Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della

finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre

1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui

ricorsi riuniti proposti dalla D.A.R. s.p.a. contro la D.R.E.

Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una

somma versata da una società a titolo di ILOR, la Commissione

tributaria di primo grado di Milano ha sollevato - in riferimento

all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), per violazione dei criteri della delega fissati dall'art. 4,

comma 1, lettera a) punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza

e di finanza territoriale).

2. - Premette la Commissione rimettente che la norma da ultimo

citata, nel delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi

diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta

comunale immobiliare (ICI), aveva fissato quale criterio direttivo

l'"esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei

redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito

di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)".

A parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte

in cui stabilisce che per i soggetti all'imposta sul reddito delle

persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno

solare l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ha effetto per i

redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio

1993, avrebbe violato i criteri della delega e, dunque, l'art. 76

della Costituzione.

E ciò in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un

limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta, per effetto

della coesistenza dell'ICI e dell'ILOR sugli stessi redditi, che

l'enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita - in

riferimento all'art. 76 della Costituzione - della legittimità

costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421).

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata,

nella parte in cui stabilisce che l'esclusione dall'imposta locale

sui redditi ivi indicati ha effetto - per i soggetti all'imposta sul

reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non

coincide con l'anno solare - sui redditi prodotti dal primo periodo

di imposta successivo al 1 gennaio 1993, violerebbe il criterio

direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della

legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e, conseguentemente, l'art. 76 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

2.1 - Come costantemente affermato da questa Corte, la

determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti

dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione

legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio

della delega.

I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a

circoscrivere il campo della delega sì da evitare che essa venga

esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata

ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità

di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare

nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli

normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995;

ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988).

2.2 - Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n. 421

del 1992, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale

criterio direttivo (art. 4, comma 1, lettera a), punto 16)

l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei

redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito

di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), non ha

fissato - come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata

legge per la soppressione dell'INVIM - il termine dal quale tale

esclusione deve avere effetto.

Il legislatore delegato, pertanto, nell'attività di riempimento

allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza

dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di

imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del

decreto legislativo.

Determinazione che, in quanto rimessa alla discrezionalità del

potere delegato, si sottrae alla censura di costituzionalità che il

rimettente prospetta sotto l'esclusivo parametro dell'art. 76 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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