Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1985

Altra decisione · depositata il 03/07/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 6 ottobre 1976, depositato in Cancelleria il 16

successivo ed iscritto al n. 35 del Registro 1976, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta

Regionale della Campania in data 19 luglio 1976 concernente

l'istituzione, presso l'Università di Napoli, della scuola speciale

per l'abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie e

delle professioni sanitarie.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1976, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei

confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro

tempore, in relazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale

n. 3214 del 19 luglio 1976, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione del 7 agosto 1976, concemente "Istituzione, presso

l'università degli Studi di Napoli, della Scuola Speciale per

l'abilitazione all'esercizio di arti e professioni sanitarie".

Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello

Stato, deduce che il regolamento approvato con il menzionato decreto e

ad esso allegato invade la sfera di competenza riservata allo Stato

dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti

disposizioni, delle quali pertanto chiede l'annullamento:

a) art. 17, ultimo comma, il quale, nel disporre che è valutabile

come tirocinio il servizio prestato in qualsiasi reparto di diagnosi e

cura dei Policlinici, sarebbe in contrasto e con il d.P.R. 13 ottobre

1975, n. 867, che precisa per le scuole infermieristiche i reparti in

cui il tirocinio deve essere compiuto;

b) art. 22, il quale, nel prevedere, al termine di ogni anno

scolastico, uno scrutinio finale per il passaggio all'anno successivo,

sarebbe in contrasto con l'art. 30 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330,

che prescrive l'effettuazione di esami di passaggio al termine di

ciascun corso annuale;

c) art. 23, secondo e terzo comma, il quale, là dove dispone che

il tema per la prova scritta dell'esame di diploma è assegnato

direttamente dall'Assessore alla Sanità e stabilisce la composizione

della Commissione esaminatrice, violerebbe l'art. 32 del citato R.D. n.

2330 del 1929 (che stabilisce che il tema per l'esame di diploma di

infermiere è assegnato direttamente dal Ministro), l'art. 31 dello

stesso R.D. (che stabilisce in modo diverso la composizione della

Commissione), e lo stesso art. 33 della Costituzione;

d) art. 24, che prevede ipotesi di abbreviazione della durata del

corso triennale, non previste dalla normativa statale.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, in

persona del suo Presidente pro tempore.

Dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso "anche dal punto

di vista della tardività", la Regione deduce, in linea generale, che

il punto nodale della questione consiste nel valutare se la normativa

regionale sia o meno in contrasto non con singole disposizioni di

legge, ma con indirizzi e principi generali riscontrabili nelle leggi e

nei regolamenti aventi forza di legge esistenti all'epoca del

trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni: gli

articolati relativi non resistono, a suo avviso, al passaggio delle

competenze alle Regioni, le quali hanno nella materia della sanità una

loro autonomia regolamentare e legislativa.

Sulla base di tali argomentazioni di ordine generale, la Regione

nega che le disposizioni regolamentari impugnate siano in contrasto con

i principi generali vigenti in materia e conclude, pertanto, per il

rigetto del ricorso.

3. - All'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice La Pergola

ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le

conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso

per regolamento di competenza in ordine al decreto del Presidente della

Giunta Regionale della Campania del 19 luglio 1976, con cui è stata

istituita, presso l'Università degli Studi di Napoli, la Scuola

speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti sanitarie ausiliarie

e professioni sanitarie e ne è stato approvato l'allegato regolamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, alcune disposizioni di detto regolamento, e

precisamente gli artt. 17, ultimo comma, 22, 23, secondo e terzo comma

e 24, invadono la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6

n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in quanto confliggono con

disposizioni di principio della legge statale, alla quale l'atto

prodotto dagli organi regionali doveva conformarsi.

La difesa dell'intervenuta Regione Campania ha chiesto che il

ricorso sia dichiarato infondato.

2. - La Corte deve anzitutto rilevare che, successivamente

all'emanazione dell'impugnato decreto, il Presidente della Giunta

Regionale della Campania ha adottato un nuovo provvedimento (decreto n.

4127 del 18 ottobre 1977, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione n. 52 del 26 novembre 1977), dal quale risultano espressamente

modificate le disposizioni oggetto del presente giudizio.

Precisamente: l'art. 17, ultimo comma, dispone che "il tirocinio

pratico sarà svolto nei diversi reparti di diagnosi e cura dei

Policlinici nel rispetto dei programmi ministeriali"; all'art. 22,

secondo comma, le parole "non ottengono il passaggio" sono state

sostituite con quelle "non sono ammessi agli esami di passaggio";

all'art. 23, secondo comma, le parole "è assegnato direttamente

dall'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessorato alla

Pubblica Istruzione" sono state sostituite con le parole "è assegnato

direttamente dal Ministero della Sanità "; l'art. 23, terzo comma, è

stato così sostituito: "la Commissione esaminatrice per il

conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'Arte

Sanitaria Ausiliaria di infermiere generico è costituita da:

a) un medico designato dall'Assessorato Regionale alla Sanità:

Presidente;

b) da un rappresentante dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione

designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione: Componente;

c) dal Direttore Sanitario o suo delegato: Componente;

d) da un Primario di ruolo o chi ne fa le veci: Componente;

e) Direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata:

Componente;

f) un insegnante del corso: Componente.

Funziona da Segretario un funzionario della carriera direttiva

amministrativa in servizio presso l'Assessorato alla Sanità.

Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere

professionale, vigilatrice d'infanzia, abilitazione a funzioni

direttive, la Commissione è composta così come previsto dall'art. 31

del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330"; l'art. 24, infine, è stato

"revocato".

Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della Giunta

Regionale sono manifestamente dirette ad emendare - in conformità dei

rilievi formulati nel ricorso del Presidente del Consiglio - le

censurate previsioni del decreto istitutivo della Scuola. Il decreto

prodotto per modificare l'ordinamento della Scuola copre peraltro sotto

tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina

dedotta in giudizio e ne adegua puntualmente il contenuto alle norme

della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa,

dall'Avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella

premessa dello stesso decreto. Il che basta per concludere che la

materia del contendere è cessata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei

ministri in ordine al decreto del Presidente della Giunta Regionale

della Campania del 19 luglio 1976, n. 3214.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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