Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1959

Altra decisione · depositata il 18/03/1959 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18

agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma

primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge

16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952,

n. 765; promosso con ordinanza 18 aprile 1958 emessa dal Tribunale di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Mauro Giuseppe e Alesi

Giuseppe, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre 1958.

Udita nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione

del Giudice Tomaso Perassi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Giuseppe Alesi, proprietario di un fondo tenuto in affitto da

Giuseppe Mauro, citò quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Palermo per

ottenere la condanna al pagamento del canone di locazione. Il Mauro

eccepì in compensazione il suo credito per i premi di coltivazione

relativi alle annate precedenti (1946-52) che l'Alesi non gli aveva

corrisposto. Il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per

l'adeguamento dei canoni agrari, con sentenza 12 luglio 1954, accolse

la domanda e respinse l'eccezione del convenuto, ritenendo applicabile

l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, secondo il quale

non spetta all'affittuario il premio di coltivazione quando il

concedente possegga (ipotesi che ricorreva nel caso in esame)

un'estensione di terreno inferiore ai dodici ettari.

A seguito di ricorso del Mauro, la Corte di cassazione, con

sentenza 15 ottobre 1955, cassò la sentenza del Tribunale di Palermo,

al quale rinviò la causa per nuovo esame, affermando il principio di

diritto che la legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, doveva ritenersi

incostituzionale e che andavano applicate invece le leggi nazionali, le

quali stabiliscono che il premio di coltivazione spetta all'affittuario

senza alcuna limitazione.

Ricomparse le parti dinanzi al Tribunale, il Mauro chiese che la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

regionale 14 luglio 1950, n. 54, fosse deferita alla Corte

costituzionale, che frattanto era entrata in funzione. La questione,

però, era stata già rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza

14 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanissetta. Il Tribunale

si limitò quindi a sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia

della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 24 gennaio 1957,

dichiarò non fondata la questione di legittimità del suddetto art. 5

della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54.

Trovatosi di fronte alle due pronunce, quella della Corte di

cassazione (sentenza 15 ottobre 1955), che ha ritenuto incostituzionale

la legge regionale e applicabili quindi, al caso di specie, le leggi

statali, e quella della Corte costituzionale che ha ritenuto invece

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge regionale, concernente l'esclusione del premio di coltivazione,

il Tribunale di Palermo è stato dell'avviso che spetti in definitiva

alla stessa Corte costituzionale dichiarare, a complemento della sua

precedente pronuncia, che le leggi statali in materia di affitto di

fondi rustici non si applicano alla Regione siciliana.

Le conclusioni dell'ordinanza, con cui il Tribunale di Palermo ha

rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sono le seguenti: "Le

considerazioni svolte dimostrano la rilevanza, ai fini della decisione

del presente processo, e la non manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale delle seguenti leggi della Repubblica,

nei riflessi della loro applicabilità nell'ambito della Regione

siciliana: art. 2 D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; art. 3 legge 18

agosto 1948, n. 1940; art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 476; art. 3,

comma primo, legge 15 luglio 1950, n. 505; art. 1 comma terzo, legge

16 giugno 1951, n. 435; art. 1, comma terzo, legge 11 luglio 1952, n.

765".

Il Tribunale di Palermo ha adottato questa soluzione, ritenendo che

solo una pronuncia della Corte costituzionale che, con la sua efficacia

erga omnes, dichiari che le norme di leggi statali, indicate

nell'ordinanza, non sono applicabili nel territorio della Regione

siciliana, potrà esimerlo dall'osservanza del principio di diritto

affermato nella sentenza 15 ottobre 1955 della Corte di cassazione, al

quale, altrimenti, come giudice di rinvio, sarebbe tenuto ad attenersi.

L'ordinanza, debitamente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del

Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 18

ottobre 1958.

Non essendosi costituita nessuna delle parti, il Presidente,

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 9, primo comma, delle

Norme integrative, ha sottoposto la causa all'esame della Corte in

camera di consiglio nella seduta del 17 febbraio 1959. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza 18 aprile 1958 il Tribunale di Palermo, sezione

specializzata per l'adeguamento dei canoni agrari, ha, d'ufficio,

proposto al giudizio della Corte costituzionale la questione

dell'applicabilità nell'ambito della Regione siciliana di alcune norme

di leggi dello Stato concernenti la riduzione del 30% dei canoni di

affitto di fondi rustici a titolo di premio di coltivazione al

produttore.

L'articolo 35 dello Statuto della Regione siciliana, attribuiva

all'Alta Corte per la Sicilia la competenza di giudicare sull'efficacia

delle leggi dello Stato entro la Regione in riferimento allo Statuto,

su impugnativa del Presidente regionale e del Commissario dello Stato

proposta nei termini stabiliti dagli articoli 28 e 30 dello stesso

Statuto. In conformità ai criteri affermati da questa Corte con la

sentenza n. 38 del 1957, tale competenza dell'Alta Corte per la Sicilia

è da ritenersi assorbita nella competenza generale della Corte

costituzionale, che può esercitarla sia in via principale su ricorso

del Commissario dello Stato o del Presidente regionale, sia in via

incidentale.

Le leggi dello Stato, per le quali è stata posta, in relazione

allo Statuto siciliano, la questione costituzionale della loro

applicabilità nell'ambito della Regione siciliana, rientrano nella

materia dell'agricoltura, rispetto alla quale, secondo l'art. 14, lett.

a, dello Statuto della Regione siciliana (D.L. 15 maggio 1946, n. 455,

convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) la Regione,

nell'ambito del suo territorio e nei limiti delle leggi costituzionali

dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie ed industriali

deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la "legislazione

esclusiva".

È un principio univocamente affermato dalla giurisprudenza che le

leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la

Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto

anche nel territorio della Sicilia senza che occorra un atto di

recezione da parte dell'organo legislativo della Regione. Ma la c.d.

esclusività di legislazione, attribuita dall'art. 14 dello Statuto

della Sicilia all'Assemblea regionale nelle materie in esso elencate,

fra le quali è compresa quella dell'agricoltura e delle foreste (lett.

a), sarebbe priva di valore giuridico se non si intendesse nel senso

che le leggi dello Stato concernenti una di dette materie non hanno

efficacia nell'ambito della Regione siciliana qualora su tale materia

siano state emanate in Sicilia norme legislative che, rispettando i

limiti posti dallo Statuto anche alla potestà di legislazione

esclusiva attribuita alla Regione dall'art. 14 dello Statuto speciale,

abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In

quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie

attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana,

assumono rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia la

posizione di leggi speciali di fronte a quelle generali, e come tali

prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergano.

In materia di riduzione degli affitti dei fondi rustici a titolo di

premio di coltivazione al produttore, la Regione siciliana emanò la

legge 14 luglio 1950, n. 54, la quale, dopo aver disposto che i canoni

di affitto relativi all'annata agraria 1949-50 sono ridotti del 30 % a

favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari

coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di

conduzione o di cessione ai propri soci, ha stabilito nell'art. 5 che

"non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge

allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo,

complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di

terreno seminativo" e che "per quanto riguarda i terreni

prevalentemente pascolativi, il limite per la esclusione della

riduzione dell'estaglio viene fissato in otto ettari". Con successivi

atti legislativi della Regione (D. Pres. Reg. 30 agosto 1951, n. 26, e

legge reg. 25 luglio 1952, n. 47) l'applicazione delle norme della

legge 14 luglio 1950, n. 54, fu estesa alle annate agrarie 1950-51 e

1951-52 e fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della

entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei

contratti agrari, con talune modifiche che non riguardano però l'art.

6 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54.

L'esclusione dal beneficio della riduzione del canone di affitto

disposta dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.

54, non è, invece, stabilita dalle leggi dello Stato indicate

nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, secondo le quali la riduzione

del 30% del canone di affitto dei fondi rustici spetta all'affittuario

senza alcuna limitazione.

Con ordinanza in data 14 giugno 1956 della Corte d'appello di

Caltanissetta, era stata proposta avanti la Corte costituzionale la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54.

La Corte costituzionale con sentenza 26 gennaio 1957, n. 35

dichiarò non fondata tale questione, avendo ritenuto che le

disposizioni particolari adottate dalla Regione siciliana siano intese

ad adeguare l'attuazione dei principi stessi posti a base della

legislazione statuale, perseguendo in tal modo proprio le finalità

specifiche assegnate all'Ente regione.

Sulla base di detta pronuncia, con la quale la Corte

costituzionale, dichiarando non fondata la questione sulla legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio

1950, n. 54, ha riconosciuto che tale norma è stata adottata dalla

Regione nei limiti della sua competenza, la Corte ritiene che, per

conseguenza, in applicazione degli artt. 14, lett. a, e 25 dello

Statuto della Regione siciliana, debbano dichiararsi inefficaci

nell'ambito della Regione siciliana, durante il vigore della legge

regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, le norme di leggi dello

Stato, indicate nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, per le parti

in cui esse divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14

luglio 1950, n. 54, in quanto applicano la riduzione del 30% del canone

di affitto a favore dell'affittuario senza alcuna limitazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

dichiara, in riferimento all'art. 14, lett. a, e 25 dello Statuto

della Regione siciliana, l'inefficacia, nel territorio della Regione

siciliana, delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto

1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3

agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n.

505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo

comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765, per le parti in cui

divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950,

n. 54.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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