triplo

dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972 e l'art. 25, n. 11, del

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131)

stabilì che, a decorrere dal 1984, le regioni potessero disporre

nuovi aumenti annuali in misura non superiore al 30% degl'importi

determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in

misura eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla

variazione del costo della vita risultante dai dati pubblicati

dall'ISTAT.

La Regione Emilia-Romagna, costituitasi, non contesta che la

normativa impugnata, nel determinare le tasse per il

rilascio ed il rinnovo delle concessioni in materia di aziende

faunistico- venatorie, abbia travalicato i limiti quantitativi

stabiliti dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, ma sostiene che

per le tasse di concessione relative alle aziende

faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi

previsti da dette leggi per le riserve di caccia, trattandosi

d'istituti nuovi introdotti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968,

recante la nuova legge sulla caccia. Secondo la Regione,

dette aziende avrebbero un'autonoma configurazione strutturale e

funzionale rispetto alle riserve di caccia, cosicché le

relative tasse di concessione sarebbero estranee alla normativa

dettata dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, essendo diversi i

presupposti della imposizione tributaria. Nulla vieterebbe infatti

che, in relazione a leggi regionali le quali, nell'ambito dei

princi'pi della legge quadro n. 968 del 1977, disciplinano

differentemente la struttura e le finalità delle aziende rispetto

alle riserve, le regioni stabiliscano importi tariffari

differenziati. Inoltre, l'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 del

1977, nel prevedere che le concessioni per le aziende

faunistico-venatorie siano assoggettate a tasse regionali, non

stabilisce alcun limite quantitativo, così eliminando in materia -

secondo la regione - quelli in precedenza previsti in relazione alle

riserve di caccia.

Tali deduzioni, formulate a sostegno della legittimità della

normativa impugnata - non ostante che non abbia rispettato i limiti

impositivi stabiliti dalla legislazione statale - vanno disattese.

4. - Invero su tale problematica, questa Corte si è già

pronunciata con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, con la quale ha

dichiarato - tra l'altro - l'illegittimità costituzionale dell'art.

57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui,

eccedendo i limiti determinati dalla legislazione statale, fissava in

lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle

aziende faunistico-venatorie.

In quella sentenza la Corte ha affermato che sotto l'aspetto

tributario le aziende faunistico-venatorie sono pienamente

assimilabili alle riserve di caccia, ricorrendo un insieme di

elementi comuni ai due istituti. Da un lato, infatti, sussistono

nelle aziende, l'interesse faunistico, soprattutto autoctono, e

naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n. 968 del 1977), lo

svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di ripopolamento,

e di abbattimento della selvaggina; dall'altro, sussistono nelle

riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla

stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del

concessionario stesso della riserva, che può essere anche

consorziale.

L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento

fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n.

968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e

ne prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso

di rilevante interesse naturalistico-faunistico. Si riconosce così

testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica figura, nel concorso

dei già rilevati elementi caratteristici della nuova e un segno di

rilievo in tal senso è offerto dall'art. 1 della l. 16 gennaio 1981,

n. 9, che proroga i termini prescritti per la trasformazione delle

riserve e ne facilita il compimento. Sussiste, infine,

l'accomunamento in una unica omogenea previsione delle aziende

faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate "soggette" a tasse

regionali dall'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 cit.: norma

questa che si riferisce anche ad altre figure (appostamenti fissi,

centri di produzione della selvaggina), pure espressione del duplice

momento faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle

riserve. Tale articolo - come ha già rilevato la Corte nella citata

sentenza - contrariamente a quanto sostiene la Regione, non incide

sui limiti riguardanti l'autonomia tributaria regionale in materia.

Esso, infatti, si limita a statuire che gli appostamenti fissi, le

aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le

riserve entro i limiti di cui all'art. 36 (il quale detta

disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere

trasformate in aziende faunistico-venatorie) "sono soggetti a tasse

regionali". Ma dalla circostanza che nulla dispone circa la misura di

tali tasse e i limiti dell'autonomia legislativa regionale al

riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi

sostenuta dalla Regione.

Infatti - in conformità di un corretto criterio di ermeneutica il

contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente

individuato se non esaminandone il disposto nel quadro del sistema in

cui viene ad inserirsi. Cosicché l'ultimo comma del citato art. 24

va interpretato alla luce del complesso normativo concernente

l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché

della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle

Regioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

5. - L'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario,

trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost. e

l'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, concerne

l'esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia

tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi l'autonomia

tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.

Nell'ordinanza di rinvio si fa riferimento anche all'art. 117

Cost., quale norma che stabilisce i limiti dell'autonomia

legislativa regionale in materia tributaria. Questa Corte, viceversa,

con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha precisato

che l'autonomia legislativa regionale in materia tributaria è

regolata dalla norma specifica dettata dall'art. 119 Cost., il

quale prevede che "le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme

e nei limiti stabiliti dalle leggi della

Repubblica". Ne deriva che la sottoposizione a "forme" e "limiti

stabiliti dalle leggi dello Stato", condiziona

largamente il contenuto dell'autonomia normativa tributaria delle

Regioni, in quanto il primo termine attiene al tipo

del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi

costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo e

spetta alle leggi statali la precedenza sull'intervento regionale,

perché, in mancanza di una tale iniziativa, non potrebbero

preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle regioni, in

conformità del precetto costituzionale che, da un lato, garantisce

l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge statale

la fonte "necessaria ed obbligata" della disciplina dei predetti

spazi. In altri termini in mancanza di una legge statale che

attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il

potere impositivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria

regionale non può legittimamente esplicarsi.

In relazione a tale principio lo Stato, nell'attribuire alle

Regioni a statuto ordinario come tributi propri le tasse sulle

concessioni in materia di caccia, con il citato art. 3 della l. n.

281 del 1970, ha determinato i limiti massimi impositivi stabilendo,

con sistema mai disatteso, anche il limite delle maggiorazioni

successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da ultimo, art. 25,

n. 11, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella l. 26 aprile

1983, n. 131).

In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24 della l.

n. 968 del 1977, cosicché l'interpretazione di tale norma proposta

dalla Regione (come attributiva ad essa di piena potestà tributaria

in materia di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le

riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie), oltre ad essere

incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia tributaria

regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento con il

più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La persistente

piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l. n. 594 del

1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del 1983,

già ripetutamente menzionato. Nel quadro di tale normativa, l'art.

24, ultimo comma, della l. n. 968 del 1977 si pone come una norma

meramente confermativa dell'attribuzione alle Regioni della

competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di

concessione, non incidendo sui limiti quantitativi di esse.

6. - Consegue che, anche in materia di tasse per il rilascio ed il

rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie,

le Regioni debbono rispettare i limiti impositivi stabiliti dalla

legislazione statale, con la conseguenza che, non avendoli osservati,

va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.

reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16, del titolo II

dell'allegata tabella, nella parte in cui determinano in lire 10.000

per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni

riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Per la stessa ragione, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo

1953, n. 87, va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale

del n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. reg.

dell'Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui

determina in lire 10.000 per ettaro la tassa e il rinnovo di

concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg.

Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle

concessioni regionali) e del n. 16 del titolo II dell'allegata

tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la

tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le

aziende faunistico-venatorie;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale del n. 17 del titolo II della tariffa

allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60

(Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, "Disciplina

delle tasse sulle concessioni regionali'), nella parte in cui

determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il

rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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