Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e

sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1

(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme

transitorie), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal

Comune di Frascati contro la Regione Lazio, iscritta al n. 529 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Frascati nei

confronti della Regione Lazio per ottenere l'annullamento della

nomina, disposta dal Comitato regionale di controllo, di un

commissario ad acta, in sostituzione del Comune inadempiente, per

l'esame e la decisione in ordine a domande di alienazione di terreni

di proprietà collettiva, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3

gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative norme transitorie), in riferimento agli artt. 128 e 97 della

Costituzione.

La disposizione denunciata, al primo comma, autorizza ad alienare

agli occupatori le superfici di terreni di proprietà collettiva su

cui siano state effettuate costruzioni non debitamente assentite

dall'ente titolare, se le opere siano conformi agli strumenti ed alle

norme urbanistiche o suscettibili di sanatoria ai sensi della legge

28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28

e successive modificazioni. La stessa disposizione prevede, al sesto

comma, che con deliberazione motivata del Comune il prezzo di

alienazione possa essere ridotto rispetto al valore determinato da

tecnici designati dalla Giunta regionale, in relazione a particolari

situazioni di esigenze abitative, per coloro che hanno eseguito o

acquistato la costruzione per destinarla a prima abitazione, se la

superficie complessiva dell'edificio non supera 400 metri quadrati.

Il Tribunale amministrativo ritiene che questa disposizione sia in

contrasto con l'autonomia degli enti locali (art. 128 della

Costituzione), in quanto lesiva del potere di scelta in ordine

all'alienazione ed alla determinazione del prezzo. In presenza di

particolari esigenze abitative la discrezionalità del Comune, che

deve motivare la propria scelta, sarebbe puramente nominale. Inoltre

sarebbe leso il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 della Costituzione), che impone di ricavare

la massima utilità dai beni della comunità locale anche in caso di

alienazione, mentre la disposizione denunciata sostanzialmente

vincolerebbe alla riduzione del prezzo di vendita.

Il giudice rimettente ritiene che la soluzione della questione di

legittimità costituzionale sia rilevante, in quanto il suo

accoglimento farebbe venire meno le ragioni stesse del provvedimento

oggetto del giudizio principale. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale concerne le norme

transitorie per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva

oggetto di costruzioni abusivamente effettuate, dettate dalla Regione

Lazio nel contesto della legge 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime

urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che

l'autorizzazione ad alienare agli occupatori le superfici di terreni

di proprietà collettiva su cui sono state effettuate costruzioni non

debitamente assentite dall'ente titolare (art. 8, primo comma),

unitamente alla possibilità di ridurre il prezzo di alienazione

quando la costruzione sia destinata a prima abitazione (art. 8, sesto

comma), violi l'autonomia del Comune (art. 128 della Costituzione)

nello scegliere se procedere o meno all'alienazione, obbligandolo

sostanzialmente alla vendita ed alla riduzione del prezzo, in

contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione

(art. 97 della Costituzione).

2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

La disposizione denunciata si inserisce nel contesto della

disciplina che regolamenta il regime urbanistico dei terreni di uso

civico, prevedendo che la Giunta regionale, sentito l'Assessore

regionale agli usi civici, possa autorizzare l'alienazione di

proprietà civiche divenute edificatorie in conformità al piano

regolatore generale. I proventi dell'alienazione devono essere

destinati all'acquisto di terreni sui quali si trasferiscono i

vincoli esistenti sui terreni alienati o all'esecuzione di opere di

miglioramento fondiario sul demanio collettivo (art. 5 della legge

regionale n. 1 del 1986).

Il procedimento previsto per l'autorizzazione regionale

all'alienazione, che nella disciplina a regime è rilasciata in ogni

singolo caso con uno specifico provvedimento, è sostituito nella

disciplina transitoria da un'autorizzazione ex lege all'alienazione

di terreni che non rientrino in zone specificamente protette o di

particolare interesse pubblico, edificati in conformità agli

strumenti urbanistici o con costruzioni abusive suscettibili di

sanatoria (art. 8, primo comma, della stessa legge).

La legge non obbliga il Comune ad alienare, ma disciplina

l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che

gravano sui beni, restando ogni altra valutazione in ordine alla

opportunità della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle

discrezionali determinazioni dell'ente locale.

Anche la prevista possibilità di ridurre, rispetto al valore

determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, il prezzo di

vendita del terreno a chi ha eseguito la costruzione abusiva o l'ha

acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione non obbliga

il Comune alla riduzione del prezzo né determina la misura della

riduzione stessa, attribuendo all'ente locale solo la facoltà di

derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in ragione della

situazione abitativa esistente. La legge è diretta a consentire in

tal modo una valutazione che tenga conto dell'interesse pubblico a

trarre la massima utilità dall'alienazione del bene, ma che

consideri anche la condizione del bene e le esigenze collegate a

situazioni nelle quali l'utilizzo della costruzione risponde ad

essenziali necessità abitative (cfr. sentenza n. 169 del 1994).

Si è dunque in presenza di norme che non obbligano il Comune

nella sua azione amministrativa, ma che disciplinano atti di

competenza regionale, quali l'autorizzazione alla alienazione, o

attribuiscono al Comune una facoltà, quale la possibilità di

ridurre, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico, il prezzo

di vendita dei beni considerati.

Non è dunque lesa l'autonomia del Comune ed è anche esclusa la

violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3

gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative norme transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 128

e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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