Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2001

Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

2 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio

Salamone, promosso con ricorso del tribunale di Monza, notificato il

12 luglio 2000, depositato in cancelleria il 21 ottobre 2000 ed

iscritto al n. 48 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato

Giuseppe Scozzari - imputato del reato di diffamazione a mezzo della

stampa, con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato,

in danno deldott. Fabio Salamone - il tribunale di Monza, con atto

del 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione del 2 febbraio 1999 che ha ritenuto che

i fatti per i quali è stata contestata la suddetta imputazione al

deputato Scozzari concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente

insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Il tribunale ricorrente espone che si procede nei confronti del

deputato Scozzari per avere questi, nel corso di una intervista

rilasciata al settimanale "Il Borghese", offeso la reputazione del

dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di

pubblico ministero presso il tribunale di Brescia, era stato

"l'ispiratore e l'esecutore di una montatura giudiziaria" che aveva

costretto il dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di

Ministro e che il trasferimento presso la procura della Repubblica di

Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare

sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro.

Con atto del 2 febbraio 1999, la Camera dei deputati, in

accoglimento della proposta della Giunta per le autorizzazioni a

procedere, ha, come detto, deliberato che i fatti per i quali è in

corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ed ha

pertanto dichiarato l'insindacabilità.

È contro tale delibera che il tribunale di Monza ha sollevato

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ritenendo che la

Camera abbia illegittimamente esercitato il proprio potere in quanto

i fatti addebitati al deputato Scozzari sarebbero estranei all'ambito

di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Le

dichiarazioni del deputato, rilasciate a margine di un convegno

organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico

trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, dovrebbero, infatti,

ricondursi ad una personale attività di propaganda svolta dallo

stesso deputato in attuazione del mandato politico che intercorre tra

elettori ed eletti.

Le dichiarazioni medesime sarebbero, pertanto, ad avviso del

tribunale ricorrente, prive del necessario collegamento specifico con

atti e documenti parlamentari, di talché le medesime, non

inscindibilmente connesse con l'esercizio della attività

parlamentare del deputato in questione, dovrebbero restare soggette

al sindacato del giudice penale, a meno di non voler trasformare di

fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione da strumento di tutela della autonomia parlamentare in

privilegio personale.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

di questa Corte n. 91 del 2000.

Ricevuta in data 3 aprile 2000 la comunicazione dell'ordinanza di

ammissibilità del conflitto, il tribunale di Monza ne ha notificato

copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera

dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 12 luglio 2000,

depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte

costituzionale il successivo 21 ottobre 2000.

3. - Con atto depositato il 27 luglio 2000 si è costituita in

giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente,

eccependo preliminarmente la inammissibilita/improcedibilità del

conflitto a causa del mancato rispetto del termine di notificazione

dell'ordinanza di ammissibilità e del ricorso.

Subordinatamente, la difesa della Camera ha eccepito quali

ulteriori ragioni di inammissibilità del conflitto la invalidità

delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso introduttivo non

essendo possibile, stante la loro illeggibilità, riferirle ai

componenti del collegio giudicante, nonché la irritualità della

notifica dell'atto introduttivo dal momento che trattandosi di

ordinanza e non del ricorso mancherebbe quell'elemento indispensabile

allo scopo che è l'ordine del giudice alla cancelleria di procedere

alla notificazione stessa.

Nel merito la Camera ha chiesto il rigetto del ricorso osservando

che la tutela offerta dalla insindacabilità penale delle opinioni

non deve intendersi limitata solamente a quelle manifestate

specificamente in ambito parlamentare, ma va estesa a tutte quelle

che siano espressione della attività di "politica parlamentare"

svolta dal componente delle Camere, a nulla rilevando che esse siano

state manifestate intra od extra moenia.

In prossimità della camera di consiglio, la difesa della Camera

dei deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite

le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha

eccepito, quale ulteriore motivo di improcedibilità del conflitto,

la tardività del deposito nella cancelleria di questa Corte degli

atti notificati in data 12 luglio 2000. Considerato in diritto

1. - È stato sollevato dal tribunale di Monza conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione

alla deliberazione da questa assunta in data 2 febbraio 1999 con la

quale si è ritenuto che i fatti contestati al deputato Giuseppe

Scozzari, e per i quali è pendente giudizio penale di fronte al

predetto tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio

delle funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il tribunale ricorrente, la Camera dei deputati, con la

citata deliberazione di insindacabilità, ha illegittimamente

esercitato il proprio potere, stante la inesistenza del necessario e

specifico collegamento fra le dichiarazioni rese dal deputato

Scozzari e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ed ha in tal modo

leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.

2. - Nel costituirsi in giudizio la Camera dei deputati ha,

preliminarmente, eccepito, tra l'altro, la improcedibilità del

conflitto stante il mancato rispetto del termine perentorio fissato

per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità.

3. - L'eccezione è fondata.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due

distinte ed autonome fasi, entrambe rimesse alla iniziativa della

parte interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria

delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la

decisione definitiva sul merito oltre che sulla ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha anzitutto l'onere di

provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di

ammissibilità, entro il termine da quest'ultima fissato. Termine

che, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, "è da

osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal

Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle

leggi sul Consiglio stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924,

n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte

costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, legge n. 87

del 1953" (cfr. ordinanza n. 386 del 1985).

Nella specie, il ricorso e l'ordinanza risultano notificati in

data 12 luglio 2000 e quindi ben oltre la scadenza del termine di

sessanta giorni fissato nell'ordinanza stessa.

4. - Non essendo stato rispettato il termine perentorio per la

notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità non

può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Monza nei confronti della

Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari