Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della

fauna e disciplina della caccia") e n. 14 tariffa allegata alla legge

Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13

("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") in relazione

ad altre leggi statali, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986

dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Trentin Franco ed altri contro Regione Piemonte iscritta al n. 755

del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di giudizi promossi da concessionari di riserve di

caccia e aziende faunistico-venatorie, che contestavano la pretesa

della Regione Piemonte del pagamento di una tassa di concessione di

lire 8.000 per ettaro, il Tribunale di Torino ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost.,

dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979,

n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6

marzo 1980, n. 13, in quanto - fissando l'ammontare della tassa di

concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende

faunistico-venatorie nella misura di lire 8.000 per ettaro - non

hanno rispettato i limiti massimi stabiliti al riguardo dall'art. 3

della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre

1979, n. 594.

Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 119 Cost., le

regioni hanno autonomia finanziaria "nelle forme e nei limiti

stabiliti dalle leggi della Repubblica" e pertanto, in materia di

tasse di concessioni regionali, sono tenute a rispettare i limiti

stabiliti al riguardo dalla legislazione statale. In proposito,

l'art. 3 della l. n. 281 del 1970 dispose che dette tasse non

potessero essere determinate dalle leggi regionali, in sede di prima

applicazione del tributo, in misura superiore al 120% delle

corrispondenti tasse erariali. Successivamente la l. 23 novembre

1979, n. 594, ne consentì l'aumento in "misura non superiore al

triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972". Pertanto, essendo

la tassa erariale di lire 200 per ettaro (art. 23, l. 2 agosto 1967,

n. 799), gli aumenti previsti dalle leggi n. 281 del 1970 e n. 594

del 1979 non consentivano di elevare le tasse in questione a lire

8.000 per ettaro, con la conseguente illegittimità costituzionale

della normativa impugnata.

In via subordinata, per il caso in cui non sia ritenuta fondata la

questione sollevata, sotto il profilo - dedotto dalle parti private -

che l'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 avrebbe

attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto

attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie

e delle riserve di caccia, il tribunale di Torino ha poi sollevato

anche questione di legittimità costituzionale di detto art. 24, per

contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto non stabilisce le forme e i

limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia normativa regionale

al riguardo.

Dinanzi a questa Corte non vi è stato intervento né costituzione

di parti private. Considerato in diritto

2. - Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17

ottobre 1979, n.60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg.

Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto, fissando in lire 8.000 per

ettaro l'ammontare della tassa di concessione regionale per le

riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, contrasterebbero

con l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione al disposto delle

leggi statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. In via subordinata,

ove la su detta questione sia ritenuta infondata sotto il profilo che

l'art. 24, ult. comma, l. 27 dicembre 1977, n. 968 abbia attribuito

alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla

disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle

riserve di caccia, il Tribunale di Torino ha sollevato anche

questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma,

della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 119 Cost.,

in quanto, se interpretato nel senso su detto, non stabilisce i

limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia legislativa

regionale al riguardo.

3. - Questa Corte, con la sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte

6 marzo 1980, n. 13. Pertanto, non essendo stati prospettati profili

nuovi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Con quella stessa sentenza questa Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma secondo, della l.

reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava

in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio

delle aziende faunistico-venatorie. Cosicché la questione sollevata

dal Tribunale di Torino, per quanto attiene all'art. 57, comma

secondo, della legge reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui

determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e

l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, va dichiarata

manifestamente infondata, essendo stata la norma già dichiarata

costituzionalmente illegittima nella parte impugnata.

La Corte, non si è ancora pronunciata, invece, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte n.

60 del 1979, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro

la tassa per le concessioni e l'esercizio delle riserve di caccia.

4. - Secondo l'ordinanza di rimessione detta statuizione contrasta

con l'art. 119 Cost., avendo la legge regionale determinato la tassa

in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della l. n. 281

del 1970 e dall'articolo unico della l. n. 594 del 1979, così

violando i limiti del potere impositivo regionale stabiliti dalla

legislazione statale in attuazione del principio stabilito dall'art.

119 Cost., secondo il quale le regioni a statuto ordinario hanno

autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi

della Repubblica.

La questione è fondata.

Questa Corte, con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha già

dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di altre leggi

regionali, con le quali le tasse per la concessione e l'esercizio

delle riserve di caccia erano state determinate in misura superiore a

quella prevista dalle l. statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979.

In tale sentenza si osserva in proposito che, avendo le regioni a

statuto ordinario, a norma dell'art. 119 Cost., autonomia finanziaria

nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale, in

mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un

determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale

riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non può

legittimamente esplicarsi.

In attuazione di tale principio, l'art. 3 della l. n. 281 del

1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione

delle regioni a statuto ordinario - dopo avere disposto, in materia

di tasse sulle concessioni regionali, che esse debbono applicarsi

agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle

loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello

Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative stabilì

che "nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare

della tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle

corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono

essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel

limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo

precedente". In seguito l'articolo unico della l. 23 novembre 1979,

n. 594 dispose che le regioni a statuto ordinario potessero aumentare

le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al

triplo dell'ammontare in vigore all'1° aprile 1972. Ulteriori limiti

al potere impositivo regionale furono disposti dall'art. 25, n. 11,

del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n.

131); né può ritenersi che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977

(recante la nuova legge sulla caccia), abbia attribuito alle regioni

una illimitata potestà tributaria riguardo alle tasse sulle riserve

di caccia, giacché - come ha affermato questa Corte nella citata

sentenza n. 271 del 1986 - detto art. 24 si limita a confermare

l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia,

senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale.

Ne deriva che l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n.

60, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla

legislazione statale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte in cui ha fissato l'ammontare della tassa per il rilascio

ed il rinnovo delle concessioni per le riserve di caccia in lire

8.000 per ettaro.

La questione sollevata in via subordinata va conseguentemente

dichiarata assorbita

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte

6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni

regionali"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento all'art. 119 Cost.;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l.

reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della

fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determinava

in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende

faunistico-venatorie, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma

secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la

tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui

determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le

aziende di caccia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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