Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 414, con il quale è stato reso obbligatorio erga omnes

l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle

aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, promosso con

ordinanza emessa il 2 luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel

procedimento civile vertente tra Gagliano Giovanna e la società

Sud-Confex di Gela, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5

maggio 1971.

Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 la relazione

del Presidente Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Gagliano

Giovanna e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con

ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971),

premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al

salario, dovrebbe applicarsi a un determinato periodo del rapporto

l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle

aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio

erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con

riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'articolo unico di detto decreto,

perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n.

1027, dichiarato illegittimo da questa Corte.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la

causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell'ordinanza,

questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il

campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge

14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di

quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa

agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una

reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della

Costituzione.

Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da

illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base

all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.

Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della

Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo

provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell'art. 1

della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante "Norme sul trattamento economico

e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di

Caltanissetta".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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