Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 613/1980

citata

  • art. 3d.P.R. 613/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,

del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente: "Riordinamento della

Croce Rossa Italiana", promossi con ricorsi dei Presidenti delle

Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre

1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn.

23 e 25 del registro ricorsi 1980;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14

successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 11,

terzo comma del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, pubblicato sulla G.U.

del 7 ottobre 1980, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa

Italiana", assumendo il contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 n.

29, 9 n. 10, 16, 19 Stat. T.-A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972), e

relative norme di attuazione, e con l'art. 70 della legge n. 833 del

1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

Premesso che la norma impugnata non dovrebbe ritenersi applicabile

alla Provincia di Bolzano in virtù dell'art. 80 della predetta legge

n. 833 del 1978, che fa salve le competenze della Provincia medesima

"nelle materie disciplinate dalla presente legge", la ricorrente

osserva tuttavia che la norma potrebbe intendersi estesa anche alle

Regioni speciali e alle Province autonome, in considerazione della

sua dizione e del fatto che si riferisce ad una associazione a

carattere nazionale, come la Croce Rossa Italiana. Se così fosse, la

ricorrente lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva

della Provincia in materia di formazione professionale, già

esercitata, con riguardo alla disciplina delle scuole per la

formazione del personale sanitario non medico, con la legge

provinciale n. 28 del 1977, nonché della potestà concorrente in

tema di igiene e sanità.

In secondo luogo, la Provincia prospetta il dubbio che l'art. 70,

terzo comma, della legge n. 833 del 1978, il quale delega il Governo

ad emanare norme per il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e

di cui il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 costituisce l'attuazione,

dovrebbe intendersi come sottoposto al limite del già ricordato art.

80 della medesima legge, che fa salve le competenze provinciali

sussistenti in materia e in particolare le norme relative alla

"ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla

parificazione della lingua italiana e tedesca". Al contrario, secondo

la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito

espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla

provincia ricorrente, violando così l'art. 70 della legge n. 833 del

1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

2. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14

successivo, la Provincia di Trento ha impugnato l'art. 11, 3° comma,

d.P.R. n. 613 del 1980 sulla base delle medesime norme invocate dalla

Provincia di Bolzano nel ricorso menzionato al punto precedente

dispiegando identiche argomentazioni, ad eccezione di quella

concernente il principio della proporzionalità tra i gruppi

linguistici.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre

1980, sicché il suo atto dev'esser considerato fuori termine.

4. - Nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le Province

ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni. Considerato in diritto

1. - I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.

2. - Oggetto dei presenti giudizi è l'art. 11, terzo comma, del

d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, adottato su delegazione prevista

dall'art. 70 della legge n. 833 del 1978, intitolata "Riordinamento

della Croce Rossa Italiana", il quale è impugnato, per violazione

dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza

legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su

quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3, terzo

comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A.), sul presupposto che

debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia

perché manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza

delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale

dell'ente associativo disciplinato.

3. - Le questioni sono infondate.

Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti

subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili

prospettati.

Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del

1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa

clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad

autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di

giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più

quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una

riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Né, del resto,

può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa

impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale,

qual'è la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso

l'impossibilità o la contraddittorietà, per il legislatore

nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme

adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o

provinciali.

Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima è l'evenienza che

si è realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il

diploma di infermiera volontaria della C.R.I. "consente (...)

l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno

delle scuole delle infermiere professionali", intende precisamente

far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle

competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento,

disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto.

Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province

autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono

intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.

Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti

subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono

ritenersi infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

nei confronti dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980,

n. 613 per violazione degli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10,

16 e 19 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), sollevata dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari