Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1999

Altra decisione · depositata il 28/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 7

maggio 1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal senatore Francesco Tabladini nei confronti di

Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, promosso con ricorso del

pretore di Milano, notificato il 7 settembre 1998, depositato in

cancelleria il 13 ottobre 1998 ed iscritto al n. 29 del registro

conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico, tra altri, del

senatore Francesco Tabladini, il pretore di Milano, con ordinanza

emessa il 1 dicembre 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione

del 7 maggio 1997 che ha ritenuto che i fatti per i quali il senatore

Tabladini è sottoposto a procedimento penale innanzi allo stesso

pretore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità,

ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudice ricorrente espone che il senatore Tabladini è stato

citato a giudizio, in ordine al reato di cui agli artt. 110-112

numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni edifici del

centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica

presso il locale tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio

di due magistrati in servizio, rispettivamente, presso il tribunale

di Brescia e la Procura della Repubblica presso detto tribunale, "a

causa delle loro funzioni e precisamente per aver archiviato il

procedimento relativo alla costruzione dell'immobile denominato

"Cristal Palace" ".

Nel corso del procedimento, ritenendo di non poter accogliere

l'eccezione sollevata dall'imputato, il pretore di Milano ha

trasmesso copia degli atti al Senato della Repubblica, per la

determinazione circa l'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, ai sensi dell'allora vigente decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 555 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art.

68 della Costituzione). Il Senato, approvando la proposta della

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta

del 7 maggio 1997, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso

il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ha pertanto

dichiarato l'insindacabilità.

È quindi contro detta delibera che il pretore ha promosso

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ritenendo che il

Senato abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto

i fatti specifici addebitati al senatore Tabladini sarebbero estranei

all'ambito di operatività dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Le attività diverse da atti parlamentari tipici possono rientrare,

secondo il ricorrente, nell'area della prerogativa costituzionale

soltanto a due condizioni: a) deve trattarsi di condotta che, sebbene

tenuta al di fuori del Parlamento, è tuttavia connessa all'attività

parlamentare, in quanto proiezione esterna di iniziative poste in

essere dalle assemblee parlamentari o dalle commissioni; b) la

condotta deve essere finalizzata alla divulgazione di tali iniziative

con l'utilizzo di qualsiasi mezzo lecito di comunicazione del

pensiero.

Ma nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nella specie: infatti,

il contenuto delle scritte non può in alcun modo essere ricondotto

all'attività parlamentare, contrariamente a quanto sostenuto nel

giudizio penale dalla difesa del senatore; né l'apporre scritte sui

muri può qualificarsi come un mezzo lecito di manifestazione del

pensiero, in quanto rientra nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.

639 cod. pen..

La valutazione compiuta dal Senato sarebbe quindi, secondo il

ricorrente, del tutto arbitraria e svincolata dalle caratteristiche

concrete del caso in questione, risultando manifesta l'estraneità

della condotta del parlamentare ai concetti di "opinione" o di

"esercizio delle funzioni" previsti dalla norma costituzionale; i

comportamenti tenuti dal senatore Tabladini costituirebbero invece

attività politica non connessa all'esercizio di attività

parlamentare e come tale sottoponibile al sindacato del giudice

penale, sussistendo estremi di reato.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.

300 del 18 luglio 1998 di questa Corte.

Il pretore di Milano ha notificato in data 7 settembre 1998 il

ricorso e l'ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica,

depositandoli poi, insieme con la prova dell'avvenuta notifica, nella

cancelleria della Corte costituzionale in data 13 ottobre 1998.

3. - Con atto depositato il 16 settembre 1998 si è costituito in

giudizio il Senato, che, con ulteriore atto depositato il successivo

26 settembre, ha svolto le proprie deduzioni e, attraverso la

ricostruzione delle vicende, parlamentari e processuali, che hanno

dato origine alla pronuncia di insindacabilità e al susseguente

conflitto, ha concluso nel senso dell'inammissibilità di esso - per

la parte in cui mira a censurare nel merito la valutazione effettuata

dal Senato - e comunque nel senso della correttezza della delibera

parlamentare, argomentando la riconducibilità degli atti e dei

comportamenti del senatore Tabladini all'esercizio delle sue

funzioni, anche alla luce dei precedenti parlamentari in materia.

In prossimità della camera di consiglio il Senato ha ulteriormente

depositato una memoria nella quale, riassumendo le vicende del

procedimento e sottolineando in particolare la tardività del

deposito del ricorso da parte del ricorrente pretore di Milano,

rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 26 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha

concluso per una declaratoria di improcedibilità del conflitto, alla

luce del consolidato orientamento in tal senso della Corte

costituzionale.

Alla deduzione accennata, il Senato ha aggiunto altresì taluni

ulteriori rilievi circa il venir meno dell'interesse al giudizio da

parte del ricorrente, in conseguenza del mancato rispetto della

sequenza di adempimenti e di termini per il conflitto: benché non

sia previsto un termine per sollevare il conflitto di attribuzioni,

infatti, ad avviso del Senato, una volta che il conflitto sia

sollevato ma - come è nella specie - male coltivato deve ritenersi

estinta la facoltà di sollevarne uno nuovo sullo stesso oggetto e

per le medesime circostanze, poiché altrimenti verrebbe meno la

ratio del procedimento, che è quella di risolvere tempestivamente

una situazione di contrasto dannosa per il corretto funzionamento

delle istituzioni, e si aprirebbe una pericolosa incertezza nei

rapporti tra poteri, soggetti a mutevoli determinazioni di uno di

essi.

Il Senato conclude pertanto per l'inammissibilità o per

l'improcedibilità o comunque per il rigetto del ricorso, secondo le

osservazioni formulate negli atti sopra indicati. Considerato in diritto

1. - È stato sollevato dal pretore di Milano conflitto di

attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione

alla deliberazione con la quale, il 7 maggio 1997, il Senato ha

ritenuto che i fatti addebitati al senatore Francesco Tabladini nel

procedimento penale dinanzi allo stesso pretore costituiscono

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono

quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Secondo il ricorrente, con detta deliberazione il Senato ha

ricondotto alla sfera di applicabilità della prerogativa

dell'insindacabilità comportamenti che non possono in alcun modo a

essa ricollegarsi e in tal modo ha leso le attribuzioni

costituzionali dell'autorità giudiziaria.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 300 del 1998 con cui

questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato al

Senato, a cura del ricorrente, in data 7 settembre 1998; il ricorso e

l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione, sono stati

depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo

13 ottobre.

3. - Il Senato della Repubblica, tempestivamente costituitosi in

giudizio, ha concluso per l'improcedibilità o l'inammissibilità del

conflitto, e comunque per il rigetto di esso, ribadendo la

riconducibilità delle condotte del senatore all'espressione di

opinioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

4. - L'eccezione di improcedibilità che attiene alla valida

instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione ha carattere

pregiudiziale.

4.1. - L'eccezione è fondata.

4.2. - Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri

dello Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali

nelle quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la

prima con la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso, e

la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che

sull'ammissibilità - è rimesso all'iniziativa della parte

interessata, che, in particolare, all'esito della prima fase, ha

l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla

notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, ma anche

al deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati,

nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi

dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 449 del 1997).

Al riguardo, questa Corte ha numerose volte affermato che il

deposito del ricorso nel termine indicato costituisce un adempimento

necessario perché possa aprirsi la seconda fase del giudizio sul

conflitto, e che l'anzidetto termine ha carattere perentorio perché

è da esso che decorre l'intera catena degli ulteriori termini

stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto

comma, delle richiamate norme integrative (v., oltre alla citata

sentenza n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del 1999; 342 e 274

del 1998).

4.3. - Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine per il

deposito del ricorso, non può procedersi allo svolgimento

dell'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato

della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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