Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 28 dicembre 1962 dal Tribunale di Matera nel procedimento civile

vertente tra Di Tursi Filomena e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della

previdenza sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1959 la signora

Filomena Di Tursi conveniva davanti al Tribunale di Matera l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, esponendo che questo si era

rifiutato di accreditarle i contributi figurativi per il periodo di

interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio e durato

dal 6 novembre 1956 al 25 febbraio 1957, e chiedendo che esso fosse

dichiarato tenuto a provvedere all'accreditamento.

L'Istituto, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda,

osservando che il provvedimento definitivo di rigetto era stato

motivato dal fatto che l'attrice risultava obbligatoriamente assicurata

per il periodo, per il quale era chiesta l'attribuzione dei contributi

figurativi, e che pertanto questi non potevano esserle attribuiti.

Rispondeva la difesa dell'attrice insistendo nella tesi del diritto

di questa a che si aggiungesse al numero dei contributi corrispondenti

alle giornate di lavoro attribuite il numero dei contributi

corrispondenti al periodo di gravidanza e di puerperio, affinché

l'astensione involontaria dal lavoro non si risolvesse in un danno per

l'assicurata. Nell'ipotesi che non fosse accolta l'interpretazione

proposta dell'art. 10, primo comma, del decreto presidenziale 26 aprile

1957, n. 818, in relazione all'art. 56, n. 3, del decreto 4 ottobre

1935, n. 1827, essa chiedeva che il Tribunale dichiarasse non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di

quella norma, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Il Tribunale, riconosciuta la rilevanza della questione, osservava

che essa non poteva essere dichiarata manifestamente infondata, in

quanto l'art. 12, primo comma, del decreto presidenziale 26 aprile

1957, interpretato in relazione all'art. 10, primo comma, apportava una

evidente limitazione del diritto all'accreditamento dei contributi

fittizi per i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante

lo stato di gravidanza e di puerperio ed era quindi ipotizzabile un

eccesso di delega in riferimento all'art. 37 della legge 4 aprile 1952,

n. 218, ed all'art. 76 della Costituzione. Pertanto rimetteva la

questione all'esame della Corte costituzionale con ordinanza emessa il

28 dicembre 1962, ma pervenuta alla cancelleria della Corte, con

inescusabile ritardo, solo l'11 giugno 1963, dopo essere stata

notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e

comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 4

aprile 1963, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 187 del 13

luglio 1963.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, depositando tempestivamente le

proprie deduzioni, nelle quali esso fa sostanzialmente richiamo a due

recenti sentenze della Corte, n. 4 del 12 febbraio 1963 e n. 78 dell'8

giugno 1963, ed afferma che la questione ora proposta trova già in

esse la più adeguata e corretta soluzione, posto che il dubbio sulla

legittimità della norma denunciata è stato sollevato in relazione al

contenuto del primo comma dell'art. 10 del decreto presidenziale 26

aprile 1957, n. 818.

Tali conclusioni sono state ribadite dalla difesa dell'Istituto

all'udienza di discussione della causa. Considerato in diritto :

Il richiamo, che la difesa dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale ha fatto nelle proprie deduzioni scritte e ripetuto nella

discussione orale, alla recente giurisprudenza della Corte nella

materia che costituisce oggetto del presente giudizio, è esatto e

rilevante.

La questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Matera

nell'ordinanza del 28 dicembre 1962 concerne infatti la legittimità

costituzionale di disposizioni, le quali escludono in taluni casi

l'accreditamento dei contributi cosiddetti fittizi per i periodi di

interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e

di puerperio. Senonché il Tribunale non ha preso nella dovuta

considerazione un aspetto essenziale del regolamento della materia,

che, se sottoposto ad un attento esame, avrebbe potuto indurlo a

decidere senz'altro il merito della controversia sottoposta al suo

giudizio.

I principi informatori del sistema della pensione di invalidità e

vecchiaia si ricollegano, come questa Corte ha esplicitamente

riconosciuto già nella sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, ad uno stato

di bisogno del lavoratore, al quale la legislazione previdenziale

intende garantire il soddisfacimento delle necessità vitali al

verificarsi di quegli eventi, che ne annullino o riducano le capacità

di lavoro e di guadagno. E nel sistema si inserisce il beneficio dei

contributi figurativi, in virtù del quale si computano ai fini

assicurativi anche determinati periodi, durante i quali sia venuta meno

la possibilità di versare i contributi a causa di eventi meritevoli di

speciale considerazione, e comunque non imputabili né al lavoratore,

né al datore di lavoro.

Questi eventi - osservava la Corte nella successiva sentenza n. 78

del 25 maggio 1963 - attengono tutti a situazioni straordinarie o

patologiche della vita del lavoratore, quali il servizio militare, le

malattie di una certa durata, la gravidanza e il puerperio, la

disoccupazione, il cui particolare rilievo le rende degne di speciale

tutela.

Aggiungeva però, testualmente: "Deriva logicamente, e ciò non

può non avere rilevanza sul terreno giuridico, che la concessione dei

contributi figurativi, intesi - come si è detto - ad eliminare le

conseguenze dannose dei fatti accennati riguardo alla realizzazione

della più completa difesa sociale contro l'invalidità e la vecchiaia,

non ha ragione di permanere qualora i soggetti che ne dovrebbero

beneficiare si trovino ad avere assicurato un trattamento

previdenziale, uguale a quello dell'assicurazione obbligatoria in

questione, che li pone al coperto dalle conseguenze della diminuita o

cessata capacità di guadagno, garantendo un minimo vitale".

Nel settore del lavoro agricolo, in particolare, venuta meno la

norma dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,

che poneva un limite al numero dei contributi computabili in favore dei

lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla

pensione di invalidità o di vecchiaia o per i superstiti, per effetto

della sentenza n. 84 dell'8 giugno 1963 di questa Corte, che ne ha

dichiarato la illegittimità costituzionale, i diritti dei lavoratori

agricoli sono regolati dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e si

considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento

della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di

lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Si avvera pertanto in siffatti casi proprio la situazione descritta

sopra, e prevista dalla citata sentenza n. 78 del 1963, nella quale i

soggetti che dovrebbero beneficiare della assicurazione conseguono un

trattamento previdenziale uguale a quello previsto, anche nei casi di

forzata assenza dal lavoro;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in

relazione all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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