Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.P.R. 1068/1953

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 31,

comma primo, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale)

promossi con le ordinanze emesse il 29 maggio 1976 dal Tribunale di

Pistoia e il 20 gennaio 1978 dalla Corte d'appello di Cagliari,

rispettivamente iscritte al n. 559 del registro ordinanze 1976 e al n.

238 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 260 del 1976 e n. 172 del 1978.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio nazionale dei ragionieri

e periti commerciali;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avv. Vittorio Mandel, per il Consiglio nazionale dei

ragionieri e periti commerciali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 29 maggio 1976, il Tribunale di

Pistoia, su eccezione dei costituiti organi professionali, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 33,

quinto comma, della Costituzione - dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e

5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 "in quanto non vi è prevista" -

come precisa il dispositivo dell'ordinanza stessa - "la necessità

dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale

anche nei confronti degli abilitati all'insegnamento della ragioneria

negli istituti tecnici commerciali".

L'ordinanza assume che (in attesa della regolamentazione

preannunciata dallo stesso decreto 1068 del 1953) il legislatore abbia

voluto imporre la speciale abilitazione professionale ai soli diplomati

in ragioneria, correlativamente esentandone - anche se per implicito -

gli abilitati all'insegnamento della ragioneria medesima. In tal senso

varrebbe la lettera dell'art. 31 n. 4 del nuovo ordinamento del 1953

(che prevede come requisiti autonomi ed alternativi per l'iscrizione

all'albo il compimento del "corso di studi" negli istituti tecnici -

commerciali oppure il possesso dell'abilitazione "all'insegnamento

della ragioneria in detti istituti") e del successivo n. 5 dello stesso

articolo (che riferisce la necessità del conseguimento

dell'abilitazione professionale soltanto a chi abbia compiuto il "corso

di studi" predetto).

Ma l'aver equiparato l'abilitazione all'insegnamento e

l'abilitazione professionale, secondo il giudice a quo violerebbe

l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, là dove esso prescrive a

quest'ultimo fine un apposito "esame di Stato".

2. - Identica questione è stata altresì sollevata dalla Corte

d'appello di Cagliari, con ordinanza del 20 gennaio 1978.

Anche in tal caso, il giudice a quo procede dalla ricordata

interpretazione restrittiva dell'art. 31 n. 5 del d.P.R. 1068 del 1953:

in contrasto con la tesi sostenuta dal Tribunale di Cagliari, che aveva

invece ritenuto necessario l'esame di Stato per gli stessi abilitati

all'insegnamento della ragioneria. E da tale assunto l'ordinanza desume

che la norma impugnata contrasterebbe sia con le decisioni adottate in

materia da questa Corte sia con l'art. 33, quinto comma, della

Costituzione.

3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale di Pistoia

si è costituito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti

commerciali, asserendo che la proposta questione sarebbe stata già

risolta dalla Corte, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n.

43 del 1972; e ciò sul presupposto che la retta interpretazione della

norma impugnata, in relazione all'art. 2 lett. d della precedente

"legge sull'esercizio della professione di ragioniere" n. 327 del 1906,

farebbe ritenere tuttora vigente, in assenza della nuova disciplina

prevista dal decreto 1068, l'obbligo della speciale abilitazione

professionale per tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio

richiesti, intendano esercitare la professione della quale si tratta.

Per altro, di fronte al persistere di un'interpretazione difforme da

quella accolta nella citata sentenza, si renderebbe necessario - ad

evitare ogni incertezza sulle norme da applicare - che la Corte

dichiari l'illegittimità della norma in questione, nei limiti indicati

dall'ordinanza di rinvio.

Nel medesimo senso il Consiglio ha concluso mediante una memoria

depositata in vista dell'attuale udienza, in cui si mette in luce il

divario esistente fra l'accertamento della preparazione teorica dei

candidati, effettuato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della

ragioneria, e la verifica delle "capacità di applicare in pratica le

cognizioni teoriche offerte dalla ragioneria e dalle discipline con

essa collegate", occorrente ai fini dell'abilitazione professionale. In

linea subordinata, però, il Consiglio invita questa Corte a

dichiarare, con sentenza interpretativa, "accettabile e corretta... la

soluzione ermeneutica che esclude dalla iscrizione all'albo gli

abilitati all'insegnamento", chiarendo che la mancata menzione di essi

nell'art. 31 n. 5 non implicherebbe alcun esonero dall'esame di Stato.

E, prima ancora, nella citata memoria si chiede che la Corte "disponga

per l'assunzione di informazioni presso il Ministero di grazia e

giustizia al fine di conoscere il parere di quel Dicastero e di

accertare se, in particolare, quell'Ufficio legislativo, interpellato

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia espresso in data 10

marzo 1978 il parere che l'abilitazione all'insegnamento della

ragioneria negli Istituti tecnici e commerciali... non può ritenersi

equivalente all'esame per l'abilitazione all'esercizio

professionale...". Considerato in diritto :

1. - Va disposta la riunione dei giudizi instaurati dal Tribunale

di Pistoia e dalla Corte d'appello di Cagliari, data l'identità delle

questioni di legittimità costituzionale che tali giudici hanno

sollevato.

Entrambe le ordinanze procedono, infatti, dalla premessa che l'art.

31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

("Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale"),

pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di

abilitazione professionale dall'art. 2 della legge n. 327 del 1906,

valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal

superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della

ragioneria negli istituti tecnici - commerciali. Ed entrambi i giudici

ne desumono un motivo di contrasto fra le disposizioni denunciate e

l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, là dove si prescrive "un

esame di Stato... per l'abilitazione all'esercizio professionale".

2. - Come già si è ricordato in narrativa, il costituito

Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha

preliminarmente contestato l'interpretazione dalla quale muovono i

giudici a quibus. Mediante una memoria depositata alla vigilia della

pubblica udienza, la difesa del Consiglio ha anzi avanzato formale

richiesta, affinché la Corte acquisisca, "in via istruttoria",

l'avviso del Ministero di grazia e giustizia e - più precisamente - un

parere dell'Ufficio legislativo del Ministero stesso, interpellato in

proposito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ma una domanda del genere non può essere accolta, dal momento che

i mezzi istruttori utilizzabili nei giudizi sulla legittimità

costituzionale delle leggi, in applicazione dell'art. 13 della legge n.

87 del 1953 e dell'art. 12 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

giovano allo scopo di conoscere dati od elementi di fatto, non già per

stabilire in qual modo si debba interpretare la disciplina impugnata (o

per surrogare - come, in sostanza, si vorrebbe nella specie - il

mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri).

3. - Ciò posto, però, anche questa Corte è dell'avviso che alle

disposizioni in esame non si possa attribuire il senso configurato e

censurato dai giudici a quibus.

L'oggetto specifico delle presenti impugnative, vale a dire l'art.

31, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, si risolve infatti

nel preannuncio che il "termine" e le "modalità" dell'abilitazione

all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale

"saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del

Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la

grazia e giustizia": norma che, per altro, non è mai stata emanata.

Perciò la Corte ne ha tratto - con la decisione n. 43 del 1972 - la

conseguenza che "sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai

requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo e per l'esercizio

pubblico della professione di ragioniere, le norme di cui alla legge n.

327 del 1906 (art. 2, comma secondo, lettera d), ed al relativo

regolamento d'esecuzione (r.d.l. n. 715 del 1906, articoli 18-23), non

essendo state le stesse abrogate o derogate da norme successive ed in

particolare da quelle di cui alla legge n. 3060 del 1952 (articolo

unico) e al d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, nn. 4 e 5)". E la

permanenza dei particolari requisiti previsti dall'ordinamento del

1906, cioè del "compimento del biennio di pratica" e del "superamento

dell'esame teorico pratico", è stata poi riaffermata più volte, sia

dalla Corte stessa (con le sentenze n. 111 del 1973 e n. 83 del 1974),

sia da alcune contemporanee pronunce della Cassazione.

Ora, una volta chiarito che il legislatore non ha provveduto in

nessun modo ad innovare la disciplina dettata dalla legge e dal

regolamento del 1906, in tema di abilitazione professionale, è

contraddittorio sostenere - come fanno i giudici a quibus - che le

disposizioni denunciate avrebbero pur sempre una puntuale ed immediata

efficacia precettiva, consistente nel consentire senz'altro

l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e l'esercizio della rispettiva

professione, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria

negli istituti tecnici-commerciali. E la circostanza che l'art. 31,

primo comma, n. 5, non prescriva in modo espresso che gli stessi

insegnanti in questione, specificamente menzionati nel n. 4 del

medesimo comma, devono per ora possedere i requisiti prescritti

dall'ordinamento del 1906, non basta a sorreggere l'interpretazione

sulla quale si fondano le ordinanze in esame; tanto più che il d.P.R.

n. 1068 del 1953 non prende in alcuna considerazione, non solo

nell'art. 31 ma anche negli altri suoi disposti, le norme preesistenti

che transitoriamente continuano a regolare l'esercizio della

professione di ragioniere (salvo il particolarissimo caso di coloro che

vi erano stati abilitati prima ancora dell'entrata in vigore della

legge 15 luglio 1906, n. 327).

Vero è che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di

Stato, generalmente prescritto per l'accertamento di determinate

capacità professionali, altri esami che in effetti soddisfino la

medesima esigenza (come la Corte ha precisato nelle sentenze n. 174 e

n. 175 del 1980). Ma rimane fermo che tali equipollenti, rappresentando

un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti,

anziché risultare in modo implicito. E, d'altro lato, non si possono

comunque ipotizzare equipollenze del genere, là dove il legislatore

non abbia nemmeno definito - come appunto si registra nella specie - i

termini e le modalità dell'accertamento normalmente necessario per i

candidati all'abilitazione professionale.

4. - La questione è dunque inammissibile, poiché l'art.31, primo

comma, n. 5 del d.P.R. n. 1068 del 1953 non ha alcun contenuto

normativo, suscettibile di trovare applicazione da parte dei giudici a

quibus, nel senso censurato dalle ordinanze di rimessione.

Tuttavia, la Corte non può non rilevare che i dubbi di

legittimità costituzionale e le connesse difficoltà interpretative,

cui hanno dato luogo le disposizioni denunciate, verrebbero meno in

partenza se il legislatore sciogliesse - dopo trent'anni di attesa - la

riserva concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di

ragioniere e perito commerciale. Se non altro sotto questo aspetto,

risulta perciò necessario che l'ordinamento del 1953 venga completato

ed aggiornato, ponendo fine alla scoordinata sovrapposizione di leggi

scolastiche e di leggi professionali, che da tanti decenni costituisce

una nota negativa della disciplina del settore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.

1068, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Pistoia e dalla Corte d'appello di Cagliari,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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