Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1967 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1965 dal

Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli

Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale,

iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 26 marzo 1966.

Visti gli atti di costituzione di Fregoli Eleonora e dell'Ente

Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per la Fregoli, e l'avv. Guido

Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 20 aprile 1961, il Tribunale di Grosseto, nel

procedimento civile fra la signora Fregoli Eleonora e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma, sollevò la questione di legittimità

costituzionale del decreto presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975,

ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini della

definizione del giudizio.

Il Tribunale espresse il dubbio circa la sussistenza di un eccesso

di delega del predetto decreto, in relazione all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, in quanto, nell'accertamento della consistenza

della proprietà terriera appartenente al defunto Bernardino Petrocchi

ai fini dello scorporo, sarebbero state comprese le particelle

catastali 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del foglio 69 del

catasto dei terreni del Comune di Massa Marittima costituenti il podere

"Scopalacce", nonché i mappali 42 e 123 del foglio 70 dello stesso

Comune per i complessivi ettari 82, 26, 80 (particelle sostituite a

quelle del vecchio catasto 89, 91, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165,

166 e 167). Tali terreni, secondo l'assunto dell'attrice, non sarebbero

mai stati di proprietà del predetto Bernardino Petrocchi, bensì di

Giuseppe Petrocchi, per quanto attiene al podere Scopalacce,

pervenutogli per legato da Andrea Petrocchi (defunto nel 1928), e, per

quanto riguarda gli altri mappali, in seguito all'atto di divisione del

10 agosto 1940, intervenuto fra i fratelli Bernardino e Giuseppe

Petrocchi in relazione alla successione di Luigi Petrocchi.

Nell'accennata situazione lo scorporo avrebbe arrecato pregiudizio

alla proprietà degli eredi Petrocchi ed, in particolare, alla vedova

di Bernardino Petrocchi usufruttuaria per la quota vedovile.

Ai fini della non fondatezza della questione il Tribunale rilevava

che, attraverso la documentazione prodotta in causa, sembrava raggiunta

la prova che la valutazione della proprietà e quindi della quota di

scorporo sarebbe stata determinata in misura superiore al dovuto,

appunto per l'indebita inclusione dei mappali sopra ricordati.

Per quanto riguardava poi la validità, anche nei confronti della

vedova Fregoli, della rinunzia, da parte del detto erede (inserita in

un atto di transazione fra l'erede prof. Giulio Petrocchi e l'Ente

Maremma, del 5 luglio 1955) a fare valere l'illegittimità del decreto

di espropriazione, il Tribunale osservava che, nonostante tale

rinunzia, l'eventuale illegittimità del decreto non precludesse la

proponibilità della domanda di risarcimento di danni da parte della

signora Fregoli e respingeva perciò l'eccezione dedotta dall'Ente,

circa la improponibilità della questione di costituzionalità.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232.

In questa sede si costituivano la signora Fregoli, rappresentata

dagli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, e l'Ente Maremma,

rappresentato dagli avvocati prof. Guido Astuti e Giovanni Galloni,

depositando le deduzioni rispettivamente il 28 settembre 1961 ed il 6

ottobre 1961.

La difesa della signora Fregoli concludeva per la dichiarazione di

illegittimità del decreto di scorporo, riportandosi, in particolare,

alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale,

nell'accertamento della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949,

occorre aver riguardo alla consistenza effettiva, escludendo

dall'esproprio i beni appartenenti a terzi estranei al soggetto, nei

riguardi del quale si svolge il procedimento di espropriazione. E ciò

nonostante le risultanze catastali che, a questo fine, avrebbero

soltanto valore indicativo e non determinante.

La difesa dell'Ente pur esprimendo dubbi sulla legittimazione a

proporre la questione di costituzionalità, nel merito riteneva, in

sostanza, che mancasse la prova dell'assunto della signora Fregoli;

poiché anche il giudice del merito si era espresso in termini

dubitativi, e poiché, d'altra parte, la procedura di esproprio si era

fondata sui dati catastali intestati al de cuius; ed era stata inoltre

respinta la domanda di rettifica dei medesimi, in quanto

corrispondevano a quelli contenuti nella denunzia di successione del

defunto Bernardino Petrocchi.

La difesa della signora Fregoli presentava, in termine, anche una

memoria illustrativa.

Con ordinanza del 7 giugno 1962, questa Corte restituiva gli atti

al Tribunale di Grosseto perché, tenuto conto dei documenti già

esibiti dalle parti e di quelli che potessero ulteriormente essere

acquisiti agli atti (compresi quelli relativi al reclamo proposto dagli

interessati per ottenere la rettifica del piano di esproprio),

accertasse:

1) se i mappali del vecchio catasto, corrispondessero, in tutto o

in parte, a quelli del nuovo catasto presi a base (secondo l'assunto

dell'attrice) per la compilazione del piano;

2) se le zone di terreno relative alle mappe sopra indicate non

fossero comprese, al 15 novembre 1949, nel patrimonio terriero di

Bernardino Petrocchi.

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 29 settembre 1965, ha

ritenuto che, in seguito alla documentazione acquisita ed alla

consulenza tecnica espletata, sussiste la prova che la quota di

scorporo è stata determinata in misura superiore al dovuto, per essere

stato erroneamente calcolato nel complesso della proprietà di

Bernardino Petrocchi anche il fondo "Scopalacce" appartenente a terzi;

censito nel vecchio catasto toscano con le particelle sopra indicate,

della superficie di ettari 82, 28, 69 corrispondenti alle particelle

del nuovo catasto pure in precedenza menzionate.

Nella motivazione dell'ordinanza sono addotte le ragioni di

carattere tecnico e giuridico, in base alle quali ed in seguito agli

accertamenti espletati, il Tribunale è pervenuto alle predette

conclusioni. Accertamenti effettuati sia in base alla consulenza

tecnica, sia in base al testamento di Andrea Petrocchi del 19 luglio

1928, sia tenuto conto dell'atto di divisione, già ricordato,

intervenuto fra i fratelli Giuseppe e Bernardino Petrocchi il 10 agosto

1940, registrato a Livorno il 30 successivo. E poiché, si aggiunge

nell'ordinanza, secondo la costante giurisprudenza della Corte

costituzionale, nel contrasto fra le intestazioni catastali e

l'effettiva appartenenza dei beni, a questa è necessario aver riguardo

ai fini della legittimità dell'esproprio, il Tribunale, confermando la

non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, ha di nuovo

rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1966, n. 76.

In questa seconda fase del giudizio, si è costituita la signora

Fregoli vedova Petrocchi, rappresentata dagli avvocati Enrico Ciantelli

e Paolo Arangio Ruiz, che hanno depositato le deduzioni il 25 gennaio

1966, riportandosi alle conclusioni già prese nella prima fase del

giudizio, chiedendo cioè la dichiarazione di illegittimità del

decreto di esproprio, sostanzialmente per le stesse ragioni esposte

nelle deduzioni precedenti.

Si è pure costituito l'Ente Maremma, rappresentato dagli avvocati

prof. Guido Astuti e Guido Ruo, che hanno depositato le deduzioni in

data 15 aprile 1966.

La difesa dell'Ente, dopo un ampio riferimento ai fatti ed allo

svolgimento della controversia, in sostanza ed in sintesi, prospetta

due ipotesi: se la Corte facesse riferimento a quanto ha messo in luce

il giudice a quo circa la situazione di fatto e di diritto verificatasi

nello svolgimento della procedura di esproprio, in tale ipotesi si

sarebbe nel caso di una pronunzia di illegittimità con la formula già

adottata dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto nel decreto di

scorporo siano stati compresi terreni non appartenenti al defunto

Bernardino Petrocchi, rimettendo gli accertamenti definitivi al

riguardo al giudice del merito.

Nell'eventualità peraltro che la Corte intendesse scendere

all'esame del merito della contestazione, la difesa dell'Ente espone

varie critiche alla relazione del consulente tecnico di ufficio,

contrapponendo gli accertamenti del consulente di parte, e si sofferma

ampiamente in un riesame della documentazione che era stata esibita

davanti al giudice a quo, indagine tendente a porre in rilievo come il

Tribunale non abbia esattamente valutato le risultanze dei documenti

predetti.

Conclude quindi in via principale perché la Corte dichiari

infondata la questione sollevata dal Tribunale di Grosseto; ed, in via

subordinata, perché dichiari la illegittimità parziale del decreto

presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975, nei sensi sopra indicati.

Tanto la parte privata quanto l'Ente Maremma hanno depositato,

rispettivamente l'8 e il 10 novembre 1966, memorie illustrative delle

tesi sostenute nelle deduzioni confermando le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Nell'attuale fase della controversia, la questione da decidere

è delimitata dai quesiti proposti al giudice del merito con

l'ordinanza di questa Corte sopra menzionata.

In relazione a tali quesiti il Tribunale, confermando la rilevanza

e la non manifesta infondatezza della questione, ha precisato, come

risulta dall'ampia motivazione dell'ordinanza di rinvio, i due punti

che avevano suscitato qualche dubbio nella precedente fase del giudizio

e che avevano formato oggetto dell'ordinanza di questa Corte. Ha

precisato cioè che, in base ai documenti esibiti ed alla consulenza

tecnica espletata, risultava che la quota di scorporo (in base ai dati

del nuovo catasto corrispondenti ai mappali di quello precedente) era

stata determinata in misura superiore al dovuto, e ciò perché era

stato erroneamente calcolato nel complesso terriero intestato a

Bernardino Petrocchi, anche il fondo "Scopalacce", appartenente a

terzi.

2. - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in

situazioni del genere, non può essere disconosciuta la illegittimità

del decreto di scorporo, essendo comprensivo di zone di terreno non

appartenenti, in concreto, all'espropriando alla data del 15 novembre

1949, nonostante le intestazioni catastali, che non costituiscono per

se stesse prova della proprietà.

Poiché peraltro, gli accertamenti anzidetti sono contenuti in

un'ordinanza (il che, secondo la giurisprudenza di questa Corte è

sufficiente per l'esame della questione di costituzionalità dei

decreti di esproprio), la dichiarazione di illegittimità deve essere

espressa con la formula, in quanto si sia verificata l'accennata

situazione, in conformità della conclusione subordinata della difesa

dell'Ente Maremma. Formula che, pure in conformità della

giurisprudenza di questa Corte, fa salvo il giudizio definitivo del

Tribunale, circa la consistenza o meno dei rilievi esposti negli

scritti difensivi dell'Ente; ovvio essendo, che, in questa sede, non è

dato prendere in considerazione, né le osservazioni del consulente di

parte, né quelle relative all'interpretazione dei documenti di causa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese

zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15

novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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