Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1970 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3

della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per

l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla

commissione elettorale mandamentale di Pistoia sui ricorsi di Tronci

David ed altri, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11

giugno 1969

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La commissione elettorale mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969,

ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3

della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per

l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza

considera quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1

n. 3 della legge predetta e l'art. 48 della Costituzione.

Comparso in giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del

Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non esiste, che le

commissioni elettorali mandamentali non sono organi giurisdizionali,

che la motivazione dell'ordinanza è insufficiente, che, se la

commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la

questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della

Costituzione ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei

casi di incapacità civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi

ha provveduto.

All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentanze della Avvocatura

generale dello Stato ha confermato le tesi è le conclusioni

prospettate nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

L'ordinanza non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità

costituzionale.

Vi manca l'indicazione della disposizione impugnata, perché non

esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; né si può

discorrere di errore materiale, nel senso che l'ordinanza si intendeva

riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto che dei nominati

Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la commissione non

dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era stata

disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle

cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale

sia il profilo sotto il quale andava considerato quello che la

commissione giudica un quanto meno opinabile contrasto fra la norma

denunciata e la norma costituzionale invocata; specie perché questa fa

riferimento a tre distinte categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili

in concreto, e ciascuna valutabile sotto prospettive diverse.

Restano assorbite tutte le altre ragioni proposte dal Presidente

del Consiglio dei Ministri, compresa quella concernente l'assunto che

la commissione elettorale non sia organo giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente

disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione

delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale

mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento

all'art. 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari