Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 1432/1971
  • art. 7d.P.R. 1432/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia,

superstiti e tubercolosi), promosso con due ordinanze emesse il 28

febbraio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili

vertenti tra Bussei Vittoria e Castagnetti Maria contro I.N.P.S.,

iscritte ai nn. 425 e 426 del registro ordinanze 1979 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Bussei Vittoria, di Castagnetti

Maria, dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Bruno Mammone per Bussei e Castagnetti, l'avv.

Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo

D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 febbraio 1979

nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Bussei Vittoria e

Castagnetti Maria, al fine di vedersi riconoscere il diritto al

conseguimento della pensione di vecchiaia (R.O. nn. 425 e 426/1979), il

Pretore di Reggio Emilia ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma primo,

Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella

parte in cui non permettono al lavoratore agricolo di effettuare

contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria.

Rileva il Pretore che l'I.N.P.S. aveva annullati i contributi

volontari versati dalle ricorrenti durante gli anni 1972 e 1973 ai

sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 in quanto compiuti

contemporaneamente alla iscrizione delle interessate negli elenchi dei

lavoratori agricoli subordinati. Secondo l'I.N.P.S. infatti la norma di

cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nelle parti in cui dispone

che "la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni

obbligatorie non può (recte: può) essere esercitata a decorrere dal

primo sabato successivo alla presentazione della domanda di

autorizzazione" e che "i versamenti devono essere sospesi durante i

periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere

ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro", non sarebbe applicabile ai braccianti agricoli

(quali erano le ricorrenti) durante i periodi di iscrizione negli

elenchi anagrafici. In detti periodi, i braccianti sarebbero ammessi

esclusivamente al versamento dei contributi integrativi previsti

dall'art. 4 dello stesso decreto (secondo cui "i lavoratori agricoli

che non raggiungono nell'anno il numero di 104 contributi obbligatori

giornalieri, se uomini, e di 70, se donne, possono effettuare

versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti").

Secondo l'autorità rimettente, ove si accedesse alla tesi

interpretativa data dall'I.N.P.S. alle due norme riportate, nelle parti

trascritte, si determinerebbe una disparità di trattamento tra

lavoratori qualificati come braccianti agricoli ed altri lavoratori al

fine della possibilità di effettuare contribuzioni nella prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria, e tale disparità pare

essere in contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui

all'art. 3, comma primo, Cost..

2. - Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi cosi instaurati, si sono costituite, a mezzo dell'avv.

Agostini, le lavoratrici Bussei Vittoria e Castagnetti Maria chiedendo

la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.

Si è altresi costituito in ambedue i giudizi l'I.N.P.S., difeso

dagli avv.ti Petrina e Lironcurti. Secondo l'l.N.P.S. la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Pretore è infondata ed è

causata da una inesatta valutazione delle sostanziali ragioni

giuridiche della disciplina normativa della prosecuzione volontaria dei

lavoratori agricoli, ragioni che sono strettamente connesse agli

speciali criteri regolanti la contribuzione per tali lavoratori.

Osserva l'I.N.P.S. che il princi'pio generale che regge il sistema

della prosecuzione volontaria è quello per cui il lavoratore iscritto

nella assicurazione obbligatoria non può essere autorizzato al

versamento dei contributi volontari in costanza del rapporto di lavoro

(art. 5, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218, e art. 1 del d.P.R.

n. 1432 del 1971). Tale princi'pio ha avuto applicazioni affatto

particolari per quanto riguarda i lavoratori agricoli. A loro riguardo

si è infatti stabilito che il versamento dei contributi relativi al

numero di giornate attribuite negli elenchi agricoli permetta, una

volta raggiunto un certo minimo (104 contributi obbligatori giornalieri

per gli uomini, 70 per le donne) la copertura assicurativa per tutto

l'anno lavorativo.

La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1432 del 1971

(nonché già all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952),

se da un lato non permette di superare con versamenti volontari il

minimo assicurativo di 104 contributi giornalieri (70 per le donne),

dall'altro fonda un'eccezione e un privilegio per i braccianti speciali

ed eccezionali (che altrimenti non potrebbero raggiungere in quindici

anni il minimo contributivo, essendo iscritti negli elenchi agricoli

per meno di 104 giornate annue, se uomini, e di 70, se donne),

permettendo loro il versamento volontario di contributi al fine di

"integrare" (in costanza di rapporto) l'assicurazione obbligatoria fino

al minimo contributivo annuale.

È dalla disciplina generale dell'assicurazione in agricoltura,

quindi, che deriva la non applicazione ai lavoratori agricoli dell'art.

7 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971, e quindi la impossibilità di

concedere a tali lavoratori l'autorizzazione al versamento di

contributi volontari per l'anno d'iscrizione negli elenchi agricoli: vi

si oppone infatti il princi'pio fissato nell'art. 1 del d.P.R. n. 1432

del 1971, secondo cui i contributi volontari non possono essere versati

in costanza di assicurazione obbligatoria. La dedotta illegittima

disparità di trattamento non sussiste: si tratta di disciplina che

trova la sua razionale giustificazione nella peculiarità delle

condizioni che regolano l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

Nei due giudizi è infine intervenuto, per mezzo dell'Avvocatura di

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che specifica finalità dell'istituto della

prosecuzione volontaria è di dare copertura assicurativa ai periodi di

disoccupazione involontaria, così da mantenere inalterata, ai fini

pensionistici, l'anzianità contributiva del lavoratore. La limitazione

posta dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971 all'utilizzazione

da parte dei lavoratori agricoli dell'istituto della prosecuzione

volontaria, oltre che dipendere dal sistema di accertamento delle

giornate lavorative in agricoltura, va posta in relazione con il fatto

che, annualmente, il raggiungimento dei minimi contributivi è

requisito sufficiente per far valere, ai fini pensionistici, la normale

anzianità contributiva. Ne consegue che obiettivo della integrazione

volontaria in agricoltura è di far raggiungere il minimo contributivo

anche nel caso dei lavoratori ai quali sia stato attribuito negli

elenchi un numero di giornate altrimenti insufficienti. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze in epigrafe è sollevata questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo,

Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971J n. 1432

(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria per invalidità vecchiaia, superstiti e tubercolosi).

Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Delle norme impugnate, l'art. 7 disciplina le modalità

d'esercizio della "prosecuzione volontaria" della contribuzione nelle

assicurazioni suindicate, prosecuzione alla quale sono autorizzati, a

loro istanza, ai sensi del precedente art. 1, tutti gli assicurati il

cui rapporto di lavoro sia interrotto o cessato, sempre che ricorrano

dati presupposti, al fine di "conservare i diritti derivanti dalle

assicurazioni" stesse o di "raggiungere i requisiti per il diritto alla

pensione".

In particolare, la norma censurata considera l'eventualità che,

dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore

instauri un nuovo rapporto di lavoro, prevedendo che, in tal caso, la

contribuzione volontaria deve essere sospesa, per poter riprendere dal

sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto, con

potenziale successione di contribuzione volontaria ed obbligatoria per

periodi anche assai brevi nell'arco dello stesso anno.

A sua volta, l'art. 4 disciplina il diverso istituto della

"integrazione contributiva", previsto per i soli lavoratori agricoli -

giornalieri o braccianti - i quali non raggiungano nell'anno il minimo

di giornate lavorative e quindi di contributi giornalieri utili per la

valutazione dell'anno ai fini pensionistici (104 per gli uomini e 70

per le donne, sufficienti, rispettivamente, a conseguire il minimo

contributivo di 1560 e 1040 contributi giornalieri in 15 anni,

richiesto per la maturazione del diritto a pensione dall'art. 2 della

legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui sostituisce l'art. 9 del

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).

Orbene, il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che

per i lavoratori agricoli di cui si tratta la prosecuzione volontaria

non può essere esercitata, secondo le modalità di cui all'art. 7, per

periodi entro l'anno in cui il lavoratore sia iscritto negli elenchi

nominativi, aventi per tale categoria di lavoratori effetto costitutivo

del rapporto assicurativo. Nel corso dell'anno di iscrizione nei

predetti elenchi, infatti, i braccianti, stante l'esistenza di un

rapporto assicurativo in atto nell'assicurazione generale obbligatoria,

sarebbero ammessi esclusivamente alla integrazione della contribuzione

al minimo. Alla prosecuzione volontaria i detti braccianti sarebbero

invece ammessi soltanto dal momento in cui fosse venuta meno

l'iscrizione negli elenchi.

L'interpretazione coordinata delle norme, in quanto ostativa della

"prosecuzione volontaria" in relazione alle frazioni di anno di non

effettiva occupazione, darebbe luogo, secondo le ordinanze di

rimessione, ad una ingiustificata discriminazione in danno dei

braccianti di cui si tratta rispetto agli altri lavoratori.

3. - La limitazione ravvisata dal giudice a quo nei confronti dei

detti braccianti indubbiamente sussiste e si ricollega al princìpio

generale della esclusione della prosecuzione volontaria della

contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria: princìpio

risultante dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, del quale l'art. 7

sopra citato costituisce applicazione specifica (cfr., del resto, già

l'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218).

Occorre infatti considerare che il sistema assicurativo proprio dei

braccianti agricoli, secondo la normativa applicabile, è fondato sugli

elenchi nominativi, nei quali deve necessariamente essere iscritto

colui che svolga attività lavorativa in agricoltura. Tali elenchi,

già implicanti una valutazione del rapporto riferita all'anno agrario

(art. 17, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818), sono, in relazione all'art. 7

del d.1. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge

11 marzo 1970, n. 83, essi stessi redatti con cadenza annuale. Ed

occorre, soprattutto, considerare che l'iscrizione in detti elenchi

garantisce ai braccianti, con occupazione anche per poche giornate di

lavoro, la copertura assicurativa per un intero anno ai fini

pensionistici, salva la necessità della integrazione al minimo.

Si è, ovviamente, in presenza di un regime assicurativo peculiare

a una categoria di dipendenti, il cui rapporto di lavoro,

obbiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non

occupazione effettiva, è valutato ex lege come presupposto idoneo a

dar vita a un rapporto assicurativo continuativo per ogni anno di

iscrizione negli elenchi, ove ricorra un minimo contributivo per l'anno

stesso, ed a far conseguire il diritto alla pensione mediante il

raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a

quello prescritto per gli altri lavoratori.

Nell'ambito del sistema, mentre è richiesto un numero minimo

ridotto di contributi annui, è consentita l'integrazione della

contribuzione qualora le giornate lavorative effettivamente accertate

(il meccanismo dell'accertamento presuntivo è stato infatti dichiarato

illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962) siano

inferiori al detto minimo.

Sicché, in virtù di tale specifico strumento (art. 4, d.P.R. n.

1432 del 1971), il bracciante può ottenere la valutazione dell'intero

anno ai fini pensionistici versando volontariamente i contributi

necessari a raggiungere il minimo fissato dalla legge (104 contributi

giornalieri per gli uomini e 70 per le donne).

4. - Non vi è dubbio che sia la particolare struttura del rapporto

assicurativo dei braccianti agricoli - in quanto riferito ad un intero

anno di copertura assicurativa - e non già, come adombrato in alcuni

scritti defensionali, un residuo effetto del caducato accertamento

presuntivo delle giornate di lavoro, ad escludere il ricorso

all'istituto della prosecuzione volontaria in relazione ai periodi di

non effettiva occupazione nel corso dell'anno di iscrizione negli

elenchi (qui non si tratta di versamenti ulteriori relativi ad

effettivo ulteriore lavoro prestato).

La finalità propria dell'istituto della prosecuzione volontaria -

e cioè quella di elidere le conseguenze negative, per l'assicurato,

della mancata prestazione di un'attività lavorativa soggetta

all'obbligo assicurativo - qui è raggiunta ex lege, mediante

l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali a prestazione di

effettiva attività lavorativa, mentre con l'integrazione è

soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai

fini della continuità della copertura assicurativa per l'intero anno.

Non si scorge, dunque, la ragione di una deroga al limite di ordine

generale fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, diretto a

vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da

assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi

(entro l'anno) di prosecuzione volontaria.

Tutto ciò considerato, non può ritenersi ingiustificatamente

discriminatoria in danno dei braccianti agricoli la preclusione della

prosecuzione volontaria ex art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 per

periodi entro l'anno di iscrizione negli elenchi.

Posto che non può ritenersi discriminatorio in danno dei

braccianti agricoli un sistema in cui è consentito che un ridotto

numero di giornate lavorative (raggiungibile per di più mediante

integrazione volontaria) sia considerato ex lege sufficiente a

garantire la copertura assicurativa per un intero anno, e che sia

conseguito il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un

tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per

gli altri lavoratori, non si vede anzitutto a quale necessità

perequativa risponda l'impiego - auspicato ad integrazione del sistema

stesso tramite una sentenza additiva di questa Corte - della

prosecuzione volontaria relativamente ai periodi suindicati.

In ogni caso tale impiego verrebbe ad alterare, integrandolo, un

sistema che, come quello anzidetto, appare giustificato, nelle

descritte peculiarità, dalla particolare natura (caratterizzata, come

già rilevato, da ampi periodi di non occupazione effettiva) del

rapporto di lavoro cui è collegata la previdenza in argomento.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento

della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in

riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal Pretore di Reggio

Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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