Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1960 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 novembre

1957, n. 1051, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1959 dal

Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Grandi Astorre e

la Società p. az. "Columbia", iscritta al n. 64 del Registro ordinanze

1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del

24 aprile 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituito avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La

Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Genova, con sentenza del 3 febbraio 1959,

condannava il sig. Astorre Grandi a pagare alla Società Columbia la

somma di L. 202.277 quale prezzo di merce precedentemente acquistata;

contemporaneamente, poiché la società attrice aveva chiesto il

rimborso delle spese giudiziali, per questa parte della domanda il

Pretore proponeva questione di legittimità costituzionale della legge

7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, in riferimento agli artt. 70

e 76 della Costituzione: infatti l'attrice pretendeva la liquidazione

degli onorari d'avvocato benché il suo difensore fosse iscritto

soltanto nell'albo dei procuratori: ma il diritto a questi onorari (o

meglio, a metà di questi onorari) deriva dall'art. 8 della

deliberazione 15 febbraio 1958 del Consiglio nazionale forense,

approvato con decreto 28 febbraio 1958 dal Ministro Guardasigilli,

cioè da una deliberazione presa in virtù dei poteri conferiti al

Consiglio dalla legge predetta; dimodoché, se risultasse provata la

illegittimità costituzionale di quest'ultima, cadrebbe l'art. 8 della

deliberazione consiliare e, con esso, il diritto dell'attrice alla

liquidazione degli onorari d'avvocato.

Perciò lo stesso giorno, 3 febbraio 1959, il Pretore di Genova

emetteva ordinanza di rinvio a questa Corte. L'ordinanza è stata

regolarmente notificata il 20 febbraio 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale il 24 aprile 1959.

Il Presidente del Consiglio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, con deduzioni del 13 marzo 1959.

2. - Secondo l'ordinanza di rinvio, la deliberazione del Consiglio

nazionale forense è un regolamento delegato; la delega sarebbe

contenuta nella legge 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, norma

impugnata, che attribuisce al Consiglio la potestà di stabilire i

criteri per la determinazione dei compensi spettanti a procuratori ed

avvocati; e questa norma non contiene alcuna determinazione di principi

direttivi e di limiti temporali e spaziali, come invece richiede l'art.

76 della Costituzione per la delega dell'esercizio di funzioni

legislative; ma - osserva il Pretore di Genova - la materia degli

onorari e dei diritti forensi aveva già la sua disciplina in una legge

precedente (legge 13 giugno 1942, n. 794), che perciò il 7 novembre

1957 è stata implicitamente abrogata, tanto è vero che la

deliberazione consiliare del 15 febbraio 1958 ne riproduceva le norme

apportandovi anche qualche modifica: ne deriverebbe che la legge

impugnata ha attribuito al Consiglio funzioni che sono di norma

riservate al Parlamento (art. 70 della Costituzione); per conseguenza

avrebbe dovuto almeno indicare criteri direttivi e apporre limiti,

così come stabilisce l'art. 76 della Costituzione: non sarebbe

ammissibile che, attraverso la delega di potestà regolamentari, si

diano all'autorità amministrativa poteri così ampi da tradursi in una

rinuncia totale, da parte del Parlamento, della funzione legislativa.

Di qui, secondo il Pretore di Genova, la non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.

3. - Invece, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la legge

impugnata non contiene una delega di potestà legislativa, ma

attribuisce al Consiglio nazionale una potestà regolamentare in

materia di tariffe forensi, cioè relativamente a un aspetto che è

secondario nella complessa disciplina delle professioni d'avvocato e di

procuratore e sul quale non c'è alcuna riserva costituzionale di

legge. Perciò l'art. 76 della Costituzione, che si riferisce alla

delega di potestà legislativa, sarebbe stato erroneamente invocato. Considerato in diritto :

1. - La tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui

l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, non contiene una

delega dell'esercizio di funzioni legislative, è esatta. Lo si ricava

agevolmente' sia dal testo della norma, sia dalla natura dell'organo a

cui essa attribuisce certi: poteri, sia dal contenuto di questi ultimi.

Infatti la lettera della legge non accenna né fa pensare a

delegazione dell'esercizio di potestà che istituzionalmente spettano

solo' alle due Camere: il legislatore vi si limita a disporre che i

criteri per la determinazione dei compensi ad avvocati e procuratori

"sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense", e l'attribuzione

d'una competenza come questa, anche se riguarda materia già

disciplinata minutamente dalla legge, non è di per se stessa delega di

potestà legislativa. Siccome la delega può esserci soltanto nei

confronti dei Governo non sembra che la norma impugnata abbia inteso

attuarla nei riguardi del Consiglio nazionale forense.

Inoltre la materia delle prestazioni forensi non è di quelle che

debbano essere necessariamente disciplinate per legge o per delega

dell'esercizio di funzioni legislative: anzi, a parte che non vi è su

di essa alcuna riserva costituzionale di legge, i criteri per la

fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura che è

opportuno rivederli periodicamente: di qui la convenienza d'affidarne

l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere

tempestive' decisioni. Non per niente, mentre nella legge 13 giugno

1942, n. 794, criteri generali e tariffe erano contenuti nello stesso

testo legislativo, precedentemente la loro fissazione spettava, almeno

in parte, ai direttori dei sindacati forensi e al Ministro di grazia e

giustizia (artt. 57 e 64 legge 27 novembre 1933, n. 1578, sulle

professioni d'avvocato e procuratore).

Sotto questo aspetto la norma impugnata non viola né l'art. 76,

né l'art. 70 della Costituzione.

2. - Resta da vedere se la legge 7 novembre 1957, n. 1051, come si

desumerebbe dall'ordinanza di rinvio e in particolare dal suo accenno a

una delega di potestà regolamentare, abbia attribuito al Consiglio

nazionale forense la potestà di emanare regolamenti in materia coperta

da riserve di legge o tali, comunque, che possano abrogare leggi

vigenti. Solo in questo caso si potrebbe eventualmente dubitare della

legittimità della norma in riferimento agli artt. 70 e 76 della

Costituzione.

Osserva però questa Corte che la potestà, conferita dalla norma

impugnata al Consiglio nazionale forense, non invade un campo soggetto

a riserva legislativa, ma attua un nuovo sistema di elaborazione dei

criteri relativi alla misura dei compensi che è voluto appunto dalla

legge: prima del 7 novembre 1957 era il Parlamento l'organo che fissava

direttamente quei criteri; dopo il 7 novembre 1957 è invece il

Consiglio nazionale forense.

La legge 7 novembre 1957, n. 1051, gli ha dato, modificando la

legislazione precedente, una potestà regolamentare per il cui

conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati

nell'art. 76 della Costituzione: essa ha stabilito che il Consiglio

nazionale forense disciplini ogni biennio, predisponendo i criteri di

attuazione concreta da sottoporre all'approvazione del Ministro

Guardasigilli, la materia relativa a diritti a compenso derivanti da

principi generali dell'ordinamento e da leggi speciali: e la

determinazione di criteri diretti all'attuazione pratica di principi e

di norme legislative è compito normalmente attribuito all'autorità

amministrativa.

Che se poi, come afferma il Pretore di Genova, la deliberazione

consiliare del 15 febbraio 1958 ha toccato materia relativa alla stessa

esistenza e inderogabilità delle obbligazioni che intercorrono fra

difensori e clienti, ciò non prova che il Consiglio abbia avuto la

potestà d'emanare atti capaci di abrogare le leggi; semmai, si

tratterebbe di problema che attiene all'esercizio, legittimo o meno,

della potestà regolamentare conferita dalla legge 7 novembre 1957, n.

1051, e non può essere affrontato in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di Genova

con l'ordinanza 3 febbraio 1959, sulla legittimità costituzionale

dell'articolo unico legge 7 novembre 1957, n. 1051, in riferimento

agli artt. 70 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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