Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina

dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul

ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife

Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione

Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 503 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione italiana per il

Wwf-Fondo mondiale per la natura e dell'Associazione Friulana

Migratoristi nonché l'atto di intervento della Regione

Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per l'Associazione Friulana

Migratoristi e l'avvocato Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia

Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia

Giulia, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 4, numero 3), e 6 (recte: numero 3) dello

statuto regionale ed all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10

giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio).

2. - Nel giudizio principale l'Associazione italiana per il World

Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura (di seguito, Wwf)

ha chiesto che il Tribunale amministrativo regionale, previa

sospensione, annulli i decreti del Presidente della Giunta regionale

del Friuli-Venezia Giulia con i quali, rispettivamente in data 4

agosto 1995 ed 8 ottobre 1998, è stato approvato il regolamento di

esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993 ed è stato fissato

il numero massimo di uccelli catturabili, nonché il decreto

dell'assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alla pesca

del 7 ottobre 1998, recante il calendario dell'attività di cattura

degli uccelli ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima legge.

Il Tribunale amministrativo regionale deduce che l'attività di

cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi per

l'esercizio venatorio da appostamento rientra nella materia della

caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo

della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentita in via di deroga

dalle norme comunitarie e dalla legislazione statale, ed impugna

l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 nella parte in cui

dispone che le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione

degli impianti di cattura anziché mediante personale dipendente

dalle province, affidandone la gestione in concessione, "con

precedenza", "ai soggetti già titolari di autorizzazione

all'esercizio della cattura di uccelli", ai sensi delle leggi

regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, ed inoltre a

coloro che, "precedentemente all'entrata in vigore" della legge

regionale n. 29 del 1993, hanno esercitato l'attività di cattura in

base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione

regionale, ovvero che hanno frequentato corsi organizzati dalle

amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Istituto nazionale per la

fauna selvatica (INFS), superando il relativo esame finale, secondo

le modalità previste dal regolamento di esecuzione. La norma, ad

avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 4, numero 3), dello

statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 4, comma 3,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale stabilisce che la

gestione di detti impianti deve essere effettuata esclusivamente da

parte di "personale provinciale" qualificato e giudicato idoneo

dall'INFS.

Il collegio premette, inoltre, d'avere accolto provvisoriamente

la domanda cautelare sino all'esito della decisione da parte della

Corte e - in punto di rilevanza - sostiene che, poiché sia il

regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993, sia

gli altri due atti impugnati si fondano sulla norma indubbiata, della

quale costituiscono attuazione, la questione sarebbe pregiudiziale

rispetto all'esame delle censure svolte con il ricorso.

2.1. - Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la

questione sarebbe altresì "non manifestamente infondata, con

riferimento agli artt. 1 e 36" della legge n. 157 del 1992. L'art. 1,

ult. cit., dispone che la fauna selvatica è tutelata "nell'interesse

della comunità nazionale", costituendo la sua conservazione un

limite all'esercizio della facoltà venatoria ed alla competenza

legislativa regionale. Nel caso in esame, puntualizza l'ordinanza,

verrebbe in rilievo non tanto l'art. 1, comma 3, della legge n. 157

del 1992, bensì l'art. 36, comma 7, della medesima legge, il quale

impone alle regioni a statuto speciale di adeguare entro un

determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle

norme, stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e

dei rispettivi statuti".

La legge n. 157 del 1992, ad avviso del giudice a quo, "si

propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della

fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in

materia di caccia non può compromettere" e la locuzione

dell'art. 36, comma 7, cit., andrebbe interpretata come prescrittiva

per la competenza legislativa regionale di un limite "costituito da

tutte le norme della legge n. 157 del 1992, in quanto espressione" di

detto interesse nazionale, che risulterebbe leso dalla norma

impugnata. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 4

della legge n. 157 del 1992, disponendo che la gestione degli

impianti di cattura deve essere riservata a personale dipendente

dalle province e che detto personale deve essere giudicato idoneo

dall'INFS, sarebbe infatti strumentale rispetto agli scopi di

garantire l'imparzialità della relativa attività e l'interesse alla

protezione della fauna, realizzando un corretto bilanciamento tra gli

interessi in conflitto.

Ad avviso del collegio, la tutela di detto interesse nazionale

sarebbe garantita esclusivamente dalla gestione degli impianti di

cattura con le modalità fissate dall'art. 4 della legge n. 157 del

1992. Questo interesse risulterebbe invece leso dalla norma

impugnata, in quanto permette che la gestione degli impianti di

cattura sia affidata a soggetti privati "abilitati", qualificando

come tali, in primo luogo, "i soggetti già titolari di

autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli", ossia gli "ex

uccellatori", ai quali riconosce una precedenza nel conseguimento

della concessione; in secondo luogo, a coloro che hanno superato un

esame finale all'esito di corsi organizzati dalle amministrazioni

provinciali d'intesa con l'INFS, che però non gestisce gli esami,

essendo anzi previsto che larelativa commissione è composta da

cinque membri, dei quali uno solo è designato da detto istituto,

mentre due di essi sono nominati dalle associazioni dei "tenditori" o

degli "ex uccellatori".

Pertanto, conclude il Tribunale amministrativo regionale, la

norma realizzerebbe un assetto sbilanciato a favore delle istanze

venatorie, in pregiudizio dell'interesse alla tutela della fauna

selvatica, in contrasto con i principi recati dall'art. 4 della legge

n. 157 del 1992 ed in violazione dei "limiti posti alla potestà

legislativa esclusiva dall'art. 4 dello statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia e, in parallelo, con palese violazione

della legislazione statale in materiadi protezione della fauna, che

in base all'art. 6 del medesimo statuto, la legge regionale può

soltanto attuare o integrare".

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

L'interveniente premette che l'attività di cattura degli

uccelli, "per la cessione a fini di richiamo", rientrerebbe nella

materia della caccia e che la Regione Friuli-Venezia Giulia è

titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo in detta materia

e di tipo integrativo-attuativo in quella della tutela della fauna

(artt. 4, n. 3); 6, n. 3), dello statuto regionale). La regione

ricorda che il regolamento di esecuzione della legge regionale

emanato con d.P.G.R. del 30 giugno 1994, n. 230 era stato impugnato

dal Wwf innanzi al Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia ed annullato, in parte, con sentenza del 17

dicembre 1994, n. 436. Il nuovo e successivo regolamento era stato

anch'esso impugnato in un giudizio nel quale il Tribunale

amministrativo regionale sollevava questione di legittimità

costituzionale della norma ora nuovamente censurata, che però veniva

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di

pregiudizialità (ordinanza n. 264 del 1998). La regione, prosegue

l'interveniente, emanava quindi i due atti che, unitamente al

regolamento di attuazione della legge n. 29 del 1993, sono stati

impugnati dal Wwf nel giudizio principale.

3.1. - Secondo l'interveniente, la questione sarebbe irrilevante,

in quanto il Wwf avrebbe riproposto i motivi di censura già

dichiarati infondati dal Tribunale amministrativo regionale, adito in

altro e precedente giudizio.

Nel merito, essa sarebbe infondata, anzitutto perché l'art. 4,

comma 3, della legge n. 157 del 1992 non prevede che gli impianti

debbano essere gestiti esclusivamente da personale dipendente dalle

province, in quanto unasiffatta prescrizione avrebbe leso l'autonomia

organizzativa di questi enti, onerandoli di nuove competenze, in

mancanza dell'attribuzione dei mezzi necessari per adempierle.

Inoltre, perché la legge n. 157 del 1992 reca una nuova ed

organica disciplina della caccia ed ammette la cattura di uccelli da

utilizzare come richiamo, sicché sarebbero vincolanti per il

legislatore regionale soltanto le disposizioni che identificano le

specie cacciabili ed indicano nelle province i soggetti che possono

essere titolari delle autorizzazioni regionali. Non sarebbe, invece,

vincolante, la disposizione di dettaglio in virtù della quale gli

impianti di cattura devono essere gestiti da personale dipendente

dalle province, legittimamente disattesa, allo scopo di adeguare le

norme statali alle esigenze ed alle tradizioni locali, stabilendo

altresì penetranti controlli nei confronti dei soggetti abilitati

alla gestione degli impianti, in grado di assicurarne

l'imparzialità.

In linea subordinata, ad avviso dell'interveniente, qualora

l'attività di cattura venga ricondotta alla materia della tutela

della fauna, la regione, in quanto titolare di competenza legislativa

di tipo integrativo-attuativo (art. 6, numero 3), dello statuto

regionale, avrebbe legittimamente adeguato la norma statale alle

particolariesigenze ed agli usi ed alle tradizioni vigenti nel

proprio territorio. L'attività in esame costituirebbe "un'antica e

profonda tradizione nel territorio", regionale e la scelta del

legislatore statale nell'identificazione dei soggetti abilitati ad

esercitarla sarebbe derivata dall'impossibilità di fare affidamento,

nella gran parte del territorio nazionale, su una professionalità

acquisita con l'esperienza. La Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe

invece ragionevolmente preferito una differente soluzione, dato che

una consolidata tradizione e la pregressa disciplina legislativa

avrebbero permesso di avvalersi della professionalità e

dell'esperienza di quanti già erano dediti a detta attività,

sottoponendoli a penetranti controlli ed evitando la costituzione di

una costosa struttura burocratica.

4. - Nel giudizio si è costituito - fuori termine - il Wwf,

chiedendo l'accoglimento della questione, sulla scorta di

argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dal

rimettente e, in particolare, sostenendo che l'art. 4 della legge

n. 157 del 1992 sarebbe strumentale rispetto alla realizzazione

dell'interesse nazionale alla tutela della fauna selvatica e

configurerebbe una norma di grande riforma economico-sociale,

vincolante per il legislatore regionale.

5. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita altresì

l'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte nel processo

principale, chiedendo, nell'atto di costituzione e nella memoria

depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo l'Associazione, la questione sarebbe irrilevante

anzitutto perché i provvedimenti impugnati avrebbero un oggetto

diverso da quello della gestione pubblicistica degli impianti di

cattura, sicché non dovrebbe farsi applicazione né delle

disposizioni del regolamento che la riguardano, né della norma

impugnata. Inoltre, perché essa sarebbe stata sollevata in modo

perplesso e contraddittorio, dato che il Tribunale amministrativo

regionale ha indicato due parametri - artt. 4, n. 3); 6 dello statuto

regionale - che, rispettivamente, attribuiscono alla regione

competenza di tipo esclusivo nella materia della caccia e di tipo

integrativo-attuativo nella materia della tutela della fauna.

Pertanto, poiché la norma censurata non può essere

contemporaneamente ricondotta nell'ambito di applicazione delle due

norme, sussisterebbe "una irreparabile contraddittorietà ed

incertezza di parametro quanto alla unica questione sottoposta" al

giudizio della Corte.

Nel merito, ad avviso dell'Associazione, l'attività in esame

rientrerebbe nella materia della caccia, attribuita alla competenza

legislativa di tipo esclusivo della regione, nella quale, in virtù

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

allo Stato spettano compiti residuali, tra i quali non rientra la

gestione della caccia, ad eccezione di quello di disporre le

variazioni dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, poiché

il Tribunale amministrativo regionale ha identificato l'interesse

nazionale nel principio della tutela della fauna, la norma impugnata

andrebbe scrutinata in riferimento a quest'ultimo, non con riguardo a

tutte le disposizioni che genericamente ad esso si ricollegano,

dovendo altresì escludersi che quelle di dettaglio possano vincolare

il legislatore regionale.

A suo avviso, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 non

prevederebbe affatto l'obbligo della gestione pubblicistica degli

impianti, bensì disporrebbe soltanto che questa debba essere

affidata a personale tecnicamente qualificato, che è appunto quanto

stabilisce la norma censurata, subordinando l'esercizio

dell'attività alla frequenza di corsi organizzati dalle province

d'intesa con l'INFS. Inoltre, il giudizio di idoneità sarebbe

riservato a questo Istituto esclusivamente per il personale che

esercita l'attività di cattura a fini di inanellamento per scopi

scientifici non per quella in esame, che rientra nella materia della

caccia, riservata alla competenza esclusiva del legislatore

regionale, il quale ha ragionevolmente valorizzato la pregressa

esperienza nel settore per ricavarne un giudizio di idoneità

tecnica.

Secondo l'AFMI, sarebbero altresì infondate le censure riferite

ai principia di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione,

indipendentemente dall'impossibilità di scrutinare la norma avendo

riguardo al principio di tutela della fauna, dato che la fattispecie

in esame rientrerebbe nella materia della caccia. In particolare, il

primo di siffatti principi risulterebbe inesattamente richiamato, in

quanto riguarda esclusivamente l'attività amministrativa

provvedimentale e non un'attività materiale quale è la cattura

degli uccelli. Inoltre, la legge regionale realizzerebbe un corretto

bilanciamento tra esercizio dell'attività venatoria ed esigenze

protezionistiche, dal momento che il calendario dell'attività di

cattura è adottato previo parere dell'INFS, sono predeterminate le

catture effettuabili e sono previste efficaci misure di controllo.

6. - All'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'AFMI hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni

rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con

l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 3 (recte: art. 3,

commi 1 e 3) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1o

giugno 1993, n. 29. Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale

del Friuli-Venezia Giulia, la disposizione impugnata violerebbe gli

artt. 4, n. 3), e 6 (recte: n. 3) dello statuto regionale in

riferimento all'art. 4 (recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157

del 1992. Il contrasto riguarderebbe, secondo il giudice rimettente,

la norma in esame nella parte in cui "prevede la concessione da parte

delle amministrazioni provinciali competenti della gestione degli

impianti di cattura degli uccelli catturabili a soggetti privati che

abbiano superato specifici corsi organizzati dalle province d'intesa

con l'INFS, ovvero, con precedenza, ai soggetti già titolari di

autorizzazione alla cattura di uccelli, ai sensi delle leggi

regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, cioè quelli autorizzati a

svolgere attività di uccellagione" e appunto l'art. 4, comma 3,

della legge n. 157 del 1992.

La disposizione in esame pertanto non garantirebbe "né

l'imparzialità, né la qualificazione degli operatori dell'attività

di cattura", in quanto si tratterebbe in primis di "ex uccellatori" e

secondariamente di coloro che hanno superato l'esame finale di corsi

"in cui l'INFS interviene peraltro solo come soggetto che concorre

adorganizzarli", violando così la legge n. 157 del 1992, la quale,

secondo l'ordinanza di rinvio, "si propone come paradigma

dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la

legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non

può compromettere". In particolare, l'art. 4 della stessa legge

n. 157, disponendo che la gestione degli impianti di cattura degli

uccelli debba essere riservata a personale dipendente dalle province,

giudicato idoneo dall'INFS, recherebbe, ad avviso del rimettente, un

principio vincolante per il legislatore regionale, in quanto

strumentale rispetto al fine di assicurare l'effettiva tutela

dell'interesse nazionale alla salvaguardia della fauna selvatica.

2. - Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività

la costituzione in giudizio del Wwf, in quanto effettuata oltre il

termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex

plurimis sentenze n. 94 e n. 178 del 2000).

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per intervenuto

giudicato, formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto il

profilo che il Tribunale amministrativo regionale adito avrebbe

sollevato la questione di costituzionalità per gli stessi motivi di

censura già proposti dal Wwf e ritenuti manifestamente infondati con

la sentenza n. 10 del 1997 dello stesso tribunale: si tratta infatti

di un giudizio diverso rispetto a quello a quo.

Così pure va respinta l'eccezione di inammissibilità per

irrilevanza formulata dall'AFMI, secondo cui, riguardando i

provvedimenti impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale

il numero massimo degli uccelli catturabili ed il

calendario dell'attività di cattura, solo questi profili e non anche

quelli relativi alla gestione pubblicistica degli impianti di cattura

sarebbero rilevanti. Il tribunale rimettente ha infatti affermato,

con motivazione che la Corte ritiene non implausibile (cfr. sentenze

n. 176 e n. 94 del 2000), il carattere pregiudiziale e fondamentale

del sistema concessorio previsto dall'art. 3 rispetto alle altre

norme della legge regionale n. 29 del 1993.

Va infine rigettata l'eccezione di inammissibilità, pure

sollevata dall'AFMI, sotto il profilo che l'ordinanza di rinvio

avrebbe identificato il parametro di costituzionalità della

questione in modo perplesso e contraddittorio, dato che, invece, la

questione di legittimità appare articolata secondo un criterio di

subordinazione logica e non di alternatività (cfr. sentenza n. 188

del 1995).

3. - Nel merito la questione è fondata nei limiti di seguito

precisati.

Preliminarmente va osservato che l'art. 4 della legge n. 157 del

1992 disciplina due distinte attività dicattura di uccelli vivi, a

seconda che essa sia strumentale all'inanellamento a scopi

scientifici, oppure all'utilizzazione degli esemplari catturati "per

la cessione a fini di richiamo". Anche la legge in esame della

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1993 disciplina entrambe le

attività, ma è evidente che la norma impugnata riguarda soltanto la

seconda, anche perché la cattura temporanea per inanellamento è

specificamente regolata da un'altra disposizione della stessa legge

(art. 6).

Questa distinzione consente dunque di inquadrare l'attività di

cattura, regolata dalla norma censurata, nell'ambito della materia

"caccia", trattandosi di una forma di utilizzazione degli uccelli

catturati per fini esclusivamente venatori. La disciplina in esame

rientra quindi astrattamente nell'ambito della competenza legislativa

di tipo esclusivo che la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita ai

sensi dell'art. 4, n. 3), dello statuto regionale, in necessaria

armonia peraltro con le norme fondamentali delle riforme

economico-sociali, tra le quali vanno annoverate anche quelle

contenute nella legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992. La Corte

ha infatti più volte ribadito, con giurisprudenza consolidata, il

carattere di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni

della legge sulla caccia protettive della fauna selvatica (cfr.

sentenze n. 4 del 2000, n. 169 del 1999, n. 323 del 1998), rimarcando

che sussiste "un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme

disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia

della fauna selvatica" (sentenza n. 168 del 1999).

Nella specie, viene dunque in considerazione la disposizione

dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 157, nella parte in cui

permette, in deroga al generale principio di tutela della fauna

selvatica, la cattura degli uccelli vivi a fini di richiamo, alla

condizione, però, che essa sia svolta esclusivamente in regime

pubblicistico, cioè in impianti di cattura autorizzati dalle

province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo

dall'INFS. È evidente che ciò che rileva in questa prescrizione è

che gli addetti agli impianti debbano avere una posizione di distacco

da interessi venatori organizzati, nonché un'adeguata qualificazione

tecnica. In questo modo si assicura che gli addetti stessi - anche se

non legati alle amministrazioni provinciali da un rapporto di lavoro

subordinato - possiedano comunque quella professionalità

nell'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli, che

ragionevolmente costituisce requisito imprescindibile ed

irrinunciabile perché possa ritenersi soddisfatto, proprio in quanto

si tratta di deroga al "principio fondamentale del divieto di caccia"

(sentenza n. 20 del 2000), il nucleo minimo di salvaguardia della

fauna selvatica. Il possesso di tale professionalità, che è provato

da una preventiva valutazione di idoneità espressa dall'INFS "organo

scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato,

ma anche delle regioni" (sentenza n. 4 del 2000), rappresenta infatti

la condizione minima perché sipossano considerare garantiti il

corretto utilizzo degli impianti, nonché la piena conoscenza delle

limitate specie di uccelli che possono costituire oggetto di cattura

per la cessione a fini di richiamo.

A questo riguardo deve pertanto ritenersi che il predetto art. 4,

comma 3, contenga, in ragione dei suoi criteri e delle sue finalità,

oltre che della sua collocazione nell'ambito della legge sulla

caccia, un principio fondamentale, che limita, ai sensi dell'art. 4

dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la discrezionalità

del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza

legislativa di tipo esclusivo, proprio perché è espressivo

dell'interesse nazionale all'uniforme disciplina di aspetti rilevanti

che ineriscono al livello minimo inderogabile di salvaguardia della

fauna selvatica.

Con tale principio contrasta pertanto la norma impugnata nelle

rispettive parti in cui riconosce l'abilitazione all'esercizio

dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a

soggetti che non siano stati previamente valutati dall'INFS (comma

3), attribuendo loro addirittura un diritto di precedenza nel

rilascio della relativa autorizzazione (comma 1).

Ed invero, mentre si può giustificare, sul piano dei criteri di

efficienza organizzativo-funzionale, la parte della norma impugnata

che subordina l'abilitazione alla frequenza di specifici corsi

organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS,

nonché al superamento del relativo esame finale, le cui modalità

attuative non precludono di per sé il preventivo potere valutativo

dell'INFS stesso, viceversa appare priva di ragionevole

giustificazione quella parte della medesima norma, che per altri

soggetti - cioè gli "ex uccellatori" - non prevede alcuna forma di

valutazione dello stesso Istituto. Il mero esercizio dell'attività

di cattura di uccelli, già svolto da questi soggetti in base ad

autorizzazioni rilasciate nella vigenza delle pregresse leggi

regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, oltre tutto già

parzialmente censurate dalla Corte (sentenza n. 124 del 1990), che

non stabilivano sufficienti forme di controllo tecnico, non può

infatti garantire di per sé, in assenza di qualsiasi procedura

divalutazione di idoneità, tanto meno da parte dell'INFS, il

possesso di quelle conoscenze che, come già rilevato, costituiscono

il requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla norma

statale, proprio come strumento per assicurare che non venga leso il

nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.

Ancora più irragionevole è infine la previsione legislativa che

tali soggetti abbiano addirittura un diritto di precedenza nella

concessione dell'autorizzazione alla cattura rispetto agli altri

soggetti regolarmente abilitati in conformità ai criteri vigenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina

dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in

riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari

di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata

ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978,

n. 39", ed al secondo periodo del comma 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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