Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 261/1995
  • art. 2legge 362/1995
  • art. 2legge 448/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30

giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza

farmaceutica e di sanità), dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n.

362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di

sanità) e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448

(Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di

sanità), promossi con ricorsi delle regioni Liguria e Toscana (n. 2

ricorsi) rispettivamente notificati il 26 luglio, il 29 settembre ed

il 24 novembre 1995, depositati in cancelleria il 4 agosto, il 6

ottobre ed il 30 novembre 1995 ed iscritti ai nn. 43, 48 e 54 del

registro ricorsi 1995.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1995 e depositato il 4

agosto 1995 (r. ric. n. 43 del 1995), la regione Liguria ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30

giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza

farmaceutica e di sanità), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119

della Costituzione.

La disposizione impugnata, nel confermare il principio, già

contenuto nel precedente d.-l. 29 aprile 1995, n. 135, non convertito

in legge, della separazione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, della

contabilità delle unità sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, prevede

altresì che le contabilità relative agli anni precedenti il 1995

sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono

integralmente le rispettive obbligazioni, e che con successivo

decreto ministeriale vengono stabilite le modalità e i criteri di

finanziamento del debito eventualmente accertato fino alla data di

costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli

ospedali.

In tal modo, secondo la ricorrente, si accollerebbero interamente

debiti alla regione senza la specifica previsione di una copertura

finanziaria e senza indicare la partecipazione dello Stato all'onere

per il ripianamento, in violazione del principio dell'autonomia

finanziaria regionale; e si creerebbe, tra l'altro, una nuova e

diversa legittimazione passiva delle regioni. Tanto più che sarebbe

del tutto generica la previsione di un decreto ministeriale sui

criteri e metodi di ripianamento dei debiti pregressi delle unità

sanitarie locali, priva anche della indicazione dei soggetti che sono

tenuti a partecipare a detti oneri. La disciplina denunciata avrebbe

un effetto immediato sui bilanci regionali, in quanto il meccanismo

utilizzato per trasformare i debiti delle unità sanitarie locali e

delle aziende ospedaliere compresi nelle gestioni stralcio (e cioè

al 31 dicembre 1994) in debiti propri delle regioni, renderebbe il

patrimonio di queste direttamente aggredibile dai debitori delle

unità sanitarie locali.

2. - Con ricorso notificato il 29 settembre 1995 e depositato il 6

ottobre 1995 (r. ric. n. 48 del 1995), la regione Toscana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, che reitera quello

già impugnato dalla regione Liguria.

Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di

declaratoria d'illegittimità costituzionale sono di contenuto

analogo a quello già riferito con riguardo al ricorso r. ric. n. 43

del 1995, con l'aggiunta delle censure relative alla irragionevolezza

della norma impugnata, che risulterebbe priva di una motivazione che

legittimi l'assunzione integrale da parte delle regioni di tutte le

obbligazioni sanitarie, tra l'altro disposta con decreto-legge.

3. - La stessa regione Toscana, con ricorso notificato il 24

novembre 1995 e depositato il 30 novembre 1995 (r. ric. n. 54 del

1995), ha impugnato, con riferimento ai medesimi parametri

costituzionali e con le medesime argomentazioni, l'art. 2 del d.-l.

30 ottobre 1995, n. 448, che ha reiterato il d.-l. 28 agosto 1995, n.

362, già censurato con il ricorso n. 48 del 1995, e decaduto per

mancata conversione.

4. - In tutti i predetti giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni,

evidenziando la ragionevolezza della disciplina censurata.

5. - Nella imminenza della udienza, le ricorrenti hanno depositato

memorie, osservando che le disposizioni rispettivamente censurate,

reiterate in successivi decreti-legge decaduti, sono state, poi,

modificate con il d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89, ed, infine,

soppresse con il d.-l. 26 aprile 1996, n. 224. Sicché la regione

Liguria ha concluso per la cessazione della materia del contendere

per la sopravvenuta inefficacia ex tunc del decreto impugnato, e la

regione Toscana per la inammissibilità delle questioni per

successive modifiche delle norme impugnate. Considerato in diritto

1. - I ricorsi sollevano questioni sostanzialmente identiche. I

relativi giudizi, vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - La regione Liguria, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato,

in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art.

2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia

di assistenza farmaceutica e di sanità), nella parte in cui prevede

che la contabilità delle unità sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere relative agli anni precedenti il 1995 sono garantite

direttamente dalle regioni, che assumono integralmente le rispettive

obbligazioni, disponendo che con successivo decreto ministeriale

vengano stabilite le modalità ed i criteri di finanziamento del

debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in

azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali.

La regione Toscana ha, a sua volta, sollevato in via principale

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 2 del

d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di

assistenza farmaceutica e di sanità), e dell' art. 2 del d.-l. 30

ottobre 1995, n. 448, recante lo stesso titolo, che hanno

successivamente reiterato, senza modificarne il contenuto precettivo,

l'art. 2 del decreto-legge n. 261 del 1995, impugnato dalla regione

Liguria, e decaduto per mancata conversione in legge nel termine di

sessanta giorni previsto dall'art. 77, terzo comma, della

Costituzione.

3. - A seguito della mancata conversione in legge dei decreti-legge

n. 362 e n. 448 del 1995, la disposizione impugnata è stata

riprodotta nell'art. 23 del d.-l. 29 dicembre 1995, n. 553 e

nell'art. 2 del d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89 (che, peraltro,

conteneva una significativa modifica, prevedendo l'assunzione da

parte delle regioni delle obbligazioni relative alla contabilità

delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, quando le

stesse non derivassero da scelte esclusive o determinanti dello

Stato), poi entrambi decaduti.

Il successivo decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, all'art. 2, ha

modificato la disposizione impugnata, eliminando - come, del resto,

già aveva fatto il d.-l. 2 aprile 1996, n. 186 (Proroga della

gestione delle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e

norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali),

anch'esso decaduto - il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 dei

precedenti decreti, che prevedeva la responsabilità regionale per

tutti i debiti assunti dalle unità sanitarie locali negli anni

precedenti il 1995.

Peraltro, anche il decreto-legge da ultimo citato è decaduto, ed

è stato solo parzialmente - ma non nella parte oggetto delle censure

regionali - riprodotto dal d.-l. 16 luglio 1996, n. 377.

Quest'ultimo, a sua volta decaduto, è stato reiterato con il d.-l.

18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge

17 gennaio 1997, n. 4. Tale legge, all'art. 1, comma 2, fa salvi gli

effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, tra

l'altro, dei decreti impugnati con i ricorsi in epigrafe.

4. - A causa della mancata riproduzione del punto in contestazione,

le ricorrenti hanno, sia nell'imminenza dell'udienza, sia, poi, nella

discussione orale in pubblica udienza, concluso rispettivamente per

la cessazione della materia del contendere e per la sopravvenuta

inammissibilità delle questioni sollevate.

Pertanto, i ricorsi all'odierno esame devono essere dichiarati

inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Dalle

conclusioni e dalle dichiarazioni delle ricorrenti si ricava che sono

venute meno le lesioni lamentate all'autonomia regionale e che non

sussistono, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza delle

regioni ricorrenti, situazioni alle quali sia applicabile la clausola

di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (art. 1, comma

2, della legge 17 gennaio 1997, n. 4).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n.

261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di

sanità), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in

materia di assistenza farmaceutica e di sanità), e dell'art. 2 del

d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di

assistenza farmaceutica e di sanità), sollevate, in riferimento agli

artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dalla

regione Toscana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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