Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Puglia, notificato il 27 maggio 1974, depositato in cancelleria il 31

successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1974, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della delibera n. 1270 del 12 marzo 1974

con la quale la Commissione di controllo per la Regione Puglia ha

annullato la deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138, della Giunta

regionale e il conseguente decreto del Presidente della Giunta 20

febbraio 1974, n. 498, di scioglimento del Consiglio di amministrazione

e di nomina di un Commissario straordinario per la gestione provvisoria

dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Mario Troccoli, per la

Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Giunta della Regione Puglia, con deliberazioni 7 e 12 settembre

1973, scioglieva il Consiglio di amministrazione dell'ospedale di zona

di Campi Salentina, ma tali deliberazioni, sottoposte alla Commissione

di controllo di cui all articolo 125 Cost., venivano annullate in data

2 ottobre e 27 novembre stesso anno.

Con nuovo provvedimento in data 4 febbraio 1974, la Giunta,

alligando fatti nuovi, rinnovava la pronuncia di scioglimento di quel

Consiglio ed autorizzava il Presidente regionale a nominare un

Commissario. Ed a tanto il Presidente provvedeva con atto 20 febbraio

1974.

Nella detta deliberazione, la Giunta, fra l'altro, dichiarava che

il relativo atto, come pure quello presidenziale successivo di

esecuzione, non dovevano essere e non sarebbero stati inviati alla

Commissione di controllo di cui all'art. 125 Cost., perché non erano

soggetti al relativo esame, per il motivo che il provvedimento di

Giunta era atto preparatorio senza rilevanza esterna, il provvedimento

presidenziale era atto monocratico, e il complesso degli atti

realizzava una forma di controllo sostitutivo sugli organi.

Quanto sopra la Giunta sosteneva in contrasto con quello che il

Ministero per le Regioni, con circolare 24 novembre 1972, regolarmente

ricevuta dalla Regione Puglia, aveva comunicato agli enti interessati,

che, in conformità del parere dell'Avvocatura, anche gli atti

monocratici dovevano essere sottoposti a controllo.

La Regione, conformandosi a quanto esposto nella deliberazione

della Giunta, non inviava per il controllo né tale delibera, né

l'atto presidenziale di esecuzione e vi provvedeva soltanto, quando il

Commissario ne faceva espressa richiesta, il 21 febbraio 1974.

In data 12 marzo 1974, la Commissione di controllo annullava i due

atti per illegittimità e la Regione impugnava la deliberazione

dell'organo di controllo con ricorso giurisdizionale al Tribunale

amministrativo regionale.

Successivamente, con ricorso 27 maggio 1974, la Regione sollevava

altresì conflitto di attribuzione davanti la Corte, sostenendo che,

con la deliberazione di annullamento della Commissione di controllo,

era stata invasa la sua competenza costituzionalmente garantita; e ciò

per i seguenti motivi:

a) perché l'atto deliberativo della Giunta, come atto non

terminale, non è assoggettabile a controllo se non quando lo è l'atto

terminale, e unitamente ad esso;

b) perché il provvedimento del Presidente, essendo atto

monocratico, non è soggetto a controllo, e ciò in quanto l'articolo

45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, assoggetta ad esso solo le

"deliberazioni";

c) perché l'insieme dei due atti, essendo espressione del potere

di controllo sugli organi ospedalieri, commesso alla Regione dall'art.

17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non può essere sottoposto ad

altro controllo da parte dell'organo statale, ex art. 125 Cost.,

perché non è concepibile un controllo sul controllo o controllo di

secondo grado. Diversamente operando, si perverrebbe allo svuotamento

della funzione regionale di controllo, che resterebbe, in ultima

analisi, affidata allo Stato.

L'Avvocatura sostiene la inammissibilità del ricorso per

tardività per i seguenti motivi:

a) perché - circa la questione degli atti monocratici - la Regione

sapeva che doveva sottoporre a controllo anche quegli atti fin da

quando ebbe a ricevere la circolare del Ministro delle Regioni che

così disponeva, circolare cui il Presidente regionale con nota 22

dicembre 1972, replicava, contestando il punto di vista ministeriale;

b) per quanto attiene al secondo motivo, relativo alla

assoggettabilità al controllo della Commissione degli atti di

controllo della Regione dagli enti ospedalieri, l'Avvocatura rileva che

i provvedimenti annullati, i quali in un primo tempo non furono

trasmessi alla Commissione di controllo, furono inviati solo in seguito

ad esplicita richiesta del Commissario del Governo: pertanto, poiché

sin da questa data (21 febbraio 1974) si sarebbe verificata la lesione

della competenza regionale, il ricorso anche sotto questo profilo

dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività.

Nel merito, la difesa dello Stato osserva che, alla stregua di una

corretta interpretazione dell'art. 125 della Costituzione, tutti gli

atti amministrativi a rilevanza esterna delle Regioni dovrebbero

ritenersi sottoposti al controllo della apposita Commissione, sia che

si tratti di atti collegiali, sia di atti monocratici.

Né questa conclusione è suscettibile di limitazione in

considerazione della natura della attività regionale sottoposta a

controllo, in quanto non sembra che dalla normativa costituzionale

possa dedursi la esclusione degli atti regionali di controllo dal

sindacato di legittimità della Commissione.

All'udienza di discussione le parti hanno illustrato oralmente le

loro deduzioni e richieste. Considerato in diritto :

La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato perché ritiene lesiva della sua competenza

costituzionalmente garantita la deliberazione con la quale la

Commissione di controllo annullava una deliberazione della Giunta

regionale autorizzante il Presidente a sciogliere il Consiglio di

amministrazione dell'ospedale di Campi Salentina e il decreto dello

stesso Presidente che provvedeva in conformità.

Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, come atto

preparatorio, non era di per sé soggetta ad alcun controllo, mentre il

decreto presidenziale non doveva esservi sottoposto, sia perché atto

monocratico e sia perché, essendo esso stesso un atto di controllo

(repressivo sugli organi) non poteva essere suscettivo di altro

controllo (o controllo di secondo grado) da parte dello Stato.

Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha

eccepito la tardività del ricorso, notificato il 27 maggio 1974,

perché la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti

da essa assunti e poi annullati, si sarebbe verificata da parte dello

Stato con altri atti di data anteriore a quella della deliberazione di

annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commissione di controllo,

e pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso.

In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottoporre a

controllo anche gli atti monocratici, si sostiene che di essa la

Regione avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 dicembre 1972,

giacché sotto tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare

la circolare del Ministro per l'attuazione delle Regioni esprimente

l'avviso che anche su quegli atti dovesse esercitarsi il controllo

della competente Commissione.

Quanto poi all'altra pretesa dello Stato di sottoporre a controllo

la deliberazione di Giunta autorizzante il Presidente regionale a

sciogliere l'Amministrazione ospitaliera di Campi Salentina e l'atto

presidenziale che provvedeva in conformità, di tale pretesa la Regione

aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbraio 1974, giacché sotto tale

data il Commissario del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli

atti ai fini dell'esame da parte della detta Commissione, cui la

Regione, in aderenza al suo punto di vista, aveva omesso di effettuarne

l'invio.

La prima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intempestività

del ricorso in merito alla contestata questione della sottoponibilità

a controllo degli atti monocratici, non può ritenersi fondata.

La circolare ministeriale, che si esprimeva in favore del controllo

di tali atti, non poteva avere, di per sé, altro contenuto che quello

di un parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazione di

ciò che si possa o si debba ritenere le norme di legge dispongano al

riguardo. E poiché il parere del Ministro non ha alcuna efficacia

vincolante né nei confronti della Regione né della Commissione di

controllo, la quale avrebbe anche potuto decidere nel senso della non

assoggettabilità al controllo dell'atto de quo, non può farsi

riferimento alla data di comunicazione della circolare per dedurne la

violazione della competenza regionale in materia.

La seconda eccezione dell'Avvocatura, circa l'atto che avrebbe

consumato l'assunta lesione di competenza e la data sotto la quale essa

si sarebbe verificata, è invece fondata.

Non può infatti apparir dubbio che, di fronte all'atteggiamento

passivo della Regione - la quale ometteva l'invio degli atti in base al

suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame di

controllo - e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissario

del Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello

Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una

stridente incompatibilità, espressione di propositi e volontà

confliggenti, idonei a determinare di per sé un'invasione della sfera

di competenza alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei

propri diritti costituzionalmente protetti.

E poiché la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne

sotto la data del 21 febbraio 1974, non può parimenti esser dubbio che

il ricorso della Regione, notificato il 27 maggio stesso, fu proposto

oltre il termine di sessanta giorni stabilito, a pena di decadenza,

dall'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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