Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1988

Altra decisione · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il

24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto

di attribuzione derivante dalla deliberazione interna della Giunta

della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del

Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979 relativa

alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di

Barletta;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della

deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22

gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa

Regione in data 1° febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta

si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti

ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta

intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente

uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della

Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di

Barletta a procedere a simile convocazione.

Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla

Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di

legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio

delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa

trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma,

d.P.R. n. 616 del 1977.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo

l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso. Considerato in diritto La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario

Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente

innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla

tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968.

Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che

"L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di

gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con ciò

innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968,

dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione

degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unità

sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in

base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del

1978.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere

del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione

Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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