Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1974

Altra decisione · depositata il 04/07/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

autonoma della Sardegna, notificato il 13 luglio 1973, depositato in

cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti

1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento

19 maggio 1973 del Comandante del compartimento marittimo della

Sardegna col quale la società Eurallumina era stata autorizzata alla

discarica dei propri residui di lavorazione in mare aperto.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'Avv. Salvatore Satta, per la Regione autonoma della

Sardegna, ed il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 13 luglio 1973 la Regione autonoma della

Sardegna, premesso che con provvedimento del Comandante del

compartimento marittimo della Sardegna del 19 maggio 1973 la S.p.a.

Eurallumina di Portovesme era stata autorizzata alla discarica dei

propri residui di lavorazione in mare aperto, chiedeva a questa Corte

di voler dichiarare la competenza di essa Regione in materia di

"scarichi industriali nelle acque marine" e quindi annullare quel

provvedimento; ed in subordine, dichiarare non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, in relazione

all'art. 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca

marittima), e dell'art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (norme

di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di

pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale) per

contrasto con l'art. 3, lett. i, dello Statuto speciale per la

Sardegna.

Il ricorso, per il regolamento del conflitto di attribuzione

determinato dal detto provvedimento, veniva notificato al Presidente

del Consiglio dei ministri, al Comandante del compartimento marittimo

della Sardegna e alla società Eurallumina.

In punto di fatto, la Regione ricorrente ricordava che, venuta a

sapere della domanda di autorizzazione ad effettuare in mare lo scarico

di residui industriali avanzata dalla detta società, aveva invitato il

Comandante del compartimento a non provvedere perché assolutamente

incompetente in base al disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 del

1965 con cui erano state trasferite all'amministrazione regionale le

funzioni amministrative dell'autorità marittima statale, concernenti

oltre alla disciplina della pesca, "i permessi per il versamento nelle

acque di rifiuti industriali"; e che tuttavia il Comandante del

compartimento aveva concesso l'autorizzazione "in applicazione ordini

Ministro Marina Mercantile di concerto Presidenza Consiglio Ministri"

ed ai sensi della legge n. 963 del 1965 e del regolamento di esecuzione

approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e di ciò, con messaggio

di servizio urgente del 19 maggio 1973, pervenuto il 21 successivo,

aveva dato comunicazione alla Presidenza della Giunta regionale sarda.

In funzione del proposto regolamento, deduceva che per il combinato

disposto degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965, 145 del d.P.R. n.

1639 del 1968 e 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965, "la competenza a

svolgere l'istruttoria, a disporre gli accorgimenti tecnici necessari

per evitare l'inquinamento, a concedere e revocare le autorizzazioni

agli scarichi di rifiuti industriali spetta in via esclusiva alla

Regione sarda", e che quindi il provvedimento del Comandante del

compartimento appariva lesivo della competenza della Regione ed in

contrasto con gli artt. 3, lett. i, e 4, lett. a, nonché 56 dello

Statuto speciale.

Osservava ancora la ricorrente che, in contrario, non si poteva

sostenere che solo rispetto al mare territoriale si sarebbe effettuato

il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti

l'autorizzazione agli scarichi.

A) Anzitutto, nel caso dello scarico dei rifiuti industriali il

limite delle acque territoriali non ha alcun valore giuridico: "la

distanza dalla costa a cui ci si deve portare per compiere gli scarichi

non deriva infatti da considerazioni giuridiche, in cui la

territorialità acquisti un qualsivoglia rilievo, ma esclusivamente

tecniche, nel senso che un determinato specchio di mare, con i suoi

abissi e con il moto di correnti che presenta, appare più idoneo di

altri al versamento dei rifiuti".

La legge fornirebbe, al riguardo, due decisive prove: a) non dice

una parola dell'ambito territoriale entro il quale gli scarichi si

possono compiere, ed anzi, ai fini della relativa disciplina,

applicabile anche ai cittadini operanti nel mare libero, non dà alcun

rilievo al carattere territoriale delle acque sibbene ai limiti ed alle

modalità degli scarichi ed ai fini della salvaguardia del patrimonio

idrobiologico; b) la legge ed il regolamento, poi, spesso si

riferiscono alla distanza dalla costa (a cui anche il limite della

territorialità delle acque si riferisce) al fine di trarne determinate

conseguenze (es.: classificare il tipo di pesca che si intenda

praticare, stabilire le attrezzature occorrenti, disporre l'iscrizione

in particolari registri). Ma anche qui la distanza dalla costa ha un

significato eminentemente tecnico. "È dunque chiaramente assurdo e

contraddittorio ritenere che il limite delle acque territoriali segni

il limite entro cui l'autorizzazione agli scarichi industriali può

essere concessa dalla Regione o dallo Stato"; "l'unico elemento

rilevante per la legge ed il regolamento è, infatti, la maggiore

idoneità tecnica del tipo di scarico e del luogo prescelto per

effettuarlo, onde evitare gli inquinamenti".

Ed infine, sul punto, la Regione, deduceva che contro queste

considerazioni non si sarebbero potute invocare le numerose pronunce

della Corte in cui il mare territoriale ha costituito il criterio per

determinare in un modo o nell'altro, la competenza regionale, perché

in quelle sentenze il detto criterio è stato riferito ad un concetto

di sfruttamento di un bene, e qui invece si tratta di tutela per la

Regione delle proprie acque e del proprio patrimonio.

B) La limitazione della competenza della Regione ad autorizzare

scarichi nelle sole acque territoriali, appare inammissibile sotto un

secondo profilo: perché i poteri di autorizzazione agli scarichi nel

d.P.R. n. 1627 appaiono indissolubilmente connessi alla funzione di

salvaguardia del patrimonio ittico, disciplinata dalla legge e dal

regolamento e trasferita alla Regione con le norme d'attuazione. Per

effetto di qualche gioco di correnti ciò che sia stato scaricato anche

a grandissima distanza dalla costa può venirvi ricondotto, e quindi

pregiudicare il patrimonio ittico nelle acque territoriali e dunque

nell'ambito della stretta competenza della Regione. Con la conseguenza

che "negare la competenza regionale in materia di scarichi solo perché

si tratti di scarichi oltre le sei miglia dalla costa equivale a negare

la competenza attribuitale in tema di pesca e di tutela del patrimonio

ittico, proprio perché diviene possibile compromettere questo

patrimonio operando a qualche distanza - ed al limite a pochi metri di

distanza - dalle acque territoriali".

La Regione ricorrente, infine, per l'ipotesi subordinata che la

legge ed il regolamento per la pesca marittima dovessero essere

interpretati diversamente, rappresentava la necessità che fosse

sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge n. 963 del 1965, in relazione all'art. 1, e dell'art. 1 del

d.P.R. n. 1627 del 1965 per contrasto con l'art. 3, lett. i, dello

Statuto speciale, in quanto le dette norme limiterebbero la competenza

esclusiva della Regione in materia di pesca.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 27 luglio 1973,

chiedeva che la Corte, previe le più opportune declaratorie, in

particolare per quel che concerne la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n.

963 del 1965 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965, volesse

respingere il ricorso, dichiarando spettare alle autorità statali le

funzioni concernenti il rilascio di autorizzazione all'immissione di

rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici

nelle acque marittime al di fuori del limite territoriale della

Sardegna.

La doglianza della Regione è - secondo l'Avvocatura -

manifestamente infondata. Anzitutto, perché, sia l'intitolazione del

d.P.R. n. 1627 del 1965 che la letterale dizione dell'art. 1, limitano

espressamente il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in

materia di pesca e saline (e conseguentemente in materia di

autorizzazione di scarichi di rifiuti in mare) con riferimento al

demanio marittimo e al mare territoriale, ed escludono dal

trasferimento quelle relative al mare libero.

Ed inoltre perché l'attribuzione alla Regione della potestà

legislativa in materia di caccia e pesca (art. 3, lett. i, dello

Statuto) non può non trovare il limite nel territorio della Regione,

con la inclusione, al più, del mare territoriale.

D'altra parte, sembra al resistente che, per avere, in subordine ed

in via incidentale, dedotto l'anzidetta questione di legittimità

costituzionale, la stessa Regione dubiti del fondamento della doglianza

principale.

A proposito della questione subordinata, poi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, sostenendone la manifesta infondatezza,

eccepiva che l'attribuzione alla Regione di competenza in materia di

pesca non può comportare il venir meno dei poteri dello Stato per

quanto concerne la tutela delle risorse biologiche oltre il limite

delle acque territoriali e cioè oltre il limite del potere regionale,

e che fosse del tutto irrilevante l'argomento secondo cui i

provvedimenti dell'autorità statale relativi alle zone di mare libero

potrebbero aver ripercussioni anche sulla pesca nelle acque

territoriali, circostanti l'isola.

In conclusione, la Regione potrebbe avere un interesse al buon uso

da parte delle autorità statali dei poteri ad esse spettanti, ma non

potrebbe pretendere di esercitarli; d'altronde, ove si portasse la

contraria tesi alle sue naturali conseguenze, si dovrebbe giungere a

ritenere attribuite alla Regione sarda anche le funzioni delle altre

Regioni (ad es. Liguria o Toscana) il cui esercizio può avere

conseguenze sulla pesca dell'isola.

3. - Con la memoria la Regione, dopo aver effettuato una

ricognizione delle fonti normative, rilevava che l'interpretazione

dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 fornita dall'Avvocatura dello Stato,

poggia sul presupposto che il mare territoriale rappresenti il massimo

limite spaziale della Regione e per ciò stesso della sua competenza,

ed opponeva la non fondatezza di codesto assunto.

A suo avviso, oggetto immediato di tutela delle ricordate norme

sarebbe il mare territoriale e quindi questo, in quanto segna il limite

estremo della sovranità statale, costituisce ad un tempo un limite

tanto alle funzioni statali che a quelle regionali: la funzione di

tutela delle acque territoriali svolta dallo Stato con effetti

incidenti oltre l'ambito segnato dalle acque medesime per ragioni

logiche e giuridiche non può essere preclusa alla Regione, e quindi ad

essa spetta di compiere atti della stessa natura al di fuori del limite

spaziale del mare territoriale. E se un impedimento esiste, esiste

necessariamente sia per lo Stato che per la Regione, essendo il limite

spaziale causa (comune) dell'impedimento.

La locuzione "mare territoriale" di cui all'art. 1 del d.P.R. n.

1627, non ha una portata riduttiva dell'espressione "acque marittime"

di cui all'art. 14, lett. d, della legge n. 963 ed all'art. 145 del

d.P.R. n. 1639, ma ha voluto semplicemente, "confermare l'unità della

Repubblica ripartita in Regioni, salvando le autonomie regionali con il

richiamo al limite territoriale".

Di fronte agli scopi avuti di mira dalle leggi sulla pesca, il

richiamo alla nozione di mare territoriale serve "a precisare

l'elemento costitutivo territoriale dell'ente attributario delle

funzioni trasferite" e "ad individuare, attraverso la relazione col

territorio, i soggetti abilitati a chiedere l'autorizzazione alla

immissione dei residui".

Ed in contrario non si possono invocare (come fa l'Avvocatura) le

interferenze fra Regioni le cui acque territoriali si fronteggino,

perché questo possibile conflitto è risolto dall'art. 1 del d.P.R. n.

1627, con l'attribuzione della competenza per i vari provvedimenti alla

Regione da cui potrebbe partire l'effetto inquinante.

In sostanza, il potere di autorizzare gli scarichi industriali

nelle acque marine è attribuito alla Regione per consentirle di

perseguire lo scopo particolare, ed anche generale, di tutelare le

risorse biologiche del mare e di proteggere così la fauna ittica e la

pesca; e non solo nei limiti del mare territoriale, dato che l'utile

conseguimento di quello scopo può aversi in modo essenziale evitando

immissioni moleste anche fuori dalle acque territoriali.

Con la memoria, la Regione, d'altra parte, insisteva nella tesi

che, se fosse interpretato diversamente, l'art. 14 della legge n. 963,

così come tradotto nell'art. 145 del d.P.R. n. 1639, in relazione

all'art. 1 del d.P.R. n. 1627, sarebbe in contrasto con l'art. 3,

lett. i, dello Statuto in riferimento anche ai successivi artt. 6, 56 e

57.

Se, infatti, le norme d'attuazione avessero limitato il potere

della Regione di autorizzare lo scarico in mare di residui industriali,

e quindi fossero compressi i poteri ampiamente attribuiti dall'art. 14

della legge n. 963, sarebbe violato anche l'art. 56 dello Statuto per

ciò che si avrebbe una incisione ablativa nelle attribuzioni

amministrative regionali determinate dagli artt. 6 e 57: il d.P.R. n.

1627 avrebbe, quindi, sottratto, con lo strumento del decreto

legislativo, una parte delle funzioni ad essa Regione spettanti per

disposizione costituzionale.

4. - All'udienza del 20 marzo 1974 l'Avv. prof. Salvatore Satta,

per la Regione autonoma della Sardegna, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive

richieste. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Regione

autonoma della Sardegna, in relazione al provvedimento del 19 maggio

1973 del Capo del compartimento marittimo della Sardegna con cui la

S.p.a. Eurallumina di Portovesme è stata autorizzata alla discarica

dei propri residui di lavorazione in una zona del mare libero a

sud-ovest dell'isola, chiede a questa Corte di voler dichiarare la

competenza di essa Regione "in materia di scarichi industriali nelle

acque marine", e quindi annullare il detto provvedimento; ed in

subordine, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 14

luglio 1965, n. 963, in riferimento all'art. 1, e dell'art. 1 del

d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, per contrasto con l'art. 3, lett. i,

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per

la Sardegna).

2. - Si controverte tra le parti circa la spettanza e l'ampiezza

(della potestà legislativa e) delle attribuzioni amministrative in

materia di immissione o versamento di rifiuti industriali nelle acque

del mare. Dalla Regione, a fondamento del proposto ricorso per

conflitto di attribuzione, si assume che "a sensi del combinato

disposto degli artt. 14 della legge 14 luglio 1965, 145 del d.P.R. 2

ottobre 1968 e 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 - la competenza a

svolgere la istruttoria, a disporre gli accorgimenti tecnici necessari

per evitare l'inquinamento, a concedere e revocare le autorizzazioni

agli scarichi di rifiuti industriali spetta in via esclusiva alla

Regione sarda", e che tale competenza trovi riscontro negli articoli 3,

lett. i, e 4, lett. a, 6, 56 e 57 dello Statuto speciale. Dallo Stato,

invece, si assume che spettino "alle autorità statali le funzioni

concernenti il rilascio di autorizzazione all'immissione di rifiuti di

lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici nelle acque

marittime al di fuori del limite del mare territoriale della Sardegna".

Essendo pacifico tra le parti che rientrano nella sfera di

competenza costituzionale della Regione i poteri relativi ai permessi

per il versamento dei rifiuti industriali nelle acque del mare

territoriale, l'oggetto della controversia risulta delimitato: ciascuna

delle parti pretende di essere competente in ordine a quei permessi

qualora il versamento debba aver luogo nelle acque del mare libero.

A giudizio della Corte, e per i motivi che seguono, i poteri in

contestazione sono di spettanza dello Stato.

3. - Ai sensi dell'art. 3, lett. i, dello Statuto speciale la

Regione ha potestà legislativa in materia di "pesca"; e per il

successivo art. 6, esercita le funzioni amministrative nella stessa

materia.

"Pesca" come materia di competenza regionale, è l'attività

diretta, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito, a

catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di

vita siano date acque.

Codesta attività, in sé e finalisticamente considerata, evidenzia

determinati interessi tipici, privati e pubblici; e le norme che la

disciplinano, proprio di codesti interessi integrano la tutela.

Accanto ad essi sono altri interessi, il cui perseguimento è

certamente giovevole alla pesca, ma che ha una ben più ampia o

generale portata: così, la conservazione ed il miglioramento del

patrimonio ittico, delle risorse biologiche del mare e dell'ambiente

marino in genere sono, ormai ed in misura sempre crescente, contenuto

di esigenze da tutti avvertite e considerate meritevoli di tutela

nell'ordinamento interno e sul piano internazionale.

Per la protezione di tali cose (insuscettibili per altro di far

parte in via esclusiva di date zone giuridicamente rilevanti del mare,

e per esempio di quello territoriale), soccorrono vari strumenti, e tra

questi rientra la disciplina delle immissioni nelle acque del mare di

rifiuti industriali, siano essi inquinanti o meno. L'interesse che

sottende a tali attività, anche se connesso indirettamente a quelli

caratterizzanti la pesca, ne è ovviamente diverso, e ciò basta,

riguardando il fenomeno sotto l'angolo visuale che qui interessa, ad

escludere che la "pesca", assunta nello Statuto speciale de quo come

materia di potestà legislativa o di funzioni amministrative, possa a

rigore comprendere, in modo immediato o meno, anche le dette

immissioni.

Tale avviso trova riscontro in una precedente pronuncia di questa

Corte (sentenza n. 23 del 1957). In quell'occasione, adita in sede di

impugnativa in via diretta da parte dello Stato di un testo legislativo

approvato il 7 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna e

contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni

amministrative in materia di pesca, la Corte ebbe a dichiarare

l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2 n. 5 del

detto testo, in forza della quale all'amministrazione regionale sarebbe

spettato di "concedere - sentita per le zone di mare la capitaneria di

porto - le autorizzazioni e le limitazioni di cui al disposto dell'art.

9 del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604" e cioè quelle relative al

versamento di rifiuti di stabilimenti industriali nelle acque pubbliche

e nelle zone di mare, e motivò nel senso che "trattasi di materia

d'industria piuttosto che di pesca", aggiungendo che detta materia,

anche in sede di decentramento delle proprie funzioni, lo Stato aveva

riservato ai propri organi.

Ora, tale pronuncia sul punto merita d'essere confermata, per

l'estraneità, nel senso indicato, dell'interesse in oggetto a quelli

tipici della "pesca" come materia.

4. - Intervenute le norme di attuazione dello Statuto speciale per

la Sardegna in materia di pesca (cit. d.P.R. n. 1627 del 1965) che

prevedono il trasferimento all'amministrazione regionale delle funzioni

amministrative dell'autorità marittima statale concernenti tra

l'altro, "i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti

industriali" relativamente al mare territoriale (art. 1), e soprattutto

tenendo conto di dette norme, sono in questa sede prospettate dalle

parti le richiamate (e contrastanti) tesi interpretative.

Il punto di vista della Regione ricorrente non può essere

condiviso.

In primo luogo rilevano il contenuto ed il limite della "pesca"

come materia ex art. 3, lett. i, dello Statuto, come sopra precisati.

In secondo luogo soccorre il dato letterale offerto dal fatto che

tanto nella intitolazione del decreto presidenziale quanto nel testo

del citato art. 1 si fa riferimento al mare territoriale. E non vale

in contrario sostenere che tale riferimento serva per "precisare

l'elemento costitutivo territoriale dell'ente attributario delle

funzioni trasferite" e per "individuare attraverso la relazione col

territorio i soggetti abilitati a chiedere l'autorizzazione

all'immissione dei residui": in verità, anche ad ammettere che quel

riferimento giovi a codesti fini, è innegabile che tali relazioni non

sono le sole possibili.

Va poi considerato che praticamente con l'uso di quella espressione

non si è operata una limitazione o riduzione della competenza

statuaria; e si è, invece, operato un ampliamento di essa in quanto

alla tutela degli interessi propri della pesca si è aggiunta quella

dell'interesse perseguibile attraverso la disciplina delle ripetute

immissioni nel mare territoriale di rifiuti industriali.

Gli argomenti addotti dalla Regione a sostegno della tesi della

limitazione o riduzione e della irrazionalità e ingiustificatezza

della stessa, non sono probanti e comunque non sono al fine decisivi.

Anche se si seguisse la tesi della Regione che la distanza dalla

costa, e specificamente il limite di ampiezza del mare territoriale, di

per sé possa non avere valore giuridico per la ripartizione delle

competenze in materia tra Regione e Stato, e che, ai fini della

salvaguardia del patrimonio idrobiologico, soltanto rilevino i limiti e

le modalità degli scarichi, si deve ricordare che in generale al

criterio spaziale si fa ricorso per comporre casi di concorso o di

conflitto di diritti o di interessi, e constatare che mano a mano che

ci si allontani dalla costa di una Regione (e nella specie, della

Sardegna) il concreto interesse locale gradatamente si affievolisce

sino a venir meno.

Poi, va tenuto in preminente conto che per la disciplina delle

attività nel mare libero sono gli Stati chiamati a provvedere anche in

ossequio a pattuizioni internazionali e possibilmente in stretta

collaborazione; e della violazione di norme o di regole o della lesione

di interessi, da chiunque poste in essere in atto o tendenzialmente

sono gli Stati a rispondere, di modo che, nella materia de qua e per la

specie, appare più che giustificato che sia lo Stato (italiano) a

disciplinare, autorizzare, sorvegliare l'attività di pesca di tutti i

cittadini nel mare libero e che sia lo Stato ad attendere alla

disciplina, in astratto ed in concreto, delle immissioni di rifiuti

industriali nel mare libero, considerate (ed in quanto siano

considerate) connesse all'attività di pesca in quello stesso mare ed

anche per le conseguenze dannose che quelle immissioni possano causare

nel mare territoriale.

Ed infine, e soprattutto, rileva l'interesse nazionale, che in

quanto tale richiede e comporta una competenza statale e che impone

unitarietà nella disciplina (e nelle modalità, nonché nei criteri di

applicazione delle norme) delle immissioni di rifiuti industriali nel

mare libero; interesse nazionale che qui opera anche come ratio della

limitata aggregazione a quello tipico della pesca di un settore ad esso

estraneo. Ed inoltre, a parte la dimensione ultranazionale del

problema, c'è una esigenza di parità di trattamento sopra codesto

punto, tra tutti i cittadini, e tra la Regione autonoma della Sardegna

e le altre Regioni, a statuto speciale o ordinario, aventi o meno

competenza legislativa e attribuzioni amministrative in materia di

pesca nel mare territoriale.

5. - In dipendenza di quanto sopra non sussistono gli estremi, in

termini di rilevanza e di non manifesta infondatezza, perché questa

Corte possa e debba sollevare la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965 e 1 del

d.P.R. n. 1627 del 1965 in accoglimento dell'eccezione proposta, in

subordine, dalla Regione.

Sul punto in controversia, la competenza della Regione della

Sardegna è quella che testualmente risulta dall'art. 1 del d.P.R. n.

1627 del 1965, più volte citato. La norma non pare in contrasto con

l'art. 3, lett. i, dello Statuto; e non lo è neppure con il successivo

art. 4, lett. a: nonostante l'affermazione fatta da questa Corte nella

ripetuta sentenza n. 23 del 1957 (affermazione incidentale, dato che in

quella occasione si discuteva della conformità o meno della norma

regionale impugnata all'art. 3, lett. i) rimane decisivo il fatto

sopravvenuto della aggregazione della funzione de qua alla "pesca". E

le altre pretese violazioni degli artt. 6, 56 e 57 dello stesso

Statuto, di conseguenza, non sono neppure configurabili.

I poteri di cui si tratta sono, quindi, - si ripete - di spettanza

dello Stato. E questo, a mezzo delle autorità a ciò preposte, non

mancherà di farne buon uso in coerenza con l'interesse che al riguardo

la Regione non può non avere. Il coordinamento tra Stato e Regione

nell'esercizio delle funzioni in materia di pesca potrebbe dirsi essere

una costante dei rispettivi comportamenti siccome, d'altronde, è

evidenziato dal secondo e terzo comma dello stesso art. 1 del d.P.R. n.

1627 del 1965.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare

l'immissione nelle acque marittime (al di là del mare territoriale) di

rifiuti di lavorazione industriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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