Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588,

secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Pugliese Antonio ed altri, iscritta al

n. 229 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal tribunale di Vigevano nel

procedimento penale a carico di Ravetta Teresa ed altri, iscritta al n.

345 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa l'11 maggio 1970 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Cardia Clemente ed altri, iscritta al

n. 281 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di taluni procedimenti penali per rissa aggravata, i

tribunali di Milano, di Vigevano e di Torino, con ordinanze emesse

rispettivamente il 9 aprile 1969, il 16 maggio 1969 e l'11 maggio 1970,

hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, che punisce con la

pena della reclusione da tre mesi a cinque anni colui che partecipa ad

una rissa se in essa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale,

in riferimento al principio costituzionale secondo cui la

responsabilità penale è personale (art. 27, primo comma, della

Costituzione).

I giudici di merito hanno rilevato in primo luogo che l'aggravante

costituita dalla circostanza "uccisione" o "lesione" opera nei

confronti dei compartecipi alla rissa a prescindere dalla sussistenza,

in ciascuno di essi, di un elemento soggettivo cui sia rapportabile.

Hanno inoltre soggiunto che non essendo la rissa un fatto idoneo a

determinare, nella sua unità, l'evento di morte o di lesione, il

singolo corrissante viene chiamato a rispondere di una circostanza che

è anche eziologicamente configurabile soltanto come fatto altrui.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

mediante atto depositato il 29 luglio 1969 chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura che, trattandosi di un reato collettivo, la

responsabilità penale investe a titolo personale principale tutti

coloro che vi hanno partecipato, tanto che non si applicano le norme

sul concorso nel reato, ed ove sia stata concretata un'ipotesi

aggravata di reato, debbono necessariamente risponderne tutti i

corrissanti. Risulta chiaramente dalla formula legislativa che coloro

che abbiano prodotto le lesioni o la morte sono responsabili inoltre,

secondo i principi generali, anche dei corrispondenti reati.

Ritiene quindi la difesa dello Stato che la norma impugnata non

preveda ipotesi alcuna di responsabilità per fatto altrui, perché il

singolo corrissante risponde sempre del reato commesso e cioè, a

seconda dei casi, di rissa semplice, rissa aggravata, o,

congiuntamente, rissa aggravata e lesioni personali od omicidio.

Ricorda infine l'Avvocatura che il principio della responsabilità

personale è stato invocato comunque a sproposito perché la Corte

costituzionale, con numerose conformi decisioni, ha interpretato

l'invocato principio costituzionale nel senso che ciascuno debba

rispondere penalmente soltanto per fatto proprio e non per fatto

altrui. Considerato in diritto :

La Corte deve esaminare se il capoverso dell'art. 588 del codice

penale contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione,

per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo corrissante

in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza

uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto

altrui, o quanto meno per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione

soggettiva in rapporto all'aggravante stessa.

Il vizio denunciato non sussiste.

È noto che secondo la costante interpretazione della Corte

costituzionale (sentenze n. 3 del 1956, n. 107 del 1957, n. 67 e 79

del 1963, n. 42 del 1965, n. 42 del 1966, n. 62 del 1967, n. 33 del

1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la

responsabilità penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda

soltanto del fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella

fattispecie legislativa della rissa aggravata venga rispettato tale

principio.

Il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso

punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad

un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta

violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel

suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la

morte.

Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua

discrezionalità politico-criminale, ha ravvisato una maggiore gravità

nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione

personale, formulando una fattispecie di reato aggravato da tali

circostanze.

Il soggetto che partecipi volontariamente ad una rissa, non ignora

di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi sviluppi per

l'incolumità personale. Il singolo compartecipe alla rissa, non è che

risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di

lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia

egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e

soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al

contrario il singolo corrissante è chiamato a rispondere solo per la

sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa

semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della

colluctatio, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato.

Quanto osservato esclude quindi che la norma impugnata configuri

una responsabilità per fatto altrui o per fatto proprio incolpevole,

così come supposto nelle ordinanze di remissione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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