Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1992

Altra decisione · depositata il 28/04/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

10 dicembre 1990, depositato in Cancelleria il 28 dicembre

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 avente per oggetto

"Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle

persone sulle Ferrovie dello Stato" ed iscritto al n. 37 del registro

conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Francesco Castaldi per la

Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 10 dicembre 1990, la Regione siciliana ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990,

avente per oggetto "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i

trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

La ricorrente rileva che il decreto impugnato ha stabilito nuove

tariffe ferroviarie per l'intera rete nazionale, ivi compreso il

comparto regionale della Sicilia, prevedendo, inoltre, specifiche

disposizioni per il servizio urbano della città di Palermo (allegato

4: tariffa n. 14-ter). Di conseguenza, a giudizio della Regione,

nell'emanazione del suddetto decreto avrebbero dovuto trovare

applicazione gli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto della

Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e le relative

norme di attuazione (di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre

1953, n. 1113), dove si prevede, rispettivamente, la partecipazione

del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri con voto

deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" e la

partecipazione di un rappresentante nominato dal Governo regionale

"alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato .. che possano

comunque interessare la Regione". Secondo la ricorrente tali

disposizioni statutarie - e le prerogative regionali da esse tutelate

- sarebbero state violate, in quanto né il Presidente della Regione

è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei

ministri del 4 ottobre 1990, nella quale venne adottata la

deliberazione che ha preceduto l'emanazione del decreto impugnato,

né alcun rappresentante della Regione è stato chiamato a

partecipare a riunioni presso l'Ente ferroviario ai fini della

determinazione delle nuove tariffe approvate con il decreto

ministeriale impugnato.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deducendo che il decreto impugnato, nel prevedere tariffe

ferroviarie uniformi per tutto il territorio nazionale, non

coinvolgerebbe interessi differenziati e peculiari della Regione

ricorrente, tali da giustificare la partecipazione della Regione

medesima al relativo procedimento nelle forme previste dalle norme

statutarie invocate. Per quanto concerne poi l'istituzione della

nuova tariffa 14-ter, relativa al servizio urbano di Palermo, di cui

all'allegato n. 4 del decreto impugnato, l'Avvocatura osserva che

essa non determinerebbe, in realtà, alcuna innovazione rispetto al

previgente assetto tariffario di tale servizio urbano,

rappresentando, al contrario, lo strumento tecnico necessario per

mantenere invariata la tariffa attualmente in vigore, sottraendola

all'aumento generalizzato disposto dal decreto ministeriale. E ciò

al fine di non ostacolare la ormai prossima realizzazione, mediante

una convenzione da stipularsi tra l'Ente Ferrovie dello Stato, la

Regione Sicilia, il Comune e la Provincia di Palermo, di un sistema

integrato dei trasporti pubblici nell'area metropolitana di Palermo,

con tariffe comuni per tutta la zona.

Nel decreto impugnato non vi sarebbe stata, pertanto, ad avviso

dell'Avvocatura, una rideterminazione di tariffe interessanti in modo

diretto e differenziato la Regione, tale da richiedere il

coinvolgimento di questa nella procedura deliberativa, come previsto

dalle norme richiamate dalla ricorrente.

3. - Il conflitto veniva portato all'esame di questa Corte

nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991, a seguito della quale veniva

emanata, in data 8-10 aprile 1991, un'ordinanza al fine di acquisire

dalla Presidenza del Consiglio ulteriori elementi istruttori.

In esecuzione di tale ordinanza l'Avvocatura dello Stato, con due

successivi depositi, effettuati in data 31 luglio 1991 e 13 agosto

1991, ha prodotto vari documenti riguardanti gli atti preparatori del

decreto impugnato, l'entità del traffico ferroviario nella zona di

Palermo, lo stato di definizione della convenzione per il sistema

urbano integrato palermitano nonché una relazione del Ministro dei

trasporti.

Successivamente, con un ulteriore deposito in data 28 novembre

1991, l'Avvocatura dello Stato ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1991, recante

"Conferma delle modificazioni alle condizioni e tariffe per i

trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con i

decreti del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 e 30 aprile 1991".

Con l'art. 2 di tale decreto viene "confermato" l'aumento tariffario

previsto dal decreto del Ministro dei trasporti in data 4 ottobre

1990, che forma oggetto del presente conflitto.

Unitamente al d.P.R. 14 ottobre 1991, l'Avvocatura dello Stato ha

altresì depositato un estratto del verbale della riunione del

Consiglio dei ministri del 30 settembre 1991, dal quale risulta

l'avvenuta partecipazione del Presidente della Regione siciliana alla

approvazione dello schema del suddetto d.P.R., nonché il verbale di

una riunione, tenutasi a Roma in data 29 luglio 1991, tra i

rappresentanti del Ministero dei trasporti, della Regione Sicilia e

dell'Ente Ferrovie dello Stato in merito al ricorso presentato dalla

stessa Regione avverso il decreto ministeriale 4 ottobre 1990 ed alla

predisposizione di un provvedimento di conferma delle tariffe già

disposte dallo stesso decreto. In tale verbale risulta, tra l'altro,

precisato che "il rappresentante della Regione Sicilia manifesta

orientamento positivo sulla struttura e sulla articolazione delle

tariffe". Questo orientamento favorevole è stato, infine, confermato

da una successiva lettera in data 2 agosto 1991 - indirizzata

dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti

all'Ente Ferrovie dello Stato - anch'essa depositata dall'Avvocatura

dello Stato.

La difesa dello Stato chiede conseguentemente che sia dichiarata

cessata la materia del contendere.

4. - Tale richiesta non è condivisa dalla Regione siciliana, che

ha presentato una memoria al fine di insistere per l'accoglimento del

ricorso.

In tale memoria la Regione ribadisce il proprio interesse alla

risoluzione del conflitto, indipendentemente dal tentativo di

correzione del decreto ministeriale oggetto del conflitto stesso

posto in essere dal Governo mediante il d.P.R. 14 ottobre 1991. Considerato in diritto

1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei

trasporti del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni

e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato",

ritenuto lesivo degli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto

regionale, e delle relative norme di attuazione (artt. 8 e 9 d.P.R.

17 dicembre 1953, n. 1113), per la mancata partecipazione del

Presidente della Regione alla riunione del Consiglio dei ministri che

aveva adottato la deliberazione concernente l'emanazione del decreto

nonché per la mancata partecipazione di un rappresentante della

Regione alle riunioni in sede tecnica relative agli aumenti tariffari

disposti dal decreto stesso.

2. - L'Avvocatura dello Stato, con il deposito effettuato in data

28 novembre 1991, ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991, che ha

confermato gli aumenti tariffari previsti dal decreto ministeriale 4

ottobre 1990, oggetto dell'impugnativa, nonché dal successivo

decreto ministeriale 30 aprile 1991. Con lo stesso deposito

l'Avvocatura dello Stato ha prodotto anche altri documenti, da cui

risulta che l'adozione del predetto d.P.R. 14 ottobre 1991 è stata

preceduta da una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata

in data 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il Presidente

della Regione siciliana, nonché da una riunione in sede tecnica,

tenuta presso l'Ente Ferrovie dello Stato in data 29 luglio 1991,

alla quale ha partecipato un rappresentante della Regione. Dal

verbale di questa riunione si desume altresì che il rappresentante

della Regione, in merito all'adozione del provvedimento confermativo

degli aumenti tariffari, ha espresso un parere favorevole,

successivamente confermato, con lettera del 2 agosto 1991, anche

dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.

L'Avvocatura ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la

materia del contendere.

3. - La richiesta formulata dallo Stato - pur in presenza del

dissenso espresso dalla Regione siciliana, che ha presentato una

memoria per insistere per l'accoglimento del ricorso - dev'essere

accolta.

Il nuovo d.P.R. 14 ottobre 1991 ha esplicitamente confermato gli

aumenti tariffari in precedenza approvati con il decreto ministeriale

4 ottobre 1990, oggetto del conflitto, nonché con il successivo

decreto ministeriale 30 aprile 1991. Tale d.P.R. - secondo quanto

risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Avvocatura

dello Stato - è stato adottato nel rispetto delle procedure di

partecipazione della Regione siciliana, sia alla riunione del

Consiglio dei ministri che alle riunioni in sede tecnica, previste,

rispettivamente, dagli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto

regionale e dalle relative norme di attuazione. Il nuovo d.P.R. 14

ottobre 1991 non è stato, d'altro canto, impugnato dalla Regione,

che non ha evidentemente ravvisato nel nuovo atto quelle violazioni

procedurali in proprio danno che erano state, invece, lamentate in

relazione al precedente decreto ministeriale.

Risulta, di conseguenza, cessata la materia del contendere, dal

momento che i contenuti sostanziali espressi dall'atto che ha dato

origine al conflitto (D.M. 4 ottobre 1990) sono stati convalidati dal

successivo d.P.R. 14 ottobre 1991, emanato nel rispetto delle procedure poste a tutela delle prerogative della stessa Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione proposto dalla Regione siciliana, con il ricorso di

cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro dei trasporti

del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe

per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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