Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria) e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento

del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti

stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°

giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito in legge

29 febbraio 1980, n. 33 promosso con ordinanza emessa il 20 marzo

1991 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sul ricorso

proposto da Guido Cremonini, iscritta al n. 621 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40, prima

serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei Conti, con ordinanza 20 marzo 1991 - emessa nel

corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto del ricorrente a

percepire l'indennità integrativa speciale, relativa al trattamento

di pensione erogatagli dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali

(C.P.D.E.L.), per il periodo in cui, dopo il collocamento a riposo,

aveva prestato attività lavorativa presso l'orfanotrofio di

Castelnuovo Emilia - ha sollevato, in riferimento all'art. 36, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e

15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio

1980, n. 33.

Nell'ordinanza si osserva che questa Corte, con sentenza n. 566

del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99,

quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone

la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei

pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma,

presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici.

Ciò in quanto tale sospensione era stata prevista in via assoluta e

non in relazione ad una retribuzione che superasse un minimo

prestabilito.

Il giudice a quo ha dedotto che, pur dopo tale declaratoria

d'illegittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 17, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del D.L. 30 dicembre

1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), al

pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, non

spetta l'intera indennità integrativa relativa al trattamento

pensionistico, prevedendo dette norme una sostanziale decurtazione

del suo trattamento pensionistico.

Tale decurtazione contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione,

in quanto - come quella disposta dall'art. 99, quinto comma, del

d.P.R. n. 1092 del 1973, già dichiarato illegittimo - opera senza

che sia stabilito l'ammontare minimo della retribuzione, in relazione

alla quale essa diventa operante.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata alcuna costituzione di

parte e la questione è stata fissata per l'esame in camera di

consiglio ai sensi dell'art. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 843 e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella l.

29 febbraio 1980, n. 33, in quanto il primo vieta il cumulo

dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione nei

confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di

terzi iniziato posteriormente al 31 dicembre 1978; il secondo

stabilisce il congelamento degli incrementi dell'indennità

integrativa speciale, accertati dall'1 gennaio 1979, nei confronti

dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi in

corso alla data del 31 dicembre 1978. È fatto salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tale disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma,

della Costituzione, perché implicherebbe una sostanziale

decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza che sia

stabilito il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale

tale decurtazione diventa operante.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad

oggetto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità

integrativa speciale, connessa al trattamento di pensione, erogatagli

dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), per il

periodo (protrattosi dall'1 agosto 1971 al 31 ottobre 1979) in cui,

dopo il collocamento a riposo, aveva prestato attività lavorativa

presso l'orfanotrofio di Castelnuovo Emilia. Il giudice a quo ha

provveduto, con sentenza parziale, all'accoglimento della domanda per

quanto riguarda il diritto del ricorrente a percepire l'indennità

integrativa speciale sulla pensione, fino al 31 dicembre 1978 in

misura intera e, dal primo gennaio 1979 alla cessazione

dell'attività lavorativa, con le limitazioni di cui agli artt. 17

della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.l. n. 663 del 1979, conv.

nella legge n. 33 del 1980. Contestualmente, con ordinanza di

rimessione a questa Corte, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale delle norme indicate.

Tale questione è rilevante (e quindi, ammissibile) nel giudizio a

quo, perché dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale

deriverebbe l'accoglimento integrale della domanda, venendo a cadere

le limitazioni ostative poste dalle norme impugnate.

2. - Nel merito la questione è fondata.

Va premesso che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, aveva già stabilito che la corresponsione

dell'indennità integrativa speciale "è sospesa nei confronti del

titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto

qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti

pubblici, anche se svolgono attività lavorativa".

Successivamente, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 843 ha ampliato tale principio, disponendo che l'indennità

integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione "percepita

in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi",

dovendosi comunque fare salvo "l'importo corrispondente al

trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni

lavoratori dipendenti".

In tale quadro normativo si è inserita la disposizione dell'art.

15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio

1980, n. 33), la quale ha stabilito che, "nei confronti dei

pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data

del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa

speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della legge 21

dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agl'incrementi

dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi".

Questa Corte, con la sentenza n. 566 del 1989, ha statuito - nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto

comma, sopra citato, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - che "la

diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere

giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36,

primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una

retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la

misura". Con la conseguenza che non sono legittime norme che

implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento

pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento

dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa

operante.

Ne deriva che, in base al suddetto principio, l'art. 17, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30

dicembre 1979, n. 663 sono costituzionalmente illegittimi; il primo

di essi ha infatti previsto l'esclusione; il secondo, il congelamento

(nell'importo dovuto al 31 dicembre 1978) dell'indennità integrativa

speciale, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro

subordinato, senza determinare la misura della retribuzione oltre la

quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti. Tale

determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al

legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto

dell'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663

(Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv.

nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non

determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano

operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa

speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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