Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1957

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 51 del Reg.

ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2

dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di

Commissioni tributarie.

Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito l'avvocato Francesco Santoro Passarelli per la Regione

siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreti in data 17 e 28 aprile, 12 e 30 maggio, 30 giugno 1952,

l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva la nomina

di componenti di varie Commissioni provinciali per le imposte dirette e

indirette e di una Commissione censuaria provinciale nel territorio

della Sicilia per il quadriennio 1949 - 52, in sostituzione di

componenti deceduti o cessati dalla carica. Il competente ufficio della

Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana

con nota di osservazioni del 18 agosto 1952 restituiva alla Regione non

registrati i detti decreti, rilevando come, dato il carattere

giurisdizionale delle Commissioni tributarie, dovesse ritenersi di

esclusiva competenza dello Stato il relativo potere di organizzazione,

in cui rientra la nomina dei loro componenti, e quindi dovessero

ritenersi tuttora operanti le disposizioni legislative dello Stato che

attribuiscono tale nomina al Ministro delle finanze. Avendo l'Assessore

per le finanze replicato a tali rilievi dell'Ufficio, il Presidente

della Corte dei conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della

legge 21 marzo 1953, n. 161, considerando che si rendesse necessaria la

risoluzione di una questione di massima di particolare importanza,

deferiva la deliberazione sul visto e la registrazione dei decreti, di

cui trattasi, alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti

di Roma.

Questa nell'adunanza del 2 dicembre 1954 deliberava di ricusare il

visto e la registrazione dei detti decreti dell'Assessore per le

finanze, ritenendo che le Commissioni tributarie hanno la natura di

giurisdizioni speciali amministrative e che, spettando allo Stato il

potere di organizzazione degli organi giurisdizionali, nel quale è

compresa la concreta costituzione degli organi, che si attua con la

nomina dei componenti, in mancanza di una norma che abbia spostato

dallo Stato alla Regione la competenza per la nomina dei componenti

delle Commissioni tributarie, questa non può essere fatta dalla

Regione senza intaccare la sfera di competenza dello Stato.

Successivamente, su richiesta della Giunta della Regione siciliana,

le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Sicilia ordinarono la

registrazione con riserva dei decreti dell'Assessore delle finanze

relativi alle nomine di componenti di Commissioni tributarie.

Il Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della

Giunta stessa del 7 gennaio 1956, nel termine previsto dalla seconda

disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, proponeva

ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza in

relazione al conflitto di attribuzione sorto fra la Regione e lo Stato

per effetto dei rilievi dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti

per la Regione siciliana in data 15 agosto 1952 in sede di restituzione

dei sopra citati decreti dell'Assessore per le finanze relativi alla

nomina di componenti di Commissioni provinciali tributarie nonché per

effetto della deliberazione 2 dicembre 1954 della Sezione centrale di

controllo della Corte dei conti, assumendosi dalla Regione che la detta

deliberazione, con l'affermare la competenza dello Stato ad esclusione

di quella della Regione siciliana in materia di nomina dei componenti

delle Commissioni tributarie, ha violato l'art. 20 dello Statuto

speciale per la Sicilia, sul quale è fondata la competenza della

Regione in tale materia.

Nel ricorso proposto alla Corte costituzionale per il regolamento

di competenza la Regione chiede che la Corte dichiari la competenza

della Regione siciliana nella nomina dei componenti le Commissioni

tributarie e censuarie della Regione stessa statuendo al contempo

l'illegittimità della deliberazione della Corte dei conti 2 dicembre

1954, n. 30.

Il ricorso della Regione, notificato al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 20 marzo 1956, fu depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 29 marzo 1956 con la procura speciale conferita

dal Presidente della Regione siciliana agli avvocati Giovanni Miele e

Francesco Santoro Passarelli, autenticata, legalizzata e contenente

elezione di domicilio in Roma, e venne iscritto al Registro ricorsi

1956, n. 51.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in

giudizio depositando nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1956 le

proprie deduzioni, sottoscritte dal sostituto avvocato generale Dario

Foligno.

Nel suo ricorso, la Regione siciliana premette che il fatto che i

decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie,

ai quali la Sezione di controllo della Corte dei conti aveva ricusato

il visto, siano stati successivamente registrati con riserva, non

toglie la necessità che sia deciso dalla Corte costituzionale

l'insorto conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione circa la

competenza a nominare i componenti delle Commissioni tributarie.

Sostiene la ricorrente che la competenza della Regione siciliana in

tale materia è fondata sotto diversi profili: 1) in base all'art. 20

dello Statuto della Regione siciliana, che attribuisce al Presidente e

agli Assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative nelle

materie in cui la Regione ha competenza legislativa, fra le quali,

secondo l'art. 36 dello stesso Statuto, vi è la materia tributaria,

salvo le eccezioni previste nel capoverso di detto articolo; 2) per il

carattere amministrativo e non giurisdizionale delle dette Commissioni;

3) per la natura amministrativa della funzione che si esplica con la

nomina dei componenti di essa; 4) perché la competenza esclusiva dello

Stato per la giurisdizione non importa che siano riservati allo Stato

anche quei poteri che abbiano per oggetto l'organizzazione di essa ed i

mezzi del suo esercizio; 5) perché l'Assessorato regionale delle

finanze realizza il decentramento regionale nelle materie finanziaria e

tributaria già di competenza del Ministro delle finanze, onde

all'Assessore delle finanze, in quanto organo della Regione già

esistente ed operante, sono da ritenersi trasferite le attribuzioni

già del Ministro delle finanze nelle materie assegnate alla competenza

della Regione.

L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale

un'eccezione di improponibilità del ricorso, sostenendo che non è

configurabile un conflitto di attribuzione se presupposto del ricorso

è che esso sia insorto tra la Regione e lo Stato in relazione ad una

manifestazione dello Stato posta in essere dalla Corte dei conti in

sede di controllo di un atto della Regione, mancando una

contrapposizione di esercizio di poteri dello Stato (attraverso la

Corte dei conti in sede di controllo) e della Regione, in quanto l'atto

di controllo è una manifestazione dello Stato ad integrazione di

quella regionale.

La stessa Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre,

l'inammissibilità del ricorso, in quanto non sussiste una pretesa

dello Stato che abbia potuto determinare invasione della sfera di

competenza costituzionale assegnata alla Regione. La norma dell'art. 19

della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal

quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato e della

Regione e non soltanto enunciata la possibilità di invasione. Essendo

poi sopravvenuta la registrazione con riserva dei decreti di nomina di

cui trattasi, il dissenso fra l'organo regionale e la Corte dei conti

si è risolto a favore dell'organo della Regione e difetta, quindi,

ogni presupposto di conflitto.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva che le Commissioni

tributarie hanno, allo stato, carattere di giurisdizioni speciali e che

la Regione siciliana, non potendo esercitare il potere legislativo in

materia di giurisdizione, che è prerogativa dello Stato, non potrebbe

esercitare, in base all'art. 20 dello Statuto speciale, quello

meramente derivato di ordine esecutivo, per la nomina dei componenti

delle dette Commissioni, essendo mancato il passaggio di tale funzione

alla Regione a norma dell'art. 43 dello Statuto medesimo.

La difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la

Corte costituzionale dichiari improponibile o inammissibile il ricorso

della Regione e, in subordine, dichiari spettare allo Stato

l'attribuzione in contestazione.

La Regione, in data 1 novembre 1956, ha depositato in cancelleria

una memoria illustrativa del ricorso, nella quale esamina le due

eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato e insiste

nelle tesi svolte nel ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 1956 i rappresentanti delle

parti hanno svolto le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in via pregiudiziale

l'improponibilità del ricorso della Regione siciliana, sostenendo che

non è configurabile il conflitto di attribuzione fra la Regione e lo

Stato in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della

Corte dei conti, che ha ricusato il visto e la registrazione dei

decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie

in Sicilia, perché la manifestazione (di volontà o di giudizio) della

Corte dei conti nell'esercizio delle attività di controllo è compiuta

ad integrazione della manifestazione della Regione e per lo stesso

interesse della Regione.

Non si ritiene fondata questa configurazione del rapporto fra

l'atto della Regione e l'attività di controllo esplicata su di esso

dalla Corte dei conti. L'atto amministrativo della Regione soggetto al

controllo della Corte dei conti ed il visto di legittimità, in cui

questo si esplica, sono due atti emananti da due soggetti diversi e che

restano separati, quantunque il visto della Corte dei conti sia una

condizione di efficacia dell'atto regionale.

L'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata

dall'Avvocatura dello Stato è pertanto da respingersi.

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l'inammissibilità del

ricorso perché nel caso concreto non sussiste una pretesa dello Stato

(attraverso l'organo competente a dichiarare la volontà relativa) che

abbia potuto determinare invasione della sfera di competenza

costituzionale assegnata alla Regione, laddove la norma dell'art. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal

quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato o della

Regione e non soltanto enunciata la possibilità d'invasione.

Il presupposto del conflitto di attribuzione fra una Regione e lo

Stato, quale è definito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87

e per la cui risoluzione è ammesso il ricorso alla Corte

costituzionale, da parte della Regione interessata, per il regolamento

di competenza, è che si abbia un atto dello Stato che la Regione

pretenda abbia invaso la sua competenza costituzionale. L'atto dello

Stato indicato nel ricorso come quello dal quale sarebbe stata invasa

la competenza della Regione è la deliberazione 2 dicembre 1954 con la

quale la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ricusato il

visto e la registrazione ai decreti dell'Assessore per le finanze della

Regione siciliana relativi alla nomina di componenti di Commissioni

tributarie in Sicilia. Esso non può qualificarsi, agli effetti

dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, un atto dello Stato dal

quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionale della

Regione siciliana perché la deliberazione impugnata non è un atto di

nomina di componenti di Commissioni tributarie, nomina che la Regione

pretende rientrare nella sua competenza costituzionale. Né può

ritenersi il contrario per il fatto che la Sezione di controllo della

Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, abbia

motivato la ricusazione del visto con la considerazione che la nomina

dei componenti delle Commissioni tributarie non sarebbe di competenza

della Regione ma dello Stato.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato deve, pertanto, essere accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione siciliana

e lo Stato, sollevato dalla Regione siciliana col ricorso 20 marzo 1956

in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della Corte

dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti

di Commissioni tributarie:

respinge l'eccezione di improponibilità dell'Avvocatura generale

dello Stato;

dichiara inammissibile il ricorso della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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