Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

citata

  • art. 36legge 37/1954
  • art. 17legge 37/1954
  • art. 15legge 37/1954

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 27 novembre 1961, n. 22, promosso con ordinanza emessa il 18

aprile 1963 dal Tribunale di Patti nel procedimento civile vertente tra

Crisà Gino e l'Ufficio delle imposte di consumo di Patti, iscritta al

n. 38 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e

l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio delle imposte di

consumo di Patti;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Antonio Sangiorgi e Pietro Virga, per l'Ufficio

imposte di consumo, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ingiunzione notificata il 10 luglio 1962 l'Ufficio delle

imposte di consumo di Patti intimava al signor Gino Crisà il pagamento

del quinto della imposta dovuta sui materiali impiegati nella

costruzione di un edificio in quella città ultimato nell'anno 1962. E

ciò ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera a, della legge 2

febbraio 1960, n. 35, contenente agevolazioni tributane in materia di

edilizia.

Contro tale ingiunzione produceva opposizione il Crisà assumendo

che dovesse essere applicata, non già la legge statale n. 35 del 1960,

ma la legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, con la quale la

esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, già

prorogata al 31 dicembre 1961, era stata ulteriormente prorogata al 31

dicembre 1965.

Avendo la difesa del convenuto dedotto la illegittimità della

legge regionale della quale l'attore aveva chiesto l'applicazione, il

Tribunale, con ordinanza 18 aprile 1963, sollevava la questione di

legittimità costituzionale di detta legge in riferimento agli artt.

36, 17 e 15 dello Statuto della Regione siciliana.

Nella ordinanza il Tribunale, dopo aver ricordato che la potestà

legislativa tributaria della Regione incontra dei limiti nei principi

fondamentali e interessi generali cui si informa la legislazione

statale, per ogni singolo tributo e infine, in materia di finanza

locale, nell'autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni, ha rilevato

che la Regione siciliana prorogando, con la legge 27 novembre 1961, n.

22, al 31 dicembre 1965 l'esenzione dall'imposta di consumo sui

materiali da costruzione, si è discostata notevolmente dalla legge

statale n. 35 del 1960 con la quale è stato invece adottato il

criterio di pervenire gradualmente, entro la stessa data, al ripristino

dell'imposta in favore dei Comuni.

Ravvisando pertanto dubbi sulla legittimità della legge regionale,

ha sospeso il giudizio in corso rimettendo gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del

28 marzo 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'11

aprile 1964.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito soltanto l'Ufficio

delle imposte di consumo di Patti rappresentato e difeso dall'avv.

Pietro Virga ed è intervenuto il Presidente della Regione siciliana

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento e in una successiva memoria depositati il

18 marzo e il 2 settembre 1964, l'Avvocatura dello Stato sostiene che

la legge regionale impugnata non è in contrasto con gli artt. 15, 17 e

36 dello Statuto.

L'Avvocatura osserva che l'unico divario oggi esistente in ordine

all'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione tra

la legge regionale e la legge nazionale consiste solo nelle modalità

della sua soppressione, istantanea nella prima, progressiva nella

seconda. Identità assoluta vi è per contro sia sulla natura che sulla

durata dell'agevolazione tributaria in esame.

Tale lieve differenza di regolamentazione, secondo l'Avvocatura,

non importa l'esorbitanza dai limiti posti dall'ordinamento alla

potestà legislativa della Regione in materia, e trova giustificazione

in particolari esigenze locali quali la realizzazione di un piano di

ricostruzione edilizia ben più esteso in Sicilia che non nel restante

territorio nazionale.

Nega inoltre l'Avvocatura che la legge impugnata abbia violato

l'autonomia finanziaria dei Comuni, osservando che il potere di

imposizione di tali enti va coordinato con i principi della finanza

statale e regionale e deve essere, per conseguenza, subordinato a

quelle esigenze di carattere generale, il soddisfacimento delle quali,

importando l'elevamento del tenore di vita di tutti i cittadini, si

risolve in definitiva anche in un vantaggio degli stessi Comuni.

L'Avvocatura pertanto conclude chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale.

La difesa dell'Ufficio delle imposte di consumo, nelle deduzioni e

nella successiva memoria depositati in cancelleria il 24 aprile e 11

novembre 1964, dopo aver affermato che la competenza legislativa e

amministrativa nella materia riguardante l'imposta di consumo sui

materiali da costruzione spetta esclusivamente allo Stato in quanto

incide sull'ordinamento tributario della finanza locale, osserva che la

legislazione nazionale e quella regionale nella detta materia, sono

state sostanzialmente uguali sino al 31 dicembre 1961. A partire da

tale data, invece, si è verificato tra le stesse un divario

sostanziale e ingiustificato, perché mentre la legge nazionale ha

abolito la esenzione sostituendola con una riduzione graduale

dell'imposta, quella regionale, invece, ha mantenuto ferma la esenzione

dal tributo.

Anche a voler per ipotesi riconoscere alla Regione siciliana una

propria autonoma legislazione in materia di imposta di consumo non v'ha

dubbio - prosegue la difesa - che essa debba essere esercitata entro

limiti molto ristretti. Tali limiti, nel caso di specie, sono stati

superati dalla legge impugnata in primo luogo perché la esenzione

dall'imposta non corrisponde a un tipo attuale di esenzione statale; in

secondo luogo perché non sussiste il preteso particolare interesse

regionale che giustifichi l'esenzione e cioè la necessità di

realizzare un piano di ricostruzione edilizia più esteso in Sicilia

che non nel rimanente territorio dello Stato; ed infine perché palese

è la violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 15

dello Statuto ai Comuni dell'Isola le cui finanze vengono ad essere

gravemente danneggiate dalla perdita - senza corrispettivo di sorta -

di una entrata fra le più cospicue.

La difesa dell'Ufficio imposte di consumo conclude pertanto,

chiedendo che la Corte voglia dichiarare incostituzionale la legge

impugnata. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale è fondata.

La legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, prorogando al 31

dicembre 1965 le agevolazioni tributarie previste dalla legge 18

ottobre 1954, n. 37, ha concesso, per altri quattro anni, la esenzione

dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni

edilizie. Così provvedendo la Regione non ha tenuto conto delle

profonde modificazioni che al regime tributario delle nuove costruzioni

erano state apportate con la legge statale 2 febbraio 1960, n. 35.

L'art. 5 di detta legge ripristina infatti l'imposta in esame

limitandosi a concedere, per il periodo al quale si riferisce la legge

impugnata, delle semplici riduzioni dell'ammontare del tributo.

La legge regionale è quindi illegittima in riferimento agli artt.

17 e 36 dello Statuto poiché la esenzione dall'imposta non corrisponde

ai principi ai quali si ispira la legislazione statale in materia, né

a un tipo esistente nella legislazione stessa.

Secondo la difesa della Regione tra l'agevolazione tributaria

regionale e quella statale vi sarebbe identità di tipo e di durata, e

la sola differenza consisterebbe nel fatto che lo Stato ha soppresso

gradualmente l'esenzione, mentre la Regione ha proceduto alla

soppressione istantanea con decorrenza dal 1 gennaio 1966.

È facile osservare in contrario che l'esenzione è un'agevolazione

tributaria di tipo diverso dalla riduzione e che per quanto riguarda la

durata non è esatto che la legge regionale abbia soppresso l'esenzione

a far tempo dal 1 gennaio 1966.

Con la legge 27 novembre 1961, n. 22, il legislatore regionale -

analogamente a quanto aveva disposto con le precedenti leggi 19 luglio

1957, n. 46, e 19 novembre 1959, n. 29 - ha ulteriormente prorogato al

31 dicembre 1965 la esenzione dal tributo in esame.

Dalla stessa legge non è dato desumere che intendimento della

Regione sia stato quello di concedere un'ultima e definitiva proroga e

di ripristinare per conseguenza il tributo dal 10 gennaio 1966.

L'indiscriminata proroga al 31 dicembre 1965 di tutte le

agevolazioni fiscali sta, invece, a dimostrare che il legislatore

regionale non ha tenuto presente la necessità di ritornare, sia pure

gradualmente, alla normalità del regime tributario per gli edifici di

nuova costruzione, necessità ampiamente dimostrata - soprattutto per

quanto riguarda le imposte che interessano gli enti locali - nei lavori

preparatori della legge 2 febbraio 1960, n. 35.

L'Avvocatura dello Stato assume che l'esenzione concessa con la

legge impugnata sarebbe legittima perché corrisponderebbe ad uno

specifico interesse regionale mentre ciò viene contestato dalla difesa

dell'Ufficio delle imposte di consumo.

Orbene non v'ha dubbio che nell'esercizio della potestà

legislativa concorrente in materia tributaria possano essere emanate

leggi per soddisfare particolari esigenze della Regione. Tali leggi,

però, debbono osservare i limiti dei principi ed interessi generali

cui si informa la legislazione dello Stato. E poiché la legge in esame

non ha rispettato tali limiti, l'indagine sulla sussistenza o meno di

uno specifico interesse regionale che con l'esenzione dal tributo

sarebbe stato soddisfatto si palesa superflua.

2. - La legge impugnata è anche illegittima in riferimento

all'art. 15 dello Statuto. Ed invero, sottraendo un cespite tributario

così importante ai Comuni, la Regione ha violato quell'ampia autonomia

finanziaria che con detto articolo è stata ad essi riconosciuta.

Se a ciò si aggiunge che a decorrere dal 1962 è stata soppressa

per tutti i Comuni della Repubblica l'imposta sul consumo del vino,

risulterà evidente il maggior danno che i Comuni dell'Isola hanno

subito nei confronti degli altri con il mantenimento in vigore

dell'esenzione dall'imposta sui materiali da costruzione.

E poiché la Regione - a differenza di quel che ha fatto in altre

contingenze - non ha posto a carico del proprio bilancio la spesa

occorrente per compensare i Comuni della mancanza di un'entrata così

rilevante, il danno arrecato alla finanza locale si traduce in

definitiva in un maggior onere per lo Stato al quale spetta provvedere

alla integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni.

E mancato quindi, nel caso in esame, quel coordinamento tra finanza

statale, regionale e comunale, sulla cui necessità la Corte ha avuto

più volte occasione di pronunciarsi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, contenente "proroga

delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite

con la legge 18 ottobre 1954, n. 37", nella parte relativa alla proroga

dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, in

riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1965

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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