Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e

terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41

("Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle

scuole di sci nella provincia autonoma di Trento"), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 agosto 1979 dal pretore di Pergine

Valsugana nel procedimento civile vertente tra Covi Giorgio e il

Segretario Generale della Giunta Provinciale di Trento, iscritta al

n. 719 del Registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1979 dal pretore di Fondo nel

procedimento civile vertente tra Seppi Gino ed altri e la Provincia

autonoma di Trento, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 dell'anno

1980.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per la Provincia

autonoma di Trento.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad una ingiunzione

emessa dalla provincia autonoma di Trento nei confronti di Giorgio

Covi per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente

all'accertato esercizio dell'attività di maestro di sci senza la

prescritta licenza, il Pretore di Pergine Valsugana ha sollevato,

d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 agosto 1979 (R.O. 719/79),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e

terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n.

41.

Il Pretore, premesso che la competenza a giudicare della

opposizione doveva ritenersi fondata, non già sulla legge statale 3

maggio 1967, n. 317, ma sulla legge della Provincia di Trento n.

41/1976, ha rilevato che tale legge, nel disciplinare la riscossione

delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, ha creato una

procedura difforme da quella prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n.639.

La procedura prevista nella legge provinciale, infatti, si articola

nella emissione di una ingiunzione priva delle caratteristiche

previste dal predetto T.U. n. 639/1910, in quanto dotata

dell'efficacia di titolo esecutivo senza che sia necessaria la previa

vidimazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Inoltre,

dopo aver osservato che, a norma dell'art. 27, comma terzo,

l'opposizione all'ingiunzione va proposta dinanzi al Pretore del

luogo in cui l'infrazione è stata accertata mediante ricorso da

presentarsi nel termine di trenta giorni, il giudice a quo osserva

che la legge provinciale incide sulla competenza come stabilita dal

C.P.C. e deroga agli articoli 163, e seguenti, dello stesso codice,

senza che gli articoli da 8 a 15 dello Statuto Trentino Alto Adige

prevedano alcuna competenza della Provincia in materia di procedura

civile o in materia di procedura amministrativa per la riscossione di

entrate patrimoniali.

2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Trento,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata infondata la questione sollevata dal

Pretore di Pergine Valsugana.

L'Avvocatura osserva che il Pretore ha omesso di considerare che

la legge statale 24.12.1975, n. 706, all'articolo 8, disciplina la

riscossione delle sanzioni per la commissione di illeciti

amministrativi, prevedendo una procedura identica a quella riprodotta

nella Legge provinciale. La Provincia Autonoma di Trento, pertanto,

non ha esercitato alcun autonomo potere in materia di procedura

civile ma si è soltanto adeguata, riproducendola, alla normativa

statale vigente.

Non si è costituita la parte privata del giudizio a quo.

3. - Nel corso di un giudizio di opposizione a tre ingiunzioni

emesse dalla Provincia Autonoma di Trento nei confronti di Gino

Seppi, Lino Larcher e Gianni Seppi per il pagamento di una sanzione

amministrativa conseguente all'accertato espletamento dell'attività

di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Fondo ha

sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 17.12.1979 (R.O.

40/1980), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27,

secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3.12.1976,

n. 41 per contrasto con gli articoli 116 Cost. e degli artt. 8 - 15

dello Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 630/1972).

I profili prospettati nella ordinanza emessa dal Pretore di Fondo

coincidono con quelli prospettati nella ordinanza del Pretore di

Pergine Valsugana, mentre viene ipotizzata, in aggiunta al parametro

costituito dagli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,

la violazione dell'art. 116 Cost.

Nel giudizio nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze riferite in narrativa hanno ad oggetto le

medesime disposizioni e pongono due questioni identiche: i relativi

giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con una unica sentenza.

2. - La prima questione concerne la legittimità costituzionale

dell'art. 27 della Legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976 n. 41

nella disposizione, contenuta nel capoverso, che, prevedendo

l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente

dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria, detta una disciplina

difforme dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che lo Statuto del

Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) preveda

competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la

riscossione delle entrate patrimoniali.

La questione è manifestamente infondata.

Con la sentenza n. 72 del 1977 questa Corte ha già affermato che

rientra nella competenza legislativa regionale - e quindi, anche

della Provincia Autonoma di Trento - la disciplina dei requisiti e

delle modalità di emanazione delle ingiunzioni di pagamento,

compresa la possibilità che queste siano considerate titolo

esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente

autorità giudiziaria, trattandosi di atti di natura non

giurisdizionale.

3. - La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale

del comma terzo del predetto art. 27, che, disciplinando il

procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che

l'opposizione stessa può esser proposta, entro un certo termine, con

ricorso al Pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

La questione è fondata.

Non vi è dubbio, infatti, che la disposizione impugnata,

nell'individuare il giudice competente del giudizio di

opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione

è stata accertata, disciplina una materia di natura

squisitamente giurisdizionale. Secondo il consolidato orientamento di

questa Corte, non solo deve escludersi che spetti

alle Regioni e alle Province Autonome una qualsiasi competenza in

materia giurisdizionale (sent. n. 4 del 1956, n.12 del 1957, n. 81

del 1976, n. 72 del 1977), ma deve anche affermarsi che "nel

disciplinare le materie rientranti nella propria competenza

legislativa, sia essa concorrente o esclusiva, gli organi legislativi

delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con la normativa,

generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e

sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinnanzi all'autorità

giudiziaria ordinaria o amministrativa" (sent. n. 81 del 1976).

Sulla base dei predetti principi, appare del tutto evidente

l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della

legge Provinciale sopra riferita, in quanto diretta a disciplinare

una materia statutariamente non assegnata alla competenza legislativa

della Provincia Autonoma di Trento. Né, in senso contrario, può

rilevare l'asserita coincidenza con corrispondenti norme statali,

poiché, pur concedendo in via ipotetica la correttezza di tale

rilievo, peraltro assai dubbia in fatto, alla Provincia Autonoma di

Trento, come del resto a ogni altra Regione, è preclusa in base alla

giurisprudenza di questa Corte, ogni possibilità di riproduzione

nelle proprie leggi di norme legislative statali, in quanto

comporterebbe un'indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del

1963).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma

terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge

Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con

riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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