Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante

"Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", promosso con

ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 ottobre

2000, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 51

del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri, nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Trento, gli avvocati Andrea Pavanini e Federico Sorrentino per la

Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino

idrografico del fiume Piave", lamentando la lesione delle proprie

attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli

artt. 131 e 132 della Costituzione; 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 9, nn. 9 e 11, nonché

11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale; 8, comma 1,

lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni

demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); 5, comma 1,

del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed

opere pubbliche). La Provincia ricorrente lamenta altresì la

violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di leale

cooperazione, e chiede a questa Corte di dichiarare che "non spetta

allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e

dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume

Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione

Veneto (comune di Rocca Pietore) e la Provincia Autonoma di Trento

(comune di Canazei), né la linea di displuvio sul monte Marmolada in

maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il

d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di

Stato, Sezione IV, n. 1361/1981, del 23 ottobre 1998 (passata in

giudicato)". La ricorrente chiede inoltre l'annullamento dell'atto

ritenuto lesivo.

Al d.P.R. 21 dicembre 1999, all'origine del presente conflitto,

è allegata una cartografia nella quale il confine amministrativo fra

i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Provincia di

Trento e la Regione Veneto, viene rappresentato come una linea retta

che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. La ricorrente

rileva che tale tracciato cartografico riproduce la "vecchia linea

già contenuta in passato nella cartografia dell'I.G.M., che dapprima

il d.P.R. 29 maggio 1982 ed infine la ... richiamata decisione del

Consiglio di Stato ... hanno accertato essere errata, riconoscendo

che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di

displuvio)".

L'impugnato decreto presidenziale e l'annessa cartografia, si

legge nel ricorso, "prima ancora di definire il confine del bacino

del Piave sulla Marmolada, definisce il confine amministrativo fra

Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità

territoriale e, conseguentemente, delle attribuzioni

costituzionalmente garantite della ricorrente, delle quali

risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio. In

particolare, "poiché la modificazione del confine amministrativo

quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale

in questione determina il passaggio di una parte cospicua del

ghiacciaio della Marmolada - che ai sensi dell'art. 8, comma 1,

lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato

dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ...

appartiene al demanio della Provincia di Trento - dal territorio

della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano

... lese le attribuzioni della Provincia ricorrente relative al

proprio demanio, di cui all'art. 68, nonché 9, n. 9, dello Statuto,

ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del

1973)".

Nel ricorso si osserva inoltre che, data l'identità, accertata

con efficacia di giudicato, del confine amministrativo con la linea

"di displuvio" (linea che congiunge le "cime" o le "creste" della

Marmolada), modificare quest'ultima "non facendola più coincidere

... con la linea delle cime della catena principale della Marmolada

significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare)

surrettiziamente il confine amministrativo fra i comuni di Rocca

Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di

Trento", in contrasto, tra l'altro, con l'art. 132, secondo comma,

della Costituzione, oltre che in violazione del giudicato

amministrativo.

La Provincia di Trento censura poi il d.P.R. 21 dicembre 1999,

nella parte in cui prevede procedure per definire una cartografia

più dettagliata: all'art. 2, è previsto che, "ai fini della

soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in

corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i

limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori

comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono

ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia"; ma, con

particolare riferimento ai confini in contestazione nel presente

conflitto, l'art. 4 stabilisce che "l'Autorità di bacino del Piave,

d'intesa con l'Autorità di bacino dell'Adige, redige apposita

cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei

territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)",

omettendo la previsione dell'intesa tra la Provincia autonoma e la

Regione interessate.

L'ulteriore definizione della linea di displuvio a norma dei

citati artt. 2 e 4, "diretta a perfezionare e consolidare la falsa

rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella

cartografia allegata al decreto presidenziale", non può, lamenta la

ricorrente, essere affidata alle Autorità di bacino. Lo Statuto

speciale (artt. 9, n. 9, e 14) e le norme di attuazione in materia di

acque pubbliche (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come

modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,

n. 463) prevedono infatti che "nella Provincia di Trento i piani di

bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal "Piano generale per

l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello

Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello

Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14,

terzo comma, dello Statuto).

Dallo Statuto e dalle norme di attuazione statutaria risulta

pertanto che nella Provincia di Trento "la definizione dei confini

dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle

rispettive Autorità di bacino e neppure al solo Governo, ma deve

essere effettuata "d'intesa fra lo Stato e la Provincia". D'altro

canto, aggiunge la ricorrente, che invoca il principio di leale

cooperazione e l'art. 97 della Costituzione, "anche a voler ammettere

una competenza delle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige a

definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non

potrebbe comunque avvenire se non previa una 'intesa' con la

Provincia Autonoma di Trento", come previsto del resto dallo stesso

art. 2 del d.P.R. impugnato, disatteso "in modo palesemente

contraddittorio" dal successivo art. 4.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso della

Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o

infondato.

La difesa erariale premette che l'art. 4, comma 1, lettera b)

della legge 18 maggio 1989, n. 183 attribuisce allo Stato il potere

di delimitare i bacini idrografici di rilievo nazionale, e sulla base

di tale previsione è stato adottato l'atto all'origine del

conflitto.

Nell'atto di costituzione, l'Avvocatura contesta anzitutto alla

Provincia di aver inammissibilmente promosso il conflitto sulla base

di una "prospettazione artificiosa", lamentando una violazione del

giudicato che avrebbe dovuto essere semmai sottoposta al giudice

comune, ed esclude che l'impugnato decreto presidenziale possa

surrettiziamente modificare i confini amministrativi della

ricorrente: "come reso palese dal "considerato del preambolo e

dall'art. 4, l'atto sub judice ha fatto riserva di più esatta e

dettagliata cartografia 'per definire la linea di displuvio nei

territori dei comuni di Rocca Pietore e Canazei; ed ai fini

idrografici è precisa l'espressione "linea di displuvio , e non

l'espressione "linea delle cime (peraltro le due formule di fatto

coincidono)".

Quanto all'affermazione del carattere lesivo dell'art. 4 del

decreto presidenziale all'origine del conflitto, la difesa erariale

rileva l'improprietà dell'invocazione, da parte della Provincia di

Trento, del nuovo testo dell'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,

come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,

n. 463 (impugnato in via principale davanti a questa Corte dalla

Regione Veneto), giacché tale disposizione, si legge nell'atto di

costituzione, "concerne non già la delimitazione dei bacini

idrografici bensì soltanto il piano per l'utilizzazione delle acque

ed il piano di bacino".

La conclusione dell'Avvocatura è che non esisterebbe una

disposizione di attuazione statutaria che prevede l'intesa tra lo

Stato e la Provincia per la delimitazione dei bacini idrografici:

"una intesa in argomento è prevista dall'art. 2 dell'atto

amministrativo occasione del conflitto, atto che però palesemente

non è un parametro costituzionale".

3. - La Regione Veneto ha depositato un atto di intervento, per

chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia

dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rinviando ad una

successiva memoria ulteriori, più argomentate, deduzioni.

4. - In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha

presentato una memoria, ribadendo le ragioni già sottolineate in

sede di ricorso.

In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Trento

sottolinea che il d.P.R. 21 dicembre 1999 modifica surrettiziamente

il tratto di confine controverso a favore della Regione Veneto, con

conseguente lesione dell'integrità territoriale della Provincia di

Trento, garantita dagli artt. 131 e 132 della Costituzione. La

violazione dell'art. 132 della Costituzione risulterebbe ad avviso

della ricorrente ancor più evidente in riferimento al nuovo tenore

della disposizione costituzionale da ultimo invocata, in quanto la

disciplina contenuta nell'art. 132 della Costituzione sulla procedura

per le modificazioni delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti

più Regioni è stata resa ancor più complessa e rigorosa dalla

modifica introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione". La suddetta lesione dell'integrità territoriale della

Provincia di Trento si manifesterebbe, dunque, per effetto della

difforme definizione della linea di displuvio rispetto a quella già

accertata dal Consiglio di Stato e dell'erroneo tracciato del confine

amministrativo tra i due enti territoriali, in quanto non coincidente

con la linea di displuvio ma segnato in linea retta.

La lesione dell'integrità territoriale della Provincia di

Trento, viene nuovamente dedotto nella memoria, si rifletterebbe poi

negativamente sulle competenze legislative e amministrative da essa

esercitate sul proprio territorio, per effetto della diminuzione

territoriale determinata dall'atto.

La ricorrente ribadisce infine che la previsione dell'art. 4 del

d.P.R. in esame, attribuendo alla "intesa" fra le Autorità di bacino

del Piave e dell'Adige la definizione "più dettagliata" della linea

di displuvio, sarebbe in contrasto con le norme statutarie che

richiedono che il piano generale per l'utilizzazione delle acque

pubbliche sia stabilito d'intesa tra lo Stato e la Provincia

(artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino Alto Adige e relative

norme di attuazione). L'argomentazione dell'Avvocatura secondo la

quale le norme citate non sarebbero rilevanti in quanto concernenti

l'utilizzazione delle acque e il piano di bacino e non invece la

delimitazione del bacino idrografico, non considererebbe ad avviso

della Provincia "la strettissima correlazione dei due aspetti, e

cioè, la circostanza che la delimitazione del bacino è

un'operazione preliminare e strettamente funzionale rispetto alla

redazione dello stesso piano di bacino e, nella Provincia di Trento,

del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche".

5. - Nella memoria presentata dal Presidente del Consiglio dei

ministri, si ribadiscono le ragioni della inammissibilità e

dell'infondatezza del ricorso. In particolare, la difesa erariale

rileva che la perimetrazione del bacino idrografico del Piave

indicata nella cartografia non è contestata di per sé, ma in

riferimento ad un segno "a segmenti continui", relativo ai confini

tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, da ritenersi estraneo

all'oggetto del d.P.R. riguardante la delimitazione del bacino

anzidetto e non la delimitazione dei territori comunali e perciò

rispetto ad essa privo di qualsivoglia efficacia e rilevanza. D'altra

parte, l'art. 2 del d.P.R. in esame tiene distinti "limiti di bacino"

e "limiti amministrativi dei territori comunali" ed è preordinato

soltanto alla delineazione dei limiti di bacino, così come l'art. 4

concerne soltanto la perimetrazione del bacino secondo la "linea di

displuvio". La difesa erariale conclude quindi per la

inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di

interesse a ricorrere e per non pertinenza della doglianza rispetto

all'oggetto ed al contenuto del d.P.R. occasione del conflitto.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa erariale rinvia

all'atto di costituzione, specificando che "la intesa

tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 è solo una

modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque

meteoriche) e certamente non può essere trasfigurata in momento di

coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi

politico-amministrativi".

6. - La Regione Veneto, che aveva depositato un atto

d'intervento, in prossimità dell'udienza presenta una memoria nella

quale, tra l'altro, specifica che il conflitto in oggetto, pur avendo

la configurazione di conflitto di attribuzione con lo Stato,

coinvolge anche le attribuzioni dell'interveniente, riguardando

"pretese" territoriali che interessano il confine con il Veneto.

L'accoglimento di siffatte "pretese" presupporrebbe non solo

l'instaurazione del contraddittorio con detta Regione, ma finirebbe

per incidere sulle corrispondenti attribuzioni costituzionali di

questa. Di qui la dedotta ammissibilità del suo intervento e, quanto

alla tempestività dello stesso, la Regione deduce l'impossibilità

di far decorrere il termine per l'intervento da una notifica non

avvenuta.

Nel merito, la Regione Veneto rileva la non incidenza dell'atto

in esame sul territorio provinciale e sulle attribuzioni della

ricorrente, altro essendo il confine amministrativo degli enti

territoriali, altra la delimitazione dei bacini idrografici. La

possibile coincidenza tra essi non esclude che le due "confinazioni"

siano tra loro perfettamente autonome e produttive di conseguenze

giuridiche del tutto diverse.

La Regione Veneto conclude quindi per la carenza dell'oggetto del

ricorso, dal momento che il potere esercitato non riguarda affatto i

confini amministrativi delle Regioni. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione

del bacino idrografico del fiume Piave", chiedendo a questa Corte di

dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di

bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino

idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine

amministrativo fra la Regione Veneto (comune di Rocca Pietore) e la

Provincia autonoma di Trento (comune di Canazei), né la linea di

displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già

definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la

successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/1981,

del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)" e di pronunciare

l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla

ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni

costituzionalmente garantite.

La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle

attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della

Costituzione, giacché l'atto statale censurato produrrebbe una

surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia

autonoma di Trento; per un altro verso, dagli artt. 8, nn. 6, 18, 20

e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché

dall'art. 9, nn. 9 e 11, e dagli artt.11, 14, 16, 68 e 107 dello

stesso Statuto speciale di autonomia, giacché l'impugnato decreto

presidenziale con l'annessa cartografia, definendo "il confine

amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo

lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe

altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni

costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto

l'ambito territoriale di esercizio.

Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle

funzioni relative, la Provincia lamenta poi la violazione degli

artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, nonché dall'art. 8, comma 1,

lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, giacché la

modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla

cartografia allegata al decreto presidenziale in questione

determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio

della Marmolada, "che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del

d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del

decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ... appartiene al

demanio della Provincia di Trento", dal territorio della Provincia di

Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione

delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio

demanio, di cui agli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, ed alle

relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973).

La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della

Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9,

n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5, comma 1, del

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto

legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il quale prevede che "nella

Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono

sostituiti dal "Piano generale per l'utilizzazione delle acque

pubbliche previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito

"d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno

a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non

d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece

- ad avviso della Provincia, illegittimamente - dall'art. 4 del

decreto impugnato.

2. - In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione

d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva

come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata

nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia

contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno "a segmenti

continui", cioè la linea retta relativa ai confini tra i comuni di

Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R.

21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del

bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei

territori comunali. La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe

così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di

rilevanza giuridica ai fini della delimitazione del confine

amministrativo tra i due comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una

menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in

carenza di interesse a ricorrere.

3. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato deve essere accolta.

Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità

territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla

conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo

Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate

in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte

in cui rinvia alla cartografia allegata, non è infatti idoneo a

ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati

parametri.

Tale provvedimento non è destinato a norma delle disposizioni

legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, comma 1,

lettera b) della legge n. 183 del 1989, come modificato ai sensi

dell'art. 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 13 del 1991; artt. 1

e 3 del d.P.R. 14 aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente,

sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti

territoriali interessati, che nella cartografia sotto questo profilo,

priva di rilevanza giuridica allegata ai provvedimenti presidenziali

di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente

indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi,

è, in altri termini, irrilevantela rappresentazione che di questi

ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta continua

che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada anziché

congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al solo fine di

delimitare il bacino idrografico.

4. - Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso,

quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impugnato

decreto presidenziale, dell'art. 97 della Costituzione, del principio

di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto

speciale, nonché dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974,

n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo

11 novembre 1999, n. 463.

Il d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del

decreto legislativo n. 463 del 1999, prevede che "nella Provincia di

Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal

'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto

dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i

rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito

comitato", e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come

previsto dall'art. 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, ai

fini della predisposizione di "apposita cartografia di dettaglio per

definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca

Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", la sola intesa tra le

Autorità di bacino del Piave e dell'Adige.

Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione

della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di

bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della

linea di displuvio la quale non riguarda, va ribadito, la materia

della delimitazione dei confini amministrativi - si limita a

disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita

cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei

territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".

Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della

difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista

dal menzionato art. 4 "solo una modalità di concorde accertamento di

fatti (fluire delle acque meteoriche)" e non già "un momento di

coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi

politico-amministrativi".

Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione

dell'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrografico

del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni previste

dall'art. 14 dello Statuto speciale, a norma del quale

"l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della

provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base

a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello

Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Né

l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposizione

di apposita cartografia di dettaglio per definire con maggiore

precisione la linea di displuvio, può risultare lesivo delle

attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di

attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per

l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14

dello Statuto, "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano

di bacino di rilievo nazionale".

Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla legge

n. 183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d.

P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal decreto legislativo n. 463

del 1999, risulta del resto dal tenore del quarto comma dello stesso

art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese,

ulteriori rispetto a quella per l'adozione del piano generale per

l'utilizzazione delle acque, tra l'autorità ministeriale e la

Provincia autonoma interessata, solo per il "coordinamento e

l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle

attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge

18 maggio 1989, n. 183".

Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel

richiamare la legge n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto

il potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo

nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata -

impregiudicata restando la questione del riparto delle competenze tra

Stato, regioni e province autonome nella materia della delimitazione

dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale,

questione estranea al presente giudizio - come diretta ad imporre la

procedura di intesa con la Provincia autonoma interessata anche per

le operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici.

Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97

della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli

artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5,

comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato

dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il

ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per inidoneità

dell'atto a produrre la lamentata menomazione delle invocate

attribuzioni provinciali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto

del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante

"Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", con il

ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari