Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 74d.P.R. 382/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Mancini Silvia contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 609 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva, in

riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevede che gli

ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, e fruenti a tale titolo di

borsa annuale di studio ai sensi dell'art. 75, sesto comma, del

medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, possano fruire di ulteriore borsa

di studio, presso università straniere, durante il periodo di

svolgimento del predetto dottorato di ricerca.

La questione si radica nel corso di un giudizio - promosso da S.

Mancini contro il Ministro della pubblica istruzione - ed avente per

oggetto l'annullamento della nota ministeriale del 24 maggio 1989 con

la quale la ricorrente, già titolare di borsa di studio per un corso

di dottorato di ricerca, era stata dichiarata decaduta, ai sensi

dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, dalla nomina

di vincitrice del concorso, indetto dal Ministero della pubblica

istruzione e concernente cinquecentodieci borse di studio per la

frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione

presso istituzioni estere di livello universitario.

Ritiene il giudice a quo che la previsione contenuta nell'art.

74, ultimo comma, succitato, e in virtù della quale chi abbia

usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca

non può fruire di altra borsa di studio, anche se per titolo

diverso, contrasti con l'art. 34 della Costituzione.

Al riguardo si precisa che il legislatore delegato, nel

disciplinare il dottorato di ricerca, ha previsto all'art. 68,

secondo comma, la possibilità che si realizzino forme di

collaborazione tra diverse università, anche straniere, "nelle quali

siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca, nei

settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato".

Ad avviso del rimettente, nell'ambito delle forme di collaborazione

previste dal succitato art. 68, sarebbe inscrivibile anche "l'invio

presso università straniere degli iscritti ai corsi di dottorato".

Questi ultimi possono partecipare - al pari dei laureati indicati

dall'art. 97, secondo comma - ai concorsi per titoli ed esami, per

l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento

all'estero.

Peraltro, sono esclusi, in virtù del disposto di cui all'art. 74,

ultimo comma, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che

abbiano già usufruito a tale titolo di borsa di studio.

Ad avviso del rimettente detta esclusione verrebbe a contrastare

con l'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, il quale

afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché l'obbligo della

Repubblica di rendere effettivo questo diritto con borse di studio,

assegni ed altre provvidenze che devono essere attribuite per

concorso. La non manifesta infondatezza della questione sarebbe,

altresì, avvalorata dalla circostanza che la norma censurata sarebbe

stata "implicitamente abrogata", ad avviso del rimettente, dalla più

recente legge 30 novembre 1989, n. 398 che detta norme in materia di

borse di studio universitarie.

In particolare l'art. 6 della legge n. 398 del 1989 disponendo che

le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di

studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con

soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei

borsisti (primo comma) e prevedendo, altresì, che chi ha già

usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda

volta allo stesso titolo (secondo comma), abrogherebbe implicitamente

il disposto di cui all'art. 74, ultimo comma, censurato.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della

proposta questione.

Rileva l'Avvocatura che il parametro evocato dal giudice a quo

ovvero l'art. 34 della Costituzione, non è idoneo a "costituire

vincoli precisi a carico del legislatore ordinario, in ordine alle

condizioni ed ai limiti dell'accesso, per concorso, alle borse di

studio".

La norma censurata si limiterebbe a stabilire una limitazione del

contributo pubblico in ordine al soddisfacimento delle esigenze di

studio dei soggetti capaci e meritevoli. Limitazione che, concernendo

una ipotesi di cumulo, nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca,

non sarebbe tale da incidere sul raggiungimento dei gradi più alti

degli studi. D'altro canto, l'intervento pubblico, operando sulla

base di risorse finanziarie definite e non illimitate, avrebbe

legittimamente cura di garantire all'istituto borsistico la più

ampia efficacia satisfattiva delle aspettative dei "capaci e

meritevoli". Preoccupazione, questa, che sarebbe pure alla base

dell'art. 34 della Costituzione, nella

parte in cui prescrive la distribuzione delle borse per concorso.

Infine, l'Avvocatura rileva che la modifica apportata dall'art. 6

della legge 30 novembre 1989, n. 398 la quale restringe il divieto di

cumulo, ammettendolo a determinate condizioni, non potrebbe valere

come "indice di incostituzionalità della normativa previgente,

indicando solo un legittimo mutamento che resta nell'ambito di scelte

discrezionali del legislatore". Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne l'art.

74, ultimo comma, del d.P.R 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), il quale stabilisce che

coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio, per un corso

di dottorato di ricerca, non possano fruirne una seconda volta, anche

se per titolo diverso.

Ad avviso del giudice a quo detta previsione - precludendo, ai

dottorandi, l'accesso ad ulteriore borsa di studio per la frequenza

di attività di perfezionamento all'estero - comprometterebbe la

collaborazione con le università straniere (nelle quali siano state

sviluppate le tematiche oggetto dei corsi di dottorato), quale

prevista dall'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980,

ponendosi, altresì, in contrasto con il diritto dei capaci e

meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, garantito

dall'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Occorre premettere che il divieto di cumulo delle borse di studio -

posto per i dottorandi dalla norma censurata - è anzitutto divieto

di attività diverse da quelle che formano oggetto dei corsi di

dottorato. Sotto questo profilo le attività di perfezionamento

all'estero - che l'ordinanza di rinvio vorrebbe consentire ai

dottorandi attraverso la rimozione del predetto divieto di cumulo

delle borse di studio - non trovano alcun riscontro in quelle che

sono le connotazioni peculiari del dottorato di ricerca.

Ed invero le scuole di perfezionamento, oggetto di specifica

disciplina da parte del legislatore, mirano a fare acquisire ai

candidati un livello formativo avanzato rispetto a determinate

professionalità; difatti, l'esame richiesto per l'accesso consiste

in una prova scritta ed in un colloquio per accertare l'esistenza del

livello di preparazione necessaria per frequentare la scuola (art.

76, sesto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980). Il dottorato risulta,

invece, preordinato a sviluppare autonome capacità di ricerca

scientifica, attraverso le quali evidenziare originalità creativa e

rigore metodologico (e, difatti, le relative prove di esame sono

intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca

scientifica, art. 71, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 382 del

1980). Pertanto, la collaborazione con le università estere che

abbiano notoriamente sviluppato le tematiche, oggetto dei corsi di

dottorato (art. 68, secondo comma, del d.P.R. citato) è cosa diversa

dai corsi di perfezionamento all'estero in sé considerati.

Detta collaborazione, invece, concerne i periodi di formazione dei

dottorandi presso università o istituti stranieri, sempre che gli

stessi periodi siano ritenuti necessari nell'ambito dei programmi

definiti e approvati dai responsabili del dottorato e di cui debbono

essere indicate le particolari modalità di svolgimento (art. 69 del

d.P.R. n. 382 del 1980).

In specie è previsto, al riguardo, che la permanenza all'estero, o

comunque fuori dalla sede del dottorato, non possa superare la metà

del periodo stabilito per il conseguimento del titolo (art. 72,

secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980). Coerentemente con

quest'ultima previsione, il legislatore ha, altresì, disposto che

l'importo della borsa di studio sia elevato del cinquanta per cento,

in proporzione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso

università o istituti di ricerca (art. 75, sesto comma, del d.P.R.

n. 382 del 1980).

Così ricostruito il quadro normativo, appare evidente che i

dottorandi possono certamente compiere periodi di formazione

integrativi presso le università straniere che abbiano notoriamente

sviluppato le tematiche, oggetto dei relativi corsi, secondo quanto

previsto dall'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 e

che questa evenienza è agevolata - sul piano economico - dalla

integrazione della borsa di studio, originariamente concessa.

Naturalmente, come già detto, la formazione all'estero dei

dottorandi, come del resto tutte le attività che fanno capo al

dottorato, devono essere ritenute necessarie per le finalità dello

stesso dottorato e debbono, altresì, ricevere l'approvazione, anche

in ordine alla durata, dei responsabili. Così disponendo il

legislatore ha inteso garantire l'alta qualificazione del dottorato

di ricerca anche e soprattutto attraverso un impegno assorbente e

continuativo dei dottorandi che precluda, in quanto tale, scelte

diverse da quelle programmate dai responsabili del dottorato, intese

ad individuare le attitudini scientifiche nel settore prescelto.

Dette scelte rientrano nella discrezionalità del legislatore e non

sono affatto lesive dell'art. 34, terzo e quarto comma, della

Costituzione, trovando, anzi, giustificazioni di ordine

costituzionale.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che fin dalle più remote

pronunce (sentenze n. 125 del 1975, e n. 7 del 1967) questa Corte ha

ritenuto che gli obblighi posti dall'art. 34 della Costituzione e

intesi a garantire il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere

i gradi più alti degli studi "debbono essere adempiuti

nell'osservanza dei limiti del bilancio dello Stato" (sentenza n. 125

del 1975). Più in particolare, e con riguardo alle borse di studio,

la Corte ha, altresì, ritenuto (sentenza n. 281 del 1992) che

"compete al legislatore, nella disciplina delle modalità di

realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un

divieto generale di cumulo che ben può trovare la sua

giustificazione di ordine costituzionale nella esigenza di impiegare

le risorse pubbliche, destinate alla realizzazione di tale diritto,

secondo criteri di razionalità e di giustizia distributiva, così da

garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti

beneficiari". Nella specie, occorre avere riguardo, in particolare,

alla circostanza che la borsa di studio è attribuita in via generale

a "tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca"

(art. 75, sesto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980), purché in

presenza dei requisiti di reddito richiesti, e che detta

generalizzazione richiede, a fortiori che siano poste condizioni che

ne limitino l'accesso, anche per salvaguardare le esigenze di

bilancio dello Stato.

Per inciso, va, altresì, rilevato che del tutto priva di

fondamento è la tesi della abrogazione della norma censurata ad

opera della successiva legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in

materia di borse di studio universitarie). Infatti, l'art. 3 della

legge n. 398 del 1989 dispone espressamente che "fino

all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca,

restano ferme le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 382

del 1980 per quanto concerne la concessione delle borse di studio per

i corsi di dottorato", disposizione ulteriormente riaffermata

dall'art. 8, terzo comma, della succitata legge n. 398 del 1989.

Dello stesso tenore è, altresì, il disposto dell'art. 6 della

stessa legge n. 398 del 1989 che - contrariamente a quanto ritenuto

nell'ordinanza di rinvio - riafferma il divieto di cumulo delle borse

di studio, "tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o

straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di

formazione o di ricerca dei borsisti". Si tratta, in altri termini,

di attività integrative che possono essere inserite nel programma

del dottorato di ricerca, con trattamenti aggiuntivi ed integrativi

che sviluppano il sistema degli artt. 72 e 75 del d.P.R. n. 382 del

1980 citato, consentendo il finanziamento dei periodi all'estero

anche con apposite borse di istituzioni nazionali e straniere, sempre

nell'ambito del programma di ricerca dei borsisti. Con ciò è

consentito un finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi per il

dottorato di ricerca, spesso incapienti per sopportare l'elevazione

fino al cinquanta per cento per i periodi all'estero (art. 75,

secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980).

Pertanto, la materia del cumulo non risulta sostanzialmente

modificata, come del resto, appare anche dagli Atti parlamentari

della legge n. 398 del 1989.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il denunciato contrasto

della norma censurata con l'art. 34, terzo e quarto comma, della

Costituzione, deve ritenersi insussistente e per conseguenza la

relativa questione va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica)

sollevata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari