Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/1959 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 giugno 1958

recante "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai

lavoratori", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, notificato il 21 giugno 1958, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 30 giugno 1958 ed iscritto al

n. 14 del Registro ricorsi 1958.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

ricorrente e l'avv. Francesco Santoro Passarelli per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 12 giugno 1958,

ha approvato una legge recante "Ordinamento e compiti dell'Ente

siciliano per le case ai lavoratori", con la quale viene sottoposta a

nuova disciplina la materia oggetto delle precedenti leggi regionali 18

gennaio 1949, n. 1, 3 luglio 1950, n. 52, 3 luglio 1950, n. 53, e 18

febbraio 1956, n. 11.

Tale legge è stata comunicata il 16 giugno 1958 al Commissario

dello Stato presso la Regione siciliana, che l'ha impugnata dinanzi a

questa Corte, chiedendo che sia dichiarata costituzionalmente

illegittima, con ricorso notificato il 21 successivo al Presidente

della Regione.

Del ricorso, per disposizione del Presidente di questa Corte, è

stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 161 del 5 luglio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 41 del 9 luglio 1958. In pendenza del ricorso, la legge

impugnata è stata promulgata in data 24 luglio col n. 19 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 1958, n.

44.

Il Commissario dello Stato si è costituito in giudizio, col

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, depositando il ricorso nella

cancelleria di questa Corte, in data 30 giugno 1958. Col deposito delle

deduzioni, in data 19 luglio 1958 si è pure costituita in giudizio la

Regione siciliana, col patrocinio dell'avv. Francesco Santoro

Passarelli.

La denunzia di illegittimità costituzionale, fatta col ricorso del

Commissario dello Stato, riguarda tre sole disposizioni della legge

regionale impugnata:

a) la disposizione dell'art. 24, secondo comma, con la quale si

subordina al conforme parere della prima Commissione legislativa

dell'Assemblea regionale l'esecutività del regolamento e delle tabelle

organiche dell'Ente siciliano case ai lavoratori (E.S.C.A.L.),

deliberati dal Consiglio di amministrazione dello stesso Ente;

b) la disposizione dell'art. 15, ultimo comma, con la quale si

stabilisce che per gli acquisti di aree di proprietà privata da

cedersi gratuitamente all'Ente siciliano per le case ai lavoratori,

sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente;

c) la disposizione dell'art. 8, lett. b, che include nel patrimonio

dell'E.S.C.A.L. gli immobili "costruiti in esecuzione dei programmi

edilizi attuati col finanziamento o col contributo dello Stato".

I motivi per cui vengono impugnate queste tre disposizioni sono,

rispettivamente, i seguenti:

a) Il principio della distribuzione di competenza fra gli organi

dei pubblici poteri caratterizza l'organizzazione costituzionale, non

solo dello Stato, ma anche delle Regioni. Le sfere di attribuzione dei

poteri legislativo ed esecutivo, nella Regione siciliana, sono

delimitate dagli artt. 12, 14, 17 e 20 dello Statuto speciale. È vero

che l'indicato principio incontra deroghe e temperamenti, perché le

esigenze pratiche non consentono una rigida separazione delle attività

pubbliche, ma si tratta sempre di ipotesi in cui si verifica

"spostamento di competenza", nel senso che agli organi di un potere

sono eccezionalmente attribuite funzioni proprie di un altro potere,

non mai di ipotesi in cui alla formazione di un medesimo atto

concorrano organi appartenenti a poteri diversi. La norma contenuta

nell'art. 24, secondo comma, della legge regionale impugnata prevede

invece la partecipazione, per di più in modo determinante, di un

organo del potere legislativo (Prima Commissione dell'Assemblea

regionale) al processo di formazione di un atto formalmente e

sostanzialmente amministrativo, quale è, nella specie, il regolamento

organico dell'E.S.C.A.L. Non solo vi è invasione della sfera di

competenza assegnata agli organi amministrativi della Regione, ma si

dà vita a un provvedimento di atipica configurazione giuridica, con

conseguente incertezza sui rimedi giurisdizionali sperimentabili in

caso di lesione di interessi o di diritti soggettivi.

b) Riguardo alla disposizione dell'art. 15 della legge impugnata,

si rileva nel ricorso del Commissario dello Stato che nell'esercizio

della potestà legislativa tributaria, riconosciutale dall'art. 36

dello Statuto, la Regione siciliana deve attenersi ai principi

informatori della legislazione statale. Nell'ordinamento statale le

agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree edificabili sono tutte

preordinate alla esecuzione diretta del programma costruttivo da parte

dello stesso acquirente dell'area e non si applicano nei casi di

costruzioni eseguite da persone ed enti diversi dal compratore. L'art.

15 della legge impugnata, stabilendo che i comuni possano acquistare le

aree edificabili da cedere gratuitamente all'E.S.C.A.L. con gli stessi

benefici fiscali previsti per gli acquisti diretti da parte dell'Ente,

introduce un tipo di esenzione tributaria che non trova il suo

corrispondente nella legislazione statale, ed è perciò

costituzionalmente illegittimo.

c) Rispetto all'art. 8, lett. b, della legge impugnata, che include

nel patrimonio dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori "gli

immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col

finanziamento e col contributo dello Stato, la cui proprietà non sia

trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga", si

osserva nel ricorso che la concessione di finanziamenti per la

costruzione di case è disposta dallo Stato con leggi che disciplinano

l'impiego dei fondi assegnati e le modalità di acquisto della

proprietà degli immobili costruiti da parte degli enti beneficiari

delle assegnazioni o dei privati assegnatari. La Regione siciliana non

può interferire in tale disciplina, perché ciò esula dalla

competenza assegnatale dallo Statuto sia in materia di patrimonio e

finanze che in materia di lavori pubblici. Di qui la illegittimità

costituzionale dell'art. 8, lett. b, della legge impugnata.

La difesa della Regione eccepisce l'infondatezza della prima e

della terza questione di legittimità costituzionale sollevate dal

Commissario dello Stato; l'inammissibilità, e subordinatamente

l'infondatezza, della seconda questione.

Il principio della divisione dei poteri - sostiene la difesa della

Regione con riferimento alla prima questione - è un principio

informativo e direttivo dell'ordinamento, compatibile con le

interferenze rese necessarie per provvedere nel miglior modo a

specifiche esigenze. E non solo è possibile che funzioni proprie di un

determinato potere vengano esercitate da organi di un potere diverso,

ma vi sono anche casi di concorso degli organi di un potere

all'attività degli organi di un altro potere. Fra questi casi si

possono annoverare quelli previsti dagli artt. 88 e 126 della

Costituzione, 4 della legge statale 10 agosto 1950, n. 656 (controllo

del Parlamento sulle opere da eseguirsi dalla Cassa del Mezzogiorno),

e, per rimanere nell'ambito della stessa legislazione regionale, il

caso previsto dall'art. 1 della legge siciliana 26 gennaio 1949, n. 4,

che fu ritenuto sostanzialmente legittimo dall'Alta Corte per la

Regione siciliana, con il quale si subordinava l'esercizio della

potestà legislativa, temporaneamente delegata al Governo, al conforme

parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei

limiti delle rispettive competenze.

D'altra parte - prosegue la difesa della Regione - il principio

della divisione dei poteri in tanto può aver rilevanza in quanto trovi

concreta applicazione in norme costituzionali. Invece nessuna norma

costituzionale riserva all'Amministrazione della Regione la

deliberazione dei regolamenti interni degli enti pubblici. Poiché anzi

l'art. 14, lett. p e q, dello Statuto riserva alla competenza

legislativa esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici e degli

enti regionali e lo stato giuridico dei relativi impiegati e

funzionari, è lecito ritenere che con la legge impugnata, la quale

attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'E.S.C.A.L. di

deliberare il regolamento dell'Ente e le tabelle organiche del

personale, "che avrà lo stato giuridico ed economico del personale

dipendente dalla Regione", sia stata posta in essere una delega di

potestà regolamentare dalla Regione all'Ente, e che anche perciò si

giustifichi l'ingerenza del potere legislativo regionale nell'attività

dell'Ente delegato.

La forma di controllo prevista dall'art. 24 della legge impugnata -

sostiene ancora la Regione - non importa concorso del potere

legislativo nella formazione del regolamento e delle tabelle organiche

dell'E.S.C.A.L., perché solo l'esecutività di tali atti è

condizionata al parere della Commissione legislativa. Gli atti in sé

stessi sono sempre imputabili all'organo amministrativo che li ha

deliberati e quindi non può esservi nemmeno incertezza sulla

configurazione giuridica dei medesimi.

L'inammissibilità della seconda questione di legittimità

costituzionale prospettata col ricorso viene dedotta dalla difesa della

Regione per il rilievo che l'art. 15, ultimo comma, della legge

impugnata riproduce ad literam una disposizione che era già contenuta

nella precedente legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11.

L'acquiescenza dello Stato alla norma precedente, contro la quale non

fu proposta alcuna impugnativa, precluderebbe l'impugnazione della

norma nuova, di carattere meramente confermativo. La questione di

legittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata sia perché

gli acquisti delle aree edificabili da parte dei Comuni avrebbero un

carattere meramente strumentale, essendo preordinati alla cessione

gratuita delle stesse aree all'E.S.C.A.L., sia perche anche nella

legislazione statale sarebbero previste agevolazioni fiscali per gli

acquisti, da parte dei Comuni, di aree destinate alla costruzione di

case economiche e popolari (art. 153 T.U. del 1938 sull'edilizia

popolare ed economica; D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 395, e successive

modificazioni).

Per quanto riguarda, infine, la terza questione di legittimità

costituzionale, la difesa della Regione nega, innanzi tutto, che esista

riserva di legge a favore dello Stato in ordine ai diritti di

proprietà sugli immobili costruiti col finanziamento statale. Fa

rilevare, d'altra parte, che la norma contenuta nell'art. 8, lett. b,

della legge impugnata è del tutto conforme ai principi civilistici e

non suscettibile di censura, essendo ovvio che se il finanziamento

viene fatto all'E.S.C.A.L., che costruisce su aree di sua proprietà,

gli immobili costruiti devono rimanere di proprietà dello stesso Ente

finché non avvenga il trasferimento ai singoli assegnatari.

Entrambe le parti, nei termini di legge, hanno presentato memorie

illustrative.

L'Avvocatura dello Stato confuta le eccezioni della difesa della

Regione ed insiste per la dichiarazione di illegittimità delle norme

impugnate della legge regionale.

Per quanto riguarda l'art. 24, secondo comma, l'Avvocatura nega che

sussista analogia fra la disposizione ivi contenuta e i precedenti

legislativi richiamati dalla Regione. Nei casi indicati dalla Regione,

il parere di Commissioni legislative per determinati atti del potere

esecutivo non sarebbe mai vincolante. Nel caso della norma impugnata,

invece, il parere della prima Commissione dell'Assemblea regionale

dev'essere un parere conforme e quindi vi è una vera e propria

collaborazione fra organi diversi per la formazione di un medesimo

atto. Né, d'altra parte, sarebbe possibile l'analogia con l'ipotesi

prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, che

si riferisce a concorso fra organi dello stesso potere. Del tutto

arbitrario, infine, - secondo l'Avvocatura - sarebbe il riferimento

all'art. 14 dello Statuto siciliano, fatto dalla Regione per trarne la

conseguenza che all'E.S.C.A.L. sia stata delegata una potestà

regolamentare dagli organi legislativi regionali: nella specie

all'E.S.C.A.L. sarebbe stato demandato di emettere un regolamento di

esecuzione e non un regolamento delegato.

Per quanto riguarda l'art. 15, ultimo comma, della legge impugnata,

l'Avvocatura dello Stato nega innanzi tutto che l'impugnazione sia

preclusa, sostenendo che trattasi di norma autonoma rispetto a quella

contenuta nella legge precedente, non impugnata. Insiste, nel merito,

sulla dedotta incostituzionalità della norma, per i motivi già

esposti dal Commissario dello Stato nel suo ricorso.

Infine, per quanto riguarda l'art. 8, lett. b, della legge in

questione, l'Avvocatura dello Stato nega che la presunzione di diritto

civile, secondo cui il proprietario del suolo diventa proprietario

dell'immobile ivi costruito, possa aver valore di fronte alle leggi di

diritto pubblico che stabiliscono il regime della proprietà degli

immobili costruiti con finanziamenti e contributi statali. La

competenza a stabilire tale regime non potrebbe che spettare allo

Stato.

La difesa della Regione, nella sua memoria, insiste nelle eccezioni

sollevate con l'atto di costituzione, ribadendo e illustrando le

precedenti argomentazioni. Considerato in diritto :

1. - Nel ricorso del Commissario dello Stato si denunzia, in primo

luogo, per illegittimità costituzionale la norma, contenuta nel

secondo comma dell'art. 24 della legge approvata il 12 giugno 1958

dall'Assemblea regionale siciliana, recante "Ordinamento e compiti

dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", secondo la quale "il

regolamento e le tabelle organiche del personale (deliberati dal

Consiglio di amministrazione), diventano esecutivi sul parere conforme

della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

siciliana".

Ai fini di decidere la questione, così proposta, sulla

legittimità costituzionale di detta norma, è anzitutto necessario

precisare la portata di essa.

Secondo il Commissario dello Stato e l'Avvocatura generale dello

Stato, la disposizione del secondo comma dell'art. 24 stabilisce

un'interferenza di organi legislativi nella perfezione di un atto

amministrativo, la cui formazione non era avocata al potere

legislativo, ma era rimasta affidata ad organi dell'Amministrazione.

Stabilendo tale concorso attivo e determinante fra un organo

amministrativo (Consiglio di amministrazione dell'Ente) ed un organo

del potere legislativo (Commissione legislativa dell'Assemblea

regionale siciliana) la disposizione dell'art. 24 della legge impugnata

ha violato sia la Costituzione per quanto riguarda le varie norme

relative alla divisione dei poteri, sia specificamente l'art. 20 dello

Statuto per la Regione siciliana, che attribuisce all'Amministrazione

regionale le funzioni esecutive ed amministrative.

Non sembra che la disposizione dell'art. 24, che subordina al

parere conforme della prima Commissione legislativa dell'Assemblea

regionale l'esecutività del regolamento e delle tabelle organiche del

personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente

siciliano per le case ai lavoratori, darebbe luogo ad un concorso di un

organo del potere legislativo con un organo amministrativo per la

formazione di un medesimo atto amministrativo.

La determinazione del regolamento e delle tabelle del personale

dell'Ente è l'oggetto di un atto amministrativo, la cui formazione

risulta dalla deliberazione di un solo organo amministrativo: il

Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il parere della Commissione

legislativa dell'Assemblea sarebbe un atto amministrativo distinto e

successivo a quello formato dalla deliberazione del Consiglio

d'amministrazione dell'Ente. Tale parere non sarebbe un elemento che si

fonda con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente,

ma è un atto amministrativo separato ed accessorio che, in quanto sia

conforme, opererebbe come condizione dell'esecutività della

deliberazione del Consiglio d'amministrazione concernente il

regolamento e le tabelle organiche del personale dell'Ente.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione e parere conforme della

Commissione legislativa dell'Assemblea non si porrebbero fra loro nella

connessione che è caratteristica degli atti complessi, sia pure

ineguali.

Le considerazioni, che precedono, non implicano, tuttavia, la

soluzione della questione sulla legittimità costituzionale della norma

del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale, in quanto

attribuisce alla prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

siciliana la competenza ad emettere un parere vincolante, dal quale

sarebbe condizionata l'esecutività del regolamento e delle tabelle

organiche del personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione

dell'Ente.

La prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

siciliana, alla quale la norma impugnata attribuisce la detta

competenza, è una delle Commissioni permanenti previste dall'art. 4

dello Statuto della Regione siciliana e le cui funzioni sono

determinate dall'art. 12, secondo comma, dello stesso Statuto e dalle

disposizioni contenute nella sezione V del regolamento interno

dell'Assemblea regionale. Le Commissioni legislative permanenti sono

organi dell'Assemblea regionale, che hanno il compito di esaminare i

disegni e le proposte di legge, che sono ad esse inviate dal Presidente

dell'Assemblea secondo le rispettive competenze, e la loro attività si

conclude con la presentazione all'Assemblea regionale di relazioni sui

disegni o proposte di legge esaminati ai fini delle deliberazioni di

competenza dell'Assemblea. Esse sono organi dell'Assemblea, la cui

attività preparatoria di deliberazione dell'Assemblea si esaurisce

nell'interno di questa. Ora, il comma secondo dell'art. 24 della legge

regionale 24 luglio 1958, n. 19, attribuisce alla competenza della

prima Commissione legislativa un atto ("parere conforme") che avrebbe

rilevanza esterna, in quanto esso avrebbe l'effetto giuridico di

condizionare l'efficacia di un atto amministrativo del Consiglio di

amministrazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, cioè di

un ente che l'art. 1 della stessa legge qualifica come "persona

giuridica di diritto pubblico". La norma impugnata esorbita dai poteri

legislativi dell'Assemblea in quanto attribuisce alla prima Commissione

legislativa una competenza che è del tutto estranea alle funzioni

che, secondo l'art. 4 dello Statuto per la Regione siciliana,

caratterizzano le Commissioni legislative permanenti quali organi

dell'Assemblea regionale. La disposizione del secondo comma dell'art.

24 della legge regionale 24 luglio 1958, n. 19, è perciò da ritenersi

costituzionalmente illegittima. Spetterà all'Assemblea regionale, ove

lo ritenesse opportuno, disporre per l'esecutività del regolamento

interno e delle tabelle organiche del personale dell'Ente siciliano per

le case ai lavoratori, deliberati dal Consiglio di amministrazione,

altra eventuale forma di controllo speciale diversa da quella preveduta

dal secondo comma dell'art. 24 della legge predetta.

2. - In secondo luogo, il Commissario dello Stato ha impugnato

d'illegittimità costituzionale la disposizione dell'ultimo comma

dell'art. 15 della legge sull'Ente per le case ai lavoratori, secondo

la quale "per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai

Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente".

Tale disposizione riproduce testualmente il terzo comma dell'art. 1

della legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11, che ha modificato l'art.

4 della legge 18 gennaio 1949, n. 1, concernente l'istituzione

dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

La disposizione originaria, contenuta nell'art. 1 della legge

regionale 18 febbraio 1956, n. 11, non fu impugnata dal Commissario

dello Stato. Fondandosi su questo rilievo, la difesa della Regione

eccepisce l'inammissibilità dell'attuale impugnazione della norma che

ha testualmente riprodotto nella nuova legge quella precedente non

impugnata.

Si rileva, a tale riguardo, che l'art. 25 della legge, di cui si

impugna la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15, ha

espressamente disposto l'abrogazione, fra altre, della legge 18

febbraio 1956, n. 11, che aveva emanato la norma poi riprodotta

nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge di cui ora si tratta. Tale

abrogazione ha avuto effetto dalla data di entrata in vigore di

quest'ultima legge, che, come si è detto, in pendenza del ricorso del

Commissario dello Stato, è stata promulgata in data 24 luglio 1958 col

n. 19 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del

26 luglio 1958, n. 44.

È esatto che questa legge riproduce testualmente nell'art. 15,

ultimo comma, la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 18

febbraio 1956, n. 11, ma, secondo la giurisprudenza della Corte, la

circostanza che non sia stata impugnata la disposizione contenuta nella

legge 18 febbraio 1956, n. 11, ora abrogata, non toglie che la stessa

disposizione, in quanto riprodotta nella legge 24 luglio 1958, n. 19,

è da ritenersi una norma indipendente e nuova agli effetti

dell'ammissibilità della sua impugnazione.

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della norma

contenuta nell'art. 15 della legge 24 luglio 1958, n. 19, proposta

dalla Regione è pertanto infondata.

Nel ricorso del Commissario dello Stato si sostiene

l'illegittimità costituzionale della disposizione che estende ai

Comuni, per gli acquisti di aree di proprietà privata, i benefici

fiscali concessi all'Ente siciliano per le case ai lavoratori,

rilevandosi che la norma impugnata non rispetta il limite delle

esenzioni previste dalle leggi statali, in quanto secondo l'ordinamento

tributario vigente le agevolazioni fiscali in materia di edilizia

economica e popolare sono tutte preordinate alla esecuzione diretta del

programma costruttivo da parte dello stesso acquirente dell'area e non

si applicano nel caso di costruzione eseguita da altre persone od enti

diversi dal compratore. Si osserva, in particolare, dall'Avvocatura

dello Stato, che nel caso previsto dalla norma impugnata si ha un

doppio passaggio di proprietà, anziché uno solo: un passaggio dal

venditore dell'area al Comune ed un altro passaggio dal Comune

all'Ente, né, a legittimare l'estensione ai Comuni delle esenzioni

fiscali concesse all'Ente, è rilevante la circostanza che la legge fa

obbligo al Comune di cedere gratuitamente all'Ente le aree occorrenti

per le costruzioni.

Per valutare la censura di illegittimità costituzionale proposta

dal Commissario dello Stato rispetto alla disposizione dell'ultimo

comma dell'art. 15 della legge regionale, è necessario inquadrare la

disposizione impugnata nel contesto dell'art. 15 della legge.

Gli acquisti di aree di proprietà privata, da parte dei Comuni, a

cui si riferisce la disposizione impugnata, sono in relazione con la

norma del primo comma dello stesso art. 15 della legge regionale,

secondo la quale "per le case costruite, i Comuni devono cedere

gratuitamente le aree di loro proprietà per la estensione e nella

ubicazione che devono concordare con l'Ente, purché urbanisticamente

idonee". Non è contestabile che l'acquisto di un'area di proprietà

privata da parte del Comune per cederla all'Ente implica formalmente

due passaggi di proprietà, dal privato al Comune e dal Comune

all'Ente, ma, poiché per legge la cessione dell'area dal Comune

all'ente è obbligatoria e gratuita, non sembra che l'estensione ai

Comuni dei benefici fiscali concessi all'Ente per i quali non vi è

impugnazione, ecceda sostanzialmente la competenza legislativa della

Regione in materia di esenzioni fiscali, avuto riguardo allo scopo

della legge ed ai rapporti in cui è posto dalla legge il Comune

rispetto ai compiti dell'Ente di provvedere alla costruzione ed alla

gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare

(art. 1 della legge).

3. - Nel ricorso del Commissario dello Stato, si impugna, infine,

la disposizione dell'art. 8, lett. b, della legge regionale in quanto

include nel patrimonio dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori

gli immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col

finanziamento e col contributo dello Stato, la cui proprietà non sia

trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga. A

tale riguardo, si rileva dal Commissario dello Stato che la Regione non

può disporre con una sua legge di un patrimonio costituito in tutto o

in parte con fondi dello Stato, in quanto la concessione dei

finanziamenti è disposta dallo Stato con leggi che disciplinano

l'impiego dei fondi assegnati e le modalità dell'acquisto della

proprietà degli immobili costruiti da parte degli enti beneficiari

delle assegnazioni e dei privati assegnatari.

Il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare' ed economica

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), che disciplina la concessione di

finanziamenti o contributi dello Stato per favorire l'edilizia popolare

ed economica, non contiene alcuna disposizione dalla quale si desuma

che gli immobili costruiti da enti beneficiari del finanziamento e del

contributo dello Stato non siano di proprietà dell'Ente che li ha

costruiti.

Da varie disposizioni del detto T.U. risulta che gli enti mutuatari

di prestito o beneficiari di contributi dello Stato sono proprietari

delle costruzioni da essi eseguite valendosi di tali prestiti o

contributi, salve le disposizioni legislative che limitano la libertà

degli enti mutuatari o beneficiari circa l'esecuzione delle costruzioni

e la disponibilità di esse.

L'art. 162 dello stesso T.U., concedendo l'esenzione dall'imposta

straordinaria immobiliare del 1936 agli enti e istituti autonomi per le

case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie

e dei comuni, nonché alle cooperative edilizie fruenti di contributo

erariale, presuppone che tali enti, istituti e cooperative siano i

proprietari degli immobili da essi costruiti col finanziamento o col

contributo dello Stato. Così la giurisprudenza ha affermato che la

proprietà degli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie

sovvenzionate resta nell'ente cooperativa fino alla stipulazione del

mutuo individuale. In realtà la disposizione dell'art. 8, lett b, nel

comprendere nel patrimonio dell'Ente gli immobili costruiti dall'Ente

col finanziamento o col contributo dello Stato ha carattere puramente

dichiarativo o descrittivo, in quanto la proprietà dell'Ente su detti

immobili dipende da titoli che sono al di fuori di quella disposizione,

così come la disposizione della lett. d dello stesso art. 8, secondo

la quale il patrimonio dell'Ente è altresì costituito "dai beni che a

qualsiasi titoli pervengono all'Ente", fa dipendere la proprietà

dell'Ente sui beni indicati in tale disposizione dal titolo in base al

quale ciascuno di essi è pervenuto all'Ente.

La censura di illegittimità costituzionale della lett. b

dell'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1958, n. 19, non può,

quindi, ritenersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione

siciliana;

dichiara non fondate le questioni, proposte dal Commissario dello

Stato con ricorso notificato il 21 giugno 1958, sulla legittimità

costituzionale degli artt. 8, lett. b, e 15, ultimo comma, della legge

recante "Ordinamenti e compiti dell'Ente siciliano per le case ai

lavoratori", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 giugno

1958, promulgata il 24 luglio 1958 con il n. 19 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 26 luglio 1958, n. 44;

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel

secondo comma dell'art. 24 della legge regionale predetta, in

riferimento agli artt. 4 e 12, secondo comma, dello Statuto della

Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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