Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2-novieslegge 30/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del

decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con

ordinanza emessa il 14 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Paolo Perazzo e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 553 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo

e l'I.N.P.S., il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2

marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali ed assistenziali), convertito nella legge 16 aprile

1974, n. 114, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del

periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico

di audiometria e fonologopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini

speciali, discrimina i possessori di tale diploma rispetto ai

titolari dei diplomi di laurea, con conseguente violazione dell'art.

3 della Costituzione.

Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo rileva come il diploma di audiometria venga rilasciato

al termine di un corso della durata di tre anni per accedere al quale

è necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore.

Rileva altresì come il ricorrente svolga un'attività lavorativa per

il cui esercizio è necessario il diploma di tecnico di audiometria.

Sulla base di questi elementi, ritiene il giudice rimettente che la

disposizione impugnata sia irrazionale, in quanto discrimina

immotivatamente sotto il profilo pensionistico i soggetti sopra

indicati (titolari del diploma di tecnico di audiometria) rispetto ai

titolari del diploma di laurea: vengono richiamate in proposito le

numerose pronunce di questa Corte tendenti a riconoscere "alla

preparazione professionale ogni migliore e considerazione".

2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituito

l'I.N.P.S., rimettendosi, in considerazione dei precedenti

giurisprudenziali in materia (da ultimo, la sentenza n. 275 del

1993), alla decisione di questa Corte. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),

convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 14, nella parte in cui, non

consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per

ottenere il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia

rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali, discrimina i

possessori di tale diploma rispetto ai titolari dei diplomi di

laurea.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità

della costituzione dell'I.N.P.S., avvenuta oltre i termini perentori

stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

3. - Nel merito la questione è fondata.

È opportuno premettere che le espressioni "periodi di studio

universitario e corsi speciali di perfezionamento" risultano aver

trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n.

162, che prevede un'analitica disciplina dei vari tipi di scuola che

possono essere costituiti presso le Università. In particolare, ai

sensi dell'art. 1 del citato decreto, oltre alle scuole di

specializzazione per il conseguimento di diplomi successivi alla

laurea ed ai corsi di perfezionamento cui possono iscriversi "coloro

che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario"

per "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di

studio, di aggiornamento o di qualificazione", è prevista

l'istituzione di "scuole dirette a fini speciali per il conseguimento

di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni per

i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta

ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito

universitario". L'art. 6 del citato decreto ha inoltre previsto che

per l'ammissione a tale ultimo tipo di scuola, "si applicano le

disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea", mentre

più recentemente la legge 8 agosto 1991, n. 274, ha ricompreso (art.

8), fra i periodi riscattabili ai fini previdenziali, anche "gli anni

di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole

universitarie dirette a fini speciali".

4. - Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente

affermato il principio secondo cui va riconosciuta una sempre

maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita

anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per

quest'ultima.

Più volte, infatti, è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale delle norme che non consentivano la riscattabilità

del periodo corrispondente ai corsi relativi a numerose categorie

professionali.

In particolare, con le sentenze nn. 27 del 1992 e 275 del 1993,

questa Corte ha affermato la illegittimità costituzionale dello

stesso art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,

convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non

prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata dei corsi di studi per il conseguimento dei diplomi di

educazione fisica, e di assistente sociale, rilasciati da una scuola

universitaria diretta a fini speciali. La citata sentenza n. 27 del

1992, emessa a seguito di ordinanza sollevata nel corso di un

giudizio nel quale parte era un insegnante di educazione fisica

presso il Centro Professionale "Città del ragazzo" di Ferrara, si

muove nell'ottica della non penalizzazione dei lavoratori che hanno

dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il

titolo necessario ad essere ammessi all'impiego e, quindi, sarebbe

irrazionale discriminarli rispetto ai possessori del diploma di

laurea ai quali è invece consentita la facoltà di riscattare il

periodo necessario al conseguimento dello stesso.

5. - La questione odierna, che si prospetta su casi analoghi,

comporta pertanto, tenuto conto dei principi già affermati in

precedenza, una declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma impugnata nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per

il conseguimento dei diplomi di tecnico in audiometria, di tecnico di

fonologopedia e di tecnico in audioprotesi. Tali diplomi, due dei

quali (il primo e il terzo) disciplinati congiuntamente da atti

ministeriali (Decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Università e

della ricerca scientifica e tecnologica), devono essere considerati

unitariamente, date le particolari affinità che li

contraddistinguono. Si tratta infatti di diplomi che i decreti

ministeriali 14 settembre 1994, nn. 667 e 668, qualificano

espressamente di tipo universitario ed il cui possesso viene ritenuto

dagli stessi decreti indispensabile perché detti "operatori

sanitari" svolgano le attività professionali previste. Sono diplomi

che vengono rilasciati dalle medesime facoltà universitarie a

seguito di corsi di uguale durata e relativi a materie in parte

identiche. Sulla base di tali motivi, essi devono pertanto essere

equiparati anche in ordine alle conseguenze previdenziali e

assistenziali.

Ricorrono quindi le condizioni perché la durata legale dei corsi

universitari necessari per il conseguimento dei diplomi in questione

abbia lo stesso trattamento previsto dalla norma impugnata per i

corsi di laurea;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del

d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni

trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge

di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede

la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli

studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria,

fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria

diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale

condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata

attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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