Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota

del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione

centrale del demanio - del 25 gennaio 1999 nella parte in cui nega

alla provincia il diritto al rimborso dei canoni di concessione

relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, promosso con

ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 13 aprile

1999, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15

del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di

Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del

Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione

centrale del demanio n. 50151 del 25 gennaio 1999, con la quale le è

stato negato il rimborso integrale dei canoni delle concessioni

relative alle grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo

Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia, in

relazione agli anni dal 1988 al 1992.

La predetta nota avrebbe leso attribuzioni costituzionali

conferite alla provincia dagli articoli 68, 71 e 110 dello statuto di

autonomia.

L'articolo 71 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che, per le concessioni

di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia,

lo Stato ceda a quest'ultima i nove decimi dell'importo del canone

annuo stabilito a norma di legge. A giudizio della ricorrente,

l'assetto delle entrate provinciali risultante da tale disposizione

sarebbe stato alterato dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del

d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle

Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e

patrimoniali dello Stato e della regione), come modificato

dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463

(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche

e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,

produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione

dell'articolo 68 dello statuto, ha trasferito alle province una parte

del demanio idrico statale. Ne conseguirebbe che, mentre per le

concessioni relative a beni facenti parte del demanio idrico statale

dovrebbe valere la regola della cessione alla provincia dei nove

decimi dell'importo del canone, per le concessioni di grande

derivazione su beni del demanio idrico provinciale dovrebbe spettare

alla provincia non una quota, pure elevata, delle entrate, ma la

totalità delle stesse. Questo criterio di ripartizione dei proventi

dei canoni di concessione sarebbe stato ulteriormente stabilizzato

dalle norme di attuazione e segnatamente dal decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e

provinciale", il quale, all'articolo 4, ha sancito che i canoni di

concessione delle grandi derivazioni, di cui all'articolo 71 dello

statuto, si riferiscono al demanio idrico dello Stato, mentre i

canoni relativi al demanio provinciale "restano acquisiti al bilancio

delle rispettive province".

Passando alla descrizione dei fatti, la ricorrente rammenta che

l'amministrazione statale continuava a corrispondere alla Provincia

di Trento solo i nove decimi dei canoni di concessione di grandi

derivazioni, senza operare alcuna distinzione tra canoni relativi al

demanio statale e canoni relativi al demanio provinciale, per i quali

ultimi la provincia riteneva le spettassero invece i dieci decimi. Su

queste basi la provincia ricorrente chiedeva allo Stato il versamento

dell'ulteriore decimo (rispetto ai nove decimi già versati), che

veniva quantificato nella somma di circa nove miliardi di lire. La

richiesta della provincia riguardava solo il periodo 1988-1992, senza

coinvolgere gli anni precedenti, in quanto l'articolo 20 delle norme

di attuazione del 1992, pur statuendo che le norme dettate nel Titolo

VI dello statuto (al quale appartiene la disposizione che disciplina

i canoni di concessione di cui è conflitto), avevano decorrenza dal

1° gennaio 1973, precisava che i rapporti finanziari derivanti

dall'applicazione del medesimo Titolo per il periodo compreso tra il

1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1987 si intendevano "regolati a

titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai

competenti organi statali".

Il Ministero delle finanze, prosegue la ricorrente, prima con una

nota della sua articolazione amministrativa trentina, quindi con

analogo provvedimento della Direzione centrale del demanio,

riconoscendo la fondatezza della pretesa vantata dalla provincia,

disponeva in favore di questa l'accreditamento della somma richiesta

e, nelle more, chiedeva un parere all'Avvocatura distrettuale dello

Stato di Trento. È su tale parere, reso con nota del 13 gennaio

1999, n. 151, che si fonda il diniego di rimborso, relativo agli anni

1988-1992, che ha dato origine al presente conflitto. In esso

l'Avvocatura trentina sosteneva che l'articolo 71 dello statuto non

distinguerebbe affatto tra demanio statale e provinciale, poiché,

facendo riferimento alle "acque pubbliche esistenti nella provincia",

mostrerebbe di prendere in considerazione le grandi derivazioni in

quanto tali, senza distinzione alcuna tra acque pubbliche statali e

provinciali. Muovendo da simili premesse interpretative, l'Avvocatura

distrettuale di Trento affermava che l'articolo 4 delle norme di

attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992 avrebbe

carattere completamente innovativo, e quindi opererebbe solo pro

futuro per i canoni dovuti e riscossi dopo la sua entrata in vigore,

ossia successivi alla data del 7 maggio 1992. Né, prosegue

l'Avvocatura distrettuale, la retroattività potrebbe trovare

fondamento nel presunto carattere interpretativo di tale disposizione

rispetto alla formulazione dell'articolo 71 dello statuto. Non solo

infatti essa ha un rango formale inferiore rispetto alla norma che

intenderebbe interpretare, ma non è stata approvata con la procedura

che l'articolo 104 dello statuto prescrive per le modifiche del

Titolo VI (cui appartiene, come si è detto, l'art. 71). Nessun

rilievo avrebbe dunque il fatto che l'articolo 20 del decreto

legislativo n. 268 del 1992 abbia disposto il consolidamento dei

rapporti finanziari intercorsi al 31 dicembre 1987 (lasciando così

"scoperto" il periodo 1988-1992), essendo comunque escluso che il

predetto articolo 4 possa estendere la propria efficacia anche al

passato.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

comunque infondato.

Quanto alla inammissibilità, la difesa erariale ritiene che il

ricorso abbia ad oggetto una controversia di natura puramente

economica, di competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria e

non del giudice costituzionale. Ad avviso dell'Avvocatura,

l'esistenza in capo alla provincia ricorrente del diritto al rimborso

dei canoni di concessione risulterebbe pacifica, ed a venire in

contestazione sarebbe solo la decorrenza di tale diritto, sicché non

potrebbero dirsi lese prerogative costituzionali della provincia

ricorrente e mancherebbe quindi la materia di un conflitto di

attribuzione.

Quanto al merito, riprendendo una argomentazione già spesa

dall'Avvocatura trentina nella nota di cui si è sopra riferito, la

difesa erariale denuncia il contrasto dell'articolo 4 del decreto

legislativo n. 268 del 1992 con l'articolo 71 dello statuto,

rilevando come la norma statutaria prescinda dall'appartenenza delle

concessioni di grande derivazione di acque pubbliche al demanio

idrico statale o provinciale. Del resto, soggiunge l'Avvocatura,

anche ad ammettere che l'articolo 4 sia compatibile con il dettato

statutario, esso dovrebbe comunque trovare applicazione, e quindi

fondare correlative pretese della provincia, solo per i canoni dovuti

a partire dal 1992, non anche per il passato. Fino a tale data,

dunque, lo Stato avrebbe legittimamente trattenuto il decimo dei

canoni per tutte le derivazioni di acque pubbliche, statali o

provinciali che fossero. Considerato in diritto Il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di

Trento in riferimento agli articoli 68,71 e 110 dello statuto di

autonomia ha ad oggetto la nota del Ministero delle finanze -

Dipartimento delterritorio - Direzione centrale del demanio n. 50151

del 25 gennaio 1999, con la quale è stato negato alla ricorrente il

rimborso integrale dei canoni delle concessioni relative alle grandi

derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti

parte del demanio idrico della provincia, in relazione agli anni dal

1988 al 1992.

Come riferito in narrativa, la provincia, che ha già ottenuto la

cessione dei nove decimi dei proventi dei canoni, fonda la propria

richiesta di rimborso dell'ulteriore decimo (che ammonta a circa nove

miliardi di lire) su una interpretazione sistematica degli articoli

68 e 71 dello statuto, come integrati dalla normativa di attuazione,

che ha dapprima modificato il regime, originariamente unitario, delle

acque pubbliche, introducendo la distinzione tra demanio statale e

demanio provinciale [art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 115

del 1973]; quindi ha disposto che i canoni relativi a grandi

concessioni su acque appartenenti al demanio provinciale restassero

interamente acquisiti al bilancio delle rispettive province (art. 4

del d.lgs. n. 268 del 1992). Il criterio di riparto dei canoni che si

è in tal modo definito non è oggetto di contestazione; esso infatti

ha trovato applicazione a partire dal 7 maggio 1992, data di entrata

in vigore del decreto legislativo n. 268. Per questa ragione la

pretesa provinciale investe solo il periodo intercorrente dal 1988 al

1992, e ciò in quanto, in attuazione dell'articolo 110 dello

statuto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 268, nel disporre

che le norme dettate nel Titolo VI dello statuto (al quale appartiene

la disposizione che disciplina i canoni di concessione di cui è

conflitto), avessero decorrenza dal 1° gennaio 1973, ha

contestualmente statuito che i rapporti finanziari derivanti

dall'applicazione del medesimo Titolo per il periodo compreso tra il

1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1987 si intendono "regolati a titolo

definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai

competenti organi statali".

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di

inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,

secondo la quale il ricorso della Provincia di Trento avrebbe ad

oggetto una controversia di natura puramente economica, risolvendosi

in una vindicatio rei.

L'eccezione merita accoglimento. Già in diverse occasioni questa

Corte ha ricordato che la mera rivendicazione di beni o la pretesa a

contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgano, neppure

mediatamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di

competenza di rango costituzionale, sono estranee alla materia dei

conflitti di attribuzione tra Stato e regioni (sentenze n. 309 del

1993; n. 39 e n. 223 del 1984; n. 111 del 1976). Ed è stato del pari

chiarito che una questione relativa alla titolarità di beni o

diritti patrimoniali può formare oggetto di un conflitto di

attribuzione solo quando la disponibilità del bene costituisca il

presupposto per l'esercizio di determinate competenze o potestà

pubbliche (sentenze n. 211 del 1994 e n. 31 del 1959). È proprio

tale condizione, che sola renderebbe ammissibile un conflitto avente

ad oggetto un credito o un bene, a difettare nel caso di specie.

Il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento investe un

atto statale di diniego del rimborso di quote di canoni concessori, e

dunque si risolve in una mera pretesa di carattere patrimoniale,

senza coinvolgere le competenze costituzionalmente garantite ai due

enti in conflitto. Alla titolarità del diritto di credito vantato

dalla provincia, infatti, non è possibile ricondurre, nemmeno in

forma indiretta, l'esercizio di attribuzioni fondate

costituzionalmente, sicché la questione ad esso relativa resta

interamente racchiusa nei confini di una vindicatio rei.

A diversa conclusione non può indurre il rilievo che il diritto

di credito che la provincia rivendica ha esplicito fondamento in una

disposizione dello statuto di autonomia, sicché una sua lesione o

compromissione da parte dello Stato darebbe comunque causa ad un

conflitto di livello costituzionale, di competenza di questa Corte.

Poiché l'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 delimita

chiaramente l'oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e

regioni nella richiesta di un "regolamento di competenza", la

controversia relativa alla titolarità di un bene e la

interpretazione della normativa - di rango legislativo o

costituzionale - che ad essa si riferisce restano di competenza dei

giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle

attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto.

Neppure, per affermare il rango costituzionale della

controversia, varrebbe osservare che la mancata erogazione delle

somme richieste sarebbe tale da impedire alla provincia ricorrente

l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali o comunque da

lederne la potestà di programmazione della spesa. La consistenza

delle somme, relativamente esigua se raffrontata al ben più cospicuo

stanziamento finanziario disposto dallo Stato in favore della

provincia, porta ad escludere che le risorse mancate a seguito

dell'atto impugnato siano indispensabili per l'espletamento delle

funzioni ordinarie e per il sostentamento dell'apparato organizzativo

che mette capo alla Provincia autonoma di Trento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione

proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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